LEGGE 16 maggio 1970, n. 281

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2014)
Testo in vigore dal: 6-6-1970
                              Art. 18.
           Trasferimento di spese e formazione del fondo.

  I  decreti  legislativi di cui all'articolo precedente determinano,
con  effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla loro entrata
in  vigore, la conseguente soppressione o riduzione da apportare agli
stanziamenti  inscritti  nei  singoli stati di previsione della spesa
dei  Ministeri competenti, nonche' l'ammontare delle spese aggiuntive
connesse  al  trasferimento  delle  funzioni attribuite alle Regioni,
indicandone i relativi mezzi di copertura.
  Dalla  detta  data  del  primo  gennaio avra' inizio l'esercizio da
parte  delle  Regioni  delle  attribuzioni ad esse trasferite e sara'
provveduto alla inscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune
indicato nel precedente articolo 8.
  Sino  al  completo  passaggio  delle funzioni e del personale dello
Stato  alle Regioni, il fondo comune anzidetto e' commisurato a quote
dei  tributi  di  cui  all'articolo  8,  determinate  con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per
le  finanze, per il tesoro e per l'interno, sulla base dell'ammontare
complessivo  delle  spese  eliminate nel bilancio dello Stato e delle
spese  aggiuntive  risultanti  dall'attuazione  del  primo  comma del
presente articolo.