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LEGGE 23 agosto 1988, n. 400

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/9/1988. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2021)
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Testo in vigore dal:  27-9-1988

Art. 38

(Norme per la copertura dei posti)
1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello B e C, ed equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda, nei limiti della metà dei posti in ruolo indicati nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'accesso alla qualifica di primo dirigente, nel limite del 25 per cento dei posti di cui all'allegata tabella A, avviene mediante il concorso speciale per esami previsto dall'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e secondo le modalità ivi stabilite, al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso di laurea inquadrati nelle qualifiche settima e superiori, nonché quelli con qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, purché alla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi titolo a partecipare al concorso abbiamo maturato almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva.
3. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di comando o fuori ruolo, viene inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti dei posti della tabella B disponibili.
4. Il personale di cui al comma 3 può chiedere di essere inquadrato, anche in soprannumero e previo superamento di esame-colloquio, nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla nuova qualifica ovvero, ad esclusione della carriera direttiva, di un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a dieci anni. Tale beneficio non potrà comunque essere attribuito al personale che, per effetto di norme analoghe, a quella prevista nel presente comma, abbia comunque fruito, anche presso le Amministrazioni di appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione delle mansioni svolte.
5. Le domande di cui ai commi 1, 3 e 4 debbono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1 e 3, che debbono essere ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri o, per sua delega, da un magistrato amministrativo con qualifica di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o equiparata e composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti di qualifica non inferiore al personale da inquadrare o docenti universitari di diritto pubblico. Tale commissione individua gli aventi diritto all'inquadramento, in relazione ai posti disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla commissione stessa, dei titoli culturali, professionali e di merito, con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, alla durata del periodo di effettivo servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché all'anzianità maturata presso le amministrazioni e gli enti di provenienza.
7. Al personale di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni previste nei commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 455.
8. I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e quelli che tali si renderanno nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate, distintamente per le categorie interessate, le materie dell'esame-colloquio e le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso.
9. Ai fini di quanto previsto dai commi 3, 6 e 8 si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455.
10. Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dei commi 1, 3 e 4 continua a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri anche nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la conclusione del procedimento di inquadramento. Nello stesso periodo resta fermo per tale personale quanto previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455.
11. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte alle vacanze eventualmente esistenti nei posti in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, potrà essere chiamato personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi a dette posizioni previsti dalle allegate tabelle, nel numero massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro del tesoro.
12. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del personale dirigente e di quello delle qualifiche ad esaurimento e funzionali in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica, nei limiti dei contingenti numerici di cui ai quadri A, B e C della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536. I contingenti numerici di cui ai quadri B e C della predetta tabella si aggiungono in ragione di due terzi alle posizioni di ruolo organico di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, e del restante terzo alle posizioni di comando e di fuori ruolo di cui alle tabelle stesse.
13. Il personale assunto entro la data del 31 agosto 1987, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in servizio alla medesima data, è collocato a domanda nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro, sono emanate disposizioni per l'inquadramento in ruolo del predetto personale.
Note all'art. 38:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 301/1984 (Norme di accesso alla dirigenza statale) è il seguente:
"Art. 2. (Concorso speciale per esami). - Al concorso speciale per esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1983 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.
L'esame del concorso speciale è costituito da due prove scritte e da un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte. Una di queste, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della leggittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionali dell'amministrazione cui appartengono.
Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profilo tratto da corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori. Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva è inferiore a otto decimi.
La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro competente e sarà costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale. I lavori della commissione esaminatrice dovranno concludersi entro quattro mesi dalla data di scadenza del bando di concorso.
Si applicano le norme di cui ai commi terzo e sesto dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".
I commi terzo e sesto dell'art. 167 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, come modificato dall'art. 7 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, così recitano:
"Comma terzo. - Per ciascun candidato che partecipa al concorso speciale il capo del personale deve far pervenire alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare".
"Comma sesto. - Per il concorso speciale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste sono fatte soltanto sul Bollettino ufficiale dell'amministrazione".
- Il testo dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 455/1985 (Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"3. Al personale inquadrato a norma del presente articolo è riconosciuta nella misura del 50 per cento l'anzianità maturata nella carriera di provenienza.
4. La determinazione del trattamento economico spettante al personale predetto è effettuata con i criteri stabiliti dagli articoli 2, 3 e 18 del D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310".
Il testo degli articoli 2, 3 e 18 del D.P.R. n. 310/1981 (Corresponsione di miglioramenti economici al personale statale), soprarichiamati, è il seguente:
"Art. 2 (Inquadramento). - L'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente articolo è effettuato dal 1 febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze dell Stato fino al 31 gennaio 1981 e dei benefici indicati al successivo art. 3.
Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue:
a) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi si trovi nel livello retributivo più alto tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, si determina sul livello inferiore lo stpendio corrispondente al periodo di servizio prestato nella prima o nelle prime due qualifiche per le carriere che erano strutturate, rispettivamente, in due o in tre qualifiche, o prestato in posizione economica corrispondente alle prime due qualifiche delle carriere ordinarie ove trattisi di personale che apparteneva a carriere articolate su una sola qualifica, valutando anche le eventuali frazioni di biennio maturate alla data predetta, escluse le frazioni di mese.
Allo stipendio così determinato si aggiunge, ove spettante, l'importo relativo al beneficio di cui al successivo art. 3.
Lo stipendio risultante dall'applicazione dei suesposti criteri si riporta nel livello retributivo di inquadramento e qualora l'importo si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, è attribuita la classe e l'aumento periodico d'importo immediatamente superiore. A detto stipendio si aggiunge la progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di vertice, o a quello reso da data non anteriore al 13 luglio 1980 dal personale inquadrato nello stesso livello retributivo ai sensi dell'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio è valutata ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio;
b)per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi si trovi nel livello retributivo più basso tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, lo stipendio è determinato sulla base dell'intera anzianità di carriera. A tale anzianità va aggiunta quella derivante alla temporizzazione dell'eventuale beneficio di cui al successivo art. 3. L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio si valuta ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio. La temporizzazione del beneficio di cui al successivo art. 3 espressa in mesi è pari a 24 volte il beneficio stesso diviso per l'importo della classe o dello statto in corso di maturazione;
c) per il personale che abbia prestato servizio di ruolo anche in carriera o categoria diverse da quella di appartenenza, detto servizio è valutato attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, del relativo periodo, fino al decimo anno, e del 3 per cento, per i succesivi anni, applicando tali percentuali sullo stipendio iniziale del livello retributivo più basso tra quelli della carriera in cui il servizio è stato prestato. Il relativo importo si aggiunge allo stipendio iniziale del livello retributivo più basso tra quelli della carriera punti a) e b), alla determinazione dello stipendio spettante, provvedendo alla temporizzazione degli eventuali benefici aggiuntivi solo quando questi competano direttamente nel livello di inquadramento;
d) per il personale che abbia prestato anche servizio non di ruolo, tale servizio è valutato attribuendo un beneficio pari all'1,25 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, computato allo stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla categoria non di ruolo interssata, secondo quanto previsti dall'art. 30, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Per la determinazione dello stipendio spettante nel livello di inquadramento si osservano i criteri indicati nelle precedenti lettere a), b) e c).
Ai fini di quanto previsto del presente articolo, al personale che abbia conseguito la nomina della carriera superiore, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono riconosciuti nel livello retributivo più basso tra quelli relativi alla suddetta carriera:
a) anni tre di servizio se il passaggio sia avvenuto nella carriera direttiva;
b) anni cinque se il passaggio sia avvenuto nella carriera di concetto od esecutiva.
Gli anni predetti si detraggono dal periodo di servizio trascorso nella carriera di provenienza".
"Art. 3 (Benefici convenzionali). - Al personale che, secondo l'ordinamento in vigore anteriormente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sia pervenuto ad una qualifica superiore mediante esame, è riconosciuta una maggiorazione, computata sul valore iniziale del livello relativo alla qualifica conseguita, del 5 per cento se abbia superato il concorso per merito distinto e del 2,50 per cento se abbia superato l'esame di idoneità o il concorso per esami.
Al personale che nella carriera di appartenenza abbia conseguito una o più promozioni mediante scrutinio per merito comparativo o esame speciale di cui all'articolo 365 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è riconosciuta, per una sola volta, una maggiorazione dell'1,25 per cento computata sul valore iniziale del livello retributivo relativo alla qualifica conseguita.
Qualora siano state conseguite più promozioni, ai fini dell'applicazione del precedente comma, si considera la qualifica più elevata".
"Art. 18 (Decorrenze dei benefici economici). - L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto dal 1 febbraio 1981 in applicazione del presente decreto e quello in godimento al 31 gennaio 1981, sarà corrisposto per il 73 per cento a partire dal 1 febbraio 1981 e per l'ulteriore 27 per cento dal 1 febbraio 1982, fatto salvo il beneficio derivante dalla differenza tra lo stpendio iniziale previsto dal precedente art. 1 e quello iniziale fissato dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio ed aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1 febbraio 1981 sono corrisposti per l'intero ammontare anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera.
Qualora il trattamento in godimento per stipendio e beneficio di lire 40.000 mensili di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 718, risulti superiore allo stipendio derivante dall'applicazione del presente decreto, ferma restando la conservazione ad personam del più elevato trattamennto, l'inquadramento nel livello retributivo è effettuato alla classe di stipendio o aumento periodico d'importo immediatamente inferiore al trattamento stesso. la frazione di biennio corrispondente, secondo il criterio di temporizzazione indicato al precedente art. 2, alla differenza fra lo stipendio ad personam e quello della classe o scatto di inquadramento è valutata per l'ulteriore progressione economica".
- Per il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 14 della legge n. 312/1980 si veda alla nota che segue.
Il testo dell'art. 6 della legge n. 455/1985 è il seguente:
"Art. 6. - In sede di prima attuazione della presente legge, i posti rimasti disponibili nei ruoli dopo le operazioni di inquadramento previste dalla presente legge sono conferiti mediante concorsi riservati, ai quali è ammesso il personale già appartenente al ruolo stesso in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 13 e 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312".
Il testo degli articoli 13 e 14 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), soprarichiamati, è il seguente:
"Art. 13 (titoli di studio). - Salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli e quanto previsto dai profili proffessionali per l'accesso alle varie qualifiche funzionali è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:
1) licenza di scuola elementare ad assolvimento dell'obbligo scolastico per le qualifiche 1a e 2a;
2) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1 grado per le qualifiche 3a e 4a;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2 grado per le qualifiche 5a e 6a;
4) diploma di laurea per le qualifiche 7a e 8a.
Art. 14 (Riserva di posti). - Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:
50 per cento dalla 1a alla 2a qualifica;
40 per cento dalla 2a alla 3a e dalla 3a alla 4a qualifica;
30 per cento dalla 4a alla 5a qualifica;
30 per cento dalla 5a alla 6a qualifica;
30 per cento dalla 6a alla 7a qualifica;
30 per cento dalla 7a alla 8a qualifica.
Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'acccesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo di studio.
Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.
La riserva sarà totale per i profili la cui professionalità di base può essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, semprechè ciò risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso".
- Per il testo dell'art. 8 della legge n. 455/1985 si veda nelle note all'art. 32.
- Per il testo dell'art. 27 della legge n. 93/1983 si veda nelle note all'art. 19.
- I quadri A, B e C dell'allegato al D.P.R. n. 536/1984 (Regolamento concernente il Dipartimento della funzione pubblica sono i seguenti:


