stai visualizzando l'atto

LEGGE 16 maggio 1970, n. 281

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2014)
Testo in vigore dal:  6-6-1970

Art. 18

Trasferimento di spese e formazione del fondo.


I decreti legislativi di cui all'articolo precedente determinano, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla loro entrata in vigore, la conseguente soppressione o riduzione da apportare agli stanziamenti inscritti nei singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti, nonché l'ammontare delle spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni attribuite alle Regioni, indicandone i relativi mezzi di copertura.
Dalla detta data del primo gennaio avrà inizio l'esercizio da parte delle Regioni delle attribuzioni ad esse trasferite e sarà provveduto alla inscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nel precedente articolo 8.
Sino al completo passaggio delle funzioni e del personale dello Stato alle Regioni, il fondo comune anzidetto è commisurato a quote dei tributi di cui all'articolo 8, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'interno, sulla base dell'ammontare complessivo delle spese eliminate nel bilancio dello Stato e delle spese aggiuntive risultanti dall'attuazione del primo comma del presente articolo.