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LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  13-7-1980

Art. 24

(Stipendi)


A decorrere dal 1 gennaio 1978 ai fini giuridici e dal 1 luglio 1978 agli effetti economici, al personale classificato nelle otto qualifiche funzionali che individuano corrispondenti livelli retributivi di cui al precedente articolo 2, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

primo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 1.800.000 secondo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 2.196.000 terzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 2.556.000 quarto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 2.790.000 quinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 3.150.000 sesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 3.600.000 settimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 4.500.000 ottavo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 5.400.000
Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello.
Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.
Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale di cui al successivo articolo 133.
Al personale di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni relative all'aumento anticipato di stipendio per merito previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.