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LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2000)
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Testo in vigore dal:  1-1-1994
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Art. 2



L'E.N.P.A.V. svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica. Ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 1992, N. 136
((5))

Possono essere iscritti all'Ente, a domanda, anche i veterinari non iscritti negli albi professionali.
I presidenti degli Ordini provinciali hanno l'obbligo di comunicare all'Ente, entro 15 giorni dall'avvenuto provvedimento, tutte le variazioni dei relativi albi professionali.

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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 24 dicembre 1993, n. 537, nel modificare l'art. 32, comma 1 della L. 12 aprile 1991, n. 136, ha conseguentemente disposto (con l'art. 11, comma 26) che "La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) non è più obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, già obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto".