LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2000)
Testo in vigore dal: 1-1-1994
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
 
  L'E.N.P.A.V. svolge la sua attivita' su tutto il  territorio  della
Repubblica. Ha lo scopo di attuare la  previdenza  e  l'assistenza  a
favore degli iscritti e dei loro familiari. 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 1992, N. 136 ((5)) 
  Possono essere iscritti all'Ente, a domanda, anche i veterinari non
iscritti negli albi professionali. 
  I presidenti degli Ordini provinciali hanno l'obbligo di comunicare
all'Ente, entro  15  giorni  dall'avvenuto  provvedimento,  tutte  le
variazioni dei relativi albi professionali. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 24 dicembre 1993, n. 537, nel modificare l'art. 32,  comma  1
della L. 12 aprile 1991, n. 136, ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 11, comma 26) che  "La  disposizione  contenuta  nel  comma  1
dell'articolo 32 della legge 12 aprile  1991,  n.  136,  deve  essere
interpretata  nel  senso  che  l'iscrizione  all'Ente  nazionale   di
previdenza  e  assistenza  per  i  veterinari  (ENPAV)  non  e'  piu'
obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la  prima
volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in
vigore della  predetta  legge  e  che  si  trovano  nelle  condizioni
previste dal comma 2 dell'articolo 24 della medesima; i provvedimenti
di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, gia'
obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della  precedente
normativa, sono nulli di diritto".