LEGGE 22 luglio 1975, n. 382

Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/1997)
Testo in vigore dal: 25-1-1977
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7.

  I  ruoli dei dirigenti risultanti dalle tabelle allegate al decreto
del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad eccezione
dei  ruoli  dei  dirigenti  dei Ministeri degli esteri, dell'interno,
della  difesa,  della  Ragioneria generale dello Stato, delle aziende
autonome   speciali   e  dell'Istituto  superiore  di  sanita',  sono
unificati,   ferme  restando  le  qualifiche  previste  dal  predetto
decreto,   in  ruoli  unici,  distinti  soltanto  secondo  qualifiche
tecniche  e  professionali,  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
  Per  l'attuazione  di  quanto  sopra,  il  Governo  e'  delegato ad
emanare,  entro  12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
norme aventi valore di legge ordinaria per:
    a)  disciplinare  l'impiego  del  personale  predetto  presso  le
singole  amministrazioni  dello Stato, assicurando a detto impiego la
necessaria flessibilita' e mobilita';
    b)  assicurare una equilibrata tutela delle posizioni attuali dei
dirigenti,  non  in  contrasto  con  i  principi della unita' e della
mobilita';
    c)  procedere,  individuati  i  ruoli  di specifici o particolari
settori di amministrazioni diverse da quelle indicate nel primo comma
la  cui  unificazione  risulti  impossibile per la non fungibilita' e
specializzazione   delle   funzioni,   alla  soppressione  dei  ruoli
dirigenziali istituiti presso le singole amministrazioni. ((1))
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AGGIORNAMENTO(1)
La  L. 27 novembre 1976, n.894 ha disposto (con l'articolo unico) che
"Le  deleghe  conferite  al  Governo  con gli articoli 1, 6 e 7 della
legge 22 luglio 1975, n. 382, con le modalita' di cui all'articolo 8,
sono  rinnovate  per  la  durata  di  6 mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge."