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LEGGE 27 novembre 1976, n. 894

Rinnovo delle deleghe di cui agli articoli 1, 6 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione.

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Testo in vigore dal:  25-1-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 1, 6 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 382, con le modalità di cui all'articolo 8, sono rinnovate per la durata di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1976

LEONE ANDREOTTI - COSSIGA - STAMMATI - MORLINO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO