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LEGGE 22 luglio 1975, n. 382

Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/1997)
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Testo in vigore dal: 25-1-1977
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare  per  le  regioni  a statuto
ordinario,  entro  12  mesi  dalla  data dell'entrata in vigore della
presente  legge,  uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria
diretti:
    a)  a  completare il trasferimento delle funzioni amministrative,
considerate  per  settori  organici,  inerenti  alle materie indicate
nell'articolo  117  della  Costituzione,  nonche'  degli uffici e del
personale,  anche mediante le necessarie modifiche ed integrazioni ai
decreti  delegati  emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge
16  maggio 1970, n. 281, con la riduzione contestuale delle dotazioni
organiche delle amministrazioni statali;
    b)  a  trasferire  le  funzioni  inerenti  alle  materie indicate
nell'articolo  117  della  Costituzione  esercitate  da enti pubblici
nazionali  ed  interregionali,  fatte  salve,  comunque,  quelle gia'
trasferite,  nonche'  a  trasferire  i  rispettivi  uffici  e i beni.
Contestualmente   si  provvede  al  trasferimento  alle  regioni  del
personale  indispensabile  all'esercizio  delle funzioni trasferite e
all'assegnazione  all'amministrazione  statale del restante personale
nel rispetto della posizione economica acquisita;
    c)  a  delegare,  a norma dell'articolo 118, secondo comma, della
Costituzione,  le  funzioni  amministrative  necessarie  per  rendere
possibile  l'esercizio organico da parte delle regioni delle funzioni
trasferite   o   gia'   delegate,   provvedendo   contestualmente  al
trasferimento  degli  uffici,  del  personale  e dei beni strumentali
ritenuti  necessari  anche al fine di concorrere a realizzare il piu'
ampio ed efficiente decentramento amministrativo;
    d)  a  disciplinare  la facolta' delle regioni di avvalersi degli
uffici tecnici dello Stato;
    e)  ad  attribuire  alle  province,  ai  comuni  e alle comunita'
montane, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione,
le  funzioni  amministrative di interesse esclusivamente locale nelle
materie  indicate  dall'articolo  117  della Costituzione, nonche' ad
attribuire  ai  predetti  enti  locali  altre  funzioni  di interesse
locale,  che  valgano  a rendere possibile l'esercizio organico delle
funzioni  amministrative  loro attribuite, a norma della legislazione
vigente, provvedendo a regolare i relativi rapporti finanziari;
    f)  a  provvedere,  in  relazione  alle funzioni trasferite, alla
soppressione  dei  capitoli  dello  stato  di previsione della spesa,
diretta e indiretta, del bilancio dello Stato, relativi alle funzioni
trasferite  ed al corrispondente incremento delle entrate e dei fondi
previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281.
  Le regioni, per le attivita' ed i servizi che interessano territori
finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni
comuni anche in forma consortile.
  Nell'emanazione   dei   decreti   delegati  previsti  dal  presente
articolo,  il  Governo  si  atterra'  ai  seguenti principi e criteri
direttivi nonche' a quelli contenuti negli articoli 17, 18 e 19 della
legge  16  maggio 1970, n. 281, sempre che non contrastino con quelli
indicati nella presente legge:
    1)  l'identificazione  delle materie dovra' essere realizzata per
settori  organici,  non  in base alle competenze dei Ministeri, degli
organi periferici dello Stato e delle altre istituzioni pubbliche, ma
in base a criteri oggettivi desumibili dal pieno significato che esse
hanno e dalla piu' stretta connessione esistente tra funzioni affini,
strumentali  e  complementari,  per  modo che il trasferimento dovra'
risultare completo ed essere finalizzato ad assicurare una disciplina
ed   una   gestione  sistematica  e  programmata  delle  attribuzioni
costituzionalmente  spettanti  alle  regioni  per  il territorio e il
corpo sociale;
    2)  nel  trasferimento di uffici dovranno essere escluse forme di
codipendenza  funzionale  tra  uffici  dello Stato e delle regioni, e
dovranno,   altresi',   essere   eliminate  quelle  esistenti,  anche
attraverso  la delega di funzioni; dovra', inoltre, essere completato
il  trasferimento  alle regioni dei beni del demanio e del patrimonio
dello   Stato,  che  siano  direttamente  strumentali  alle  funzioni
trasferite;
    3) sara' prevista, a favore delle regioni, la facolta':
      a)  di  emanare  norme legislative di organizzazione e di spesa
nelle materie delegate dallo Stato, in conformita' dell'articolo 118,
secondo  comma,  della  Costituzione, nonche', ai sensi dell'articolo
117,  ultimo  comma,  della  Costituzione,  norme di attuazione delle
leggi della Repubblica vigenti nelle materie stesse;
      b) di subdelegare alle province, comuni ed altri enti locali le
funzioni  delegate dallo Stato e di disciplinare i relativi poteri di
indirizzo;
    4)  saranno,  altresi',  disciplinati  i  rapporti finanziari fra
Stato, regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate
o subdelegate in modo da assicurare i mezzi necessari per il migliore
esercizio delle funzioni stesse;
    5)   sara'   provveduto,   nelle   materie   spettanti  ai  sensi
dell'articolo  117  della Costituzione, al trasferimento alle regioni
delle  funzioni amministrative relative all'attuazione di regolamenti
della  CEE  e  di  sue direttive, fatte proprie dallo Stato con legge
nella  quale  saranno  indicate  le  norme di principio, prevedendosi
altresi',  che  in  mancanza  della  legge regionale, sara' osservata
quella  dello  Stato in tutte le sue disposizioni. Sara' prevista, in
materia,  la facolta' del Consiglio dei Ministri, previo parere della
commissione  parlamentare  per  le  questioni  regionali,  sentita la
regione interessata, di prescrivere, in caso di accertata inattivita'
degli  organi  regionali  che  comporti  inadempimenti  agli obblighi
comunitari,  un  congruo termine alla regione per provvedere, nonche'
la  facolta'  di  adottare,  trascorso  invano il termine predetto, i
provvedimenti    relativi    in   sostituzione   dell'amministrazione
regionale. ((1))
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AGGIORNAMENTO(1)
La  L. 27 novembre 1976, n.894 ha disposto (con l'articolo unico) che
"Le  deleghe  conferite  al  Governo  con gli articoli 1, 6 e 7 della
legge 22 luglio 1975, n. 382, con le modalita' di cui all'articolo 8,
sono  rinnovate  per  la  durata  di  6 mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge."