LEGGE 16 maggio 1970, n. 281

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2014)
Testo in vigore dal: 1-4-1997
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17.
Delega al Governo per il passaggio  delle  Funzioni  e  del personale
                        statali alle Regioni.

  Il  Governo  della  Repubblica  e'  delegato  ad  emanare, entro un
biennio  dall'entrata  in vigore della presente legge, decreti aventi
valore  di legge ordinaria per regolare, simultaneamente per tutte le
Regioni,  il passaggio alle Regioni, ai sensi della disposizione VIII
transitoria  della  Costituzione,  delle  funzioni ad esse attribuite
dall'articolo   117  della  Costituzione  e  del  relativo  personale
dipendente  dallo  Stato,  con  l'osservanza  dei seguenti principi e
criteri direttivi:
    a) le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato
nelle  materie  indicate dall'articolo 117 della Costituzione saranno
trasferite  alle Regioni. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 MARZO 1997,
N. 59));
    b)  il trasferimento delle funzioni statali alle Regioni avverra'
per  settori  organici  di  materie  e dovra' effettuarsi mediante il
trasferimento degli uffici periferici dello Stato.
  Qualora  gli  uffici  stessi  siano  titolari  anche  di competenze
statali  residue  e  le  funzioni  trasferite  siano  prevalenti,  si
provvede, di massima, alla delega ai sensi dell'articolo 118, secondo
comma,   della   Costituzione,  ferma  restando,  in  ogni  caso,  la
necessita'  di  regolare  i  rapporti  finanziari tra Stato e Regioni
secondo  le disposizioni degli articoli 8 e 18 della presente legge e
di prevedere i rimedi da esperire in caso di inattivita' degli organi
regionali nell'esercizio delle funzioni delegate;
    c)  per  ciascuna  delle funzioni statali attribuite alle Regioni
verra'  stabilito  il  contingente del personale statale, anche delle
amministrazioni   centrali,   da   trasferire  alle  Regioni  stesse,
riducendosi contemporaneamente e corrispondentemente i ruoli organici
delle Amministrazioni statali interessate;
    d)  nel trasferimento delle funzioni di cui sopra dovranno essere
rispettate  le  esigenze dell'autonomia e del decentramento, ai sensi
degli  articoli  5  e  118 della Costituzione; conservando, comunque,
alle  province,  ai  comuni  ed agli altri enti locali le funzioni di
interesse esclusivamente locale, decentrate dalle norme vigenti, fino
a  quando  non  sia  provveduto al riordinamento e alla distribuzione
delle funzioni amministrative tra gli enti locali.
  Le  norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri competenti e con quelli per l'interno, per il
tesoro,  per  le  finanze  e  per  il  bilancio  e  la programmazione
economica,  e con l'obbligo di sentire preventivamente le Regioni, le
quali  potranno  comunicare le proprie osservazioni entro e non oltre
60  giorni  dalla  comunicazione  delle  norme proposte. Decorso tale
termine,  le  norme  verranno  sottoposte,  unitamente alle eventuali
osservazioni  delle Regioni, al parere della Commissione parlamentare
per  le  questioni  regionali  di  cui all'articolo 52 della legge 10
febbraio 1953, n. 62.
  L'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e' sostituito dal
seguente:
  "L'emanazione  di  norme  legislative  da parte delle Regioni nelle
materie  stabilite dall'articolo 117 della Costituzione si svolge nei
limiti  dei  principi  fondamentali  quali  risultano  da  leggi  che
espressamente  li  stabiliscono  per  le  singole  materie o quali si
desumono dalle leggi vigenti.
  Le   Regioni   esercitano   la  predetta  funzione  legislativa  ad
emanazione  avvenuta  dei  corrispondenti  decreti previsti dal primo
comma   dell'articolo   17   della  legge  concernente  provvedimenti
finanziari  per  l'attuazione  delle  Regioni  a statuto ordinario, o
comunque dopo un biennio dall'entrata in vigore della predetta legge.
Entro   lo  stesso  biennio,  in  attuazione  della  IX  disposizione
transitoria  della  Costituzione,  la  Repubblica  adegua  la propria
legislazione alle competenze legislative attribuite alle Regioni".