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LEGGE 22 luglio 1975, n. 382

Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/1997)
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Testo in vigore dal:  25-1-1977
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Art. 7


I ruoli dei dirigenti risultanti dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad eccezione dei ruoli dei dirigenti dei Ministeri degli esteri, dell'interno, della difesa, della Ragioneria generale dello Stato, delle aziende autonome speciali e dell'Istituto superiore di sanità, sono unificati, ferme restando le qualifiche previste dal predetto decreto, in ruoli unici, distinti soltanto secondo qualifiche tecniche e professionali, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per l'attuazione di quanto sopra, il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per:
a) disciplinare l'impiego del personale predetto presso le singole amministrazioni dello Stato, assicurando a detto impiego la necessaria flessibilità e mobilità;
b) assicurare una equilibrata tutela delle posizioni attuali dei dirigenti, non in contrasto con i principi della unità e della mobilità;
c) procedere, individuati i ruoli di specifici o particolari settori di amministrazioni diverse da quelle indicate nel primo comma la cui unificazione risulti impossibile per la non fungibilità e specializzazione delle funzioni, alla soppressione dei ruoli dirigenziali istituiti presso le singole amministrazioni.
((1))
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AGGIORNAMENTO(1)
La L. 27 novembre 1976, n.894 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 1, 6 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 382, con le modalità di cui all'articolo 8, sono rinnovate per la durata di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."