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LEGGE 16 maggio 1970, n. 281

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2014)
Testo in vigore dal:  6-6-1970

Art. 19

Adeguamento del fondo.


Qualora, per effetto del trasferimento delle funzioni e del personale, l'ammontare delle riduzioni degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato e di quelli soppressi risulti superiore all'ammontare del fondo istituito con l'articolo 8, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per le finanze, si provvede all'aumento delle quote di tributi erariali al cui gettito è commisurato il fondo stesso.
Con le stesse forme, sentita la Regione, si provvederà a regolare i rapporti finanziari fra Stato e Regione nel caso in cui venga, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, delegato alla Regione l'esercizio di altre funzioni statali.