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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1980, n. 718

Corresponsione di acconti sui futuri miglioramenti economici al personale contemplato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312.

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Testo in vigore dal:  21-11-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1979-81 intervenuti il 9 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e quelli sottoscritti il 10 luglio 1980 dalle Confederazioni sindacali autonome (CISAL, CISAS, CONFSALUNSA, DIRSTAT) e dalla CISNAL;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1


Al personale contemplato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, beneficiario del trattamento economico previsto dallo stesso titolo, sono corrisposte, come acconto sui futuri benefici economici, le seguenti somme:
L. 10.000 una tantum individuali, a partire dal 1 gennaio 1979, per ogni mese di servizio prestato nell'anno 1979, con esclusione della tredicesima mensilità;
L. 40.000 mensili individuali, a partire dal 1 gennaio 1980, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilità.
L'integrazione di L. 40.000 della tredicesima mensilità è proporzionalmente ridotta nei casi in cui la tredicesima stessa non competa in misura intera.