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LEGGE 8 agosto 1985, n. 455

Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  1-9-1985

Art. 2

1. Il personale che già appartiene ai ruoli organici della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 12 maggio 1964, n. 303, della legge 4 gennaio 1968, n. 1, dell'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dell'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, può chiedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni esercitate, qualora tale qualifica sia superiore a quella spettantegli ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in presenza delle seguenti condizioni:
a) sia in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso a tale qualifica ovvero dei requisiti rispettivamente stabiliti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della. Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
b) abbia lodevolmente esercitato, per almeno un anno, mansioni proprie della qualifica superiore.
2. Il personale che sia in possesso di uno soltanto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma può chiedere di essere inquadrato, previo superamento di apposito esame-colloquio, nella qualifica immediatamente superiore a quella rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al personale inquadrato a norma del presente articolo è riconosciuta nella misura del 50 per cento l'anzianità maturata nella carriera di provenienza.
4. La determinazione del trattamento economico spettante al personale predetto è effettuata con i criteri stabiliti dagli articoli 2, 3 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.
NOTE

Note all'art. 2, comma 1:
- La legge n. 303/1964 reca: "Revisione delle norme sul personale esecutivo ed ausiliario della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- La legge n. 1/1968 reca: "Modifica della tabella A della legge 12 maggio 1964, n. 303, relativa al personale esecutivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- La legge n. 312/1980 reca: "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato". Il primo alinea del secondo comma dell'art. 31 (Personale assunto ai sensi di disposizioni speciali) si riferisce al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri assunto con D.P.C.M. 22 luglio 1967, regolarmente retribuito a carico del bilancio dello Stato, ed al personale retribuito a presentazione di fattura, utilizzato per l'espletamento di mansioni di tipo direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
- Il D.L. n. 663/1979 concerne: "Provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche Amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile". L'art. 24-quinquies si riferisce al personale proveniente dai ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618.
- Il D.L. n. 283/1981 concerne: "Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione". Il testo vigente dell'art. 3, primo comma, è il seguente:
"L'art. 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (v. sopra) si applica anche a favore del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, retribuito a presentazione di fattura ed utilizzato per l'espletamento di mansioni di tipo direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario dall'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in servizio alla data del 31 ottobre 1980".
- Il testo vigente dell'art. 4, primo comma, della legge n. 312/1980 (per l'argomento della legge v. sopra), è il seguente:
"Il personale in servizio alla data del 1 gennaio 1978 è inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1 luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1 gennaio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:
nella seconda qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso o qualifica equiparata e gli operai comuni;
nella terza qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso capo o qualifica equiparata, delle carriere ausiliarie strutturate su una unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 165, della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso e gli operai qualificati;
nella quarta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva ordinaria con le qualifiche di coadiutore e coadiutore principale e qualifiche equiparate, della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso capo, i vigili del fuoco, gli operai specializzati, il personale con la qualifica di tecnico, di tecnico capo dei fari, di guardia e di capo guardia di sanità;
nella quinta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva ordinaria con la qualifica di coadiutore superiore o qualifica equiparata, delle carriere esecutive strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 245, della carriera esecutiva atipica con le qualifiche corrispondenti a quelle di coadiutore e coadiutore principale, i capi operai, i capi squadra e i vicