stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/2021)
nascondi
Testo in vigore dal:  9-2-1957

Art. 365

(Concorso per esame speciale)


Il concorso per esame speciale già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e di cui alla lettera b) degli articoli 361, 362, 363 e 364, consiste in un colloquio vertente sui servizi di istituto dell'amministrazione cui appartiene il candidato.
Salvo quanto previsto dall'art. 364 al concorso per esame speciale sono ammessi:
a) gli impiegati nominati in ruolo organico in base a concorsi banditi entro il 31 dicembre 1951 che, alla data del bando di concorso, hanno compiuto, nel ruolo di appartenenza, un servizio effettivo compreso quello di prova pari a due terzi dell'anzianità di servizio che, a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni, era richiesta per l'avanzamento mediante esame di idoneità ai gradi ottavo di gruppo A, nono di gruppo B e mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito per l'accesso al grado undicesimo di gruppo C. Tali periodi di servizio sono ridotti di due anni per gli ex combattenti, gli invalidi di guerra, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, le vedove di guerra non rimaritate e gli orfani di guerra. Qualora per gli ex combattenti il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, ecceda i due anni si applica la maggiore riduzione;
b) gli impiegati che alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso abbiano maturato l'anzianità prescritta dal citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni per il concorso di merito distinto per le promozioni ai gradi ottavo di gruppo A, nono di gruppo B e per il concorso per esame per la promozione al grado undicesimo di gruppo C;
c) gli impiegati in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939 e inquadrati nei ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti i quali, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, avrebbero potuto ottenere l'ammissione ai gradi iniziali dei corrispondenti ruoli organici di gruppo A, B e C e che alla data del decreto che indice il concorso hanno maturato l'anzianità prescritta nella precedente lettera a)
Per gli impiegati di cui alle lettere a) e b) si osservano i limiti minimi di permanenza nel ruolo stabiliti dall'art. 6, ultimo comma, del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367.
Chi ha partecipato o partecipa ad un concorso per esame speciale non può ripeterlo. Coloro che pur avendo i requisiti prescritti non hanno preso o non prendono parte al primo concorso cui hanno diritto di partecipare, o al concorso successivo quando è stata accertata l'impossibilità per ragioni di salute di partecipare al primo, non possono ulteriormente avvalersi di questo speciale sistema, di avanzamento.
Per le categorie previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 il concorso per esame speciale sostituisce l'esame di idoneità riservato previsto dal secondo comma del predetto articolo e ne produce tutti gli effetti.