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LEGGE 22 luglio 1975, n. 382

Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/1997)
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Testo in vigore dal:  4-9-1975

Art. 9


Il trattamento economico di attività dei dipendenti civili dello Stato, esclusi i dirigenti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato, è stabilito sulla base di accordi formati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.
Saranno, in ogni caso, disciplinati per legge il reclutamento del personale, le strutture fondamentali delle carriere, la responsabilità e i procedimenti disciplinari.
Gli accordi sono triennali.
Con le stesse modalità indicate nel primo comma sarà fissato, sulla base di distinti accordi sindacali, il trattamento economico dei dipendenti delle aziende autonome dello Stato.
Il trattamento economico deve ispirarsi a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti sia assicurata parità di trattamento economico a parità di qualifica, indipendentemente dalla amministrazione di appartenenza ed in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni economiche di tutti i pubblici dipendenti.
L'articolo 24 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è abrogato.