"ALLEGATO
Contingente del personale del Dipartimento
QUADRO A

Qualifica o funzione Numero --- ---
Magistrati ordinari e amministrativi, professori
universitari ordinari 6
Esperti 8
------- 14
QUADRO B
Qualifica o funzione Numero --- ---
Numero Dirigenti generali 8
Dirigenti superiori, equiparati o equiparabili 13
Primi dirigenti, equiparati o equiparabili 14
Ispettori 10
------- 45
QUADRO C
Qualifica o funzione Numero --- ---
Numero Ruolo ad esaurimento, VIII e VII qualifica
funzionale ed equiparati 62
VI - V - IV qualifica funzionale ed equiparati 104
III - II - I qualifica funzionale ed equiparati 38
------- 204

Totale generale 263".


- Il testo dell'art. 36 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente:
Art. 36. - 1. A decorrere dall'anno 1986, per fare fronte alle esigenze eccezionali ed urgenti connesse all'unitaria attuazione del Regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, comprese l'integrazione temporanea di esperti e di personale dell'ufficio competente nonché l'erogazione di contributi ad associazioni o consorzi, approvati o riconosciuti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o, se nominato, dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, è disposto lo stanziamento di lire 2 miliardi nello stato di previsione della Presedenza del Consiglio dei Ministri, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento "Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri" iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.
2. Il predetto stanziamento affluirà ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato "Conto speciale per i progetti integrati mediterranei" e di esso si potrà avvalere il Presidente del Consiglio dei Ministri o, se nominato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041".
Il testo dell'art. 9 della legge n. 1041/1971 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato), soprarichiamato, come modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è il seguente:
"Art. 9. - Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalità stabilite delle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi.
Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente il bilancio consuntivo e il rendiconto annuale è soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.
Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione è soggetto al controllo di cui al comma precedente.
La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facoltà di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari.
Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle amministrazioni statali per attività istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.
I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali.
Il Ministero del tesoro ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione".
- La tabella I allegata al D.P.L. n. 1000/1937 convertito dalla legge 7 giugno 1937, n. 1108, classifica il personale civile non di ruolo dipendente dalle amministrazioni statali nelle categorie I, II, III e IV.
In merito alla retribuzione mensile del personale collocato nelle predette categorie è stata, da ultimo, disposta, dal terzo comma dell'art. 30 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), l'attribuzione con decorrenza 1 luglio 1978, dello stipendio iniziale previsto dell'art. 24 della medesima legge, rispettivamente per le qualifiche settima, sesta, quarta e seconda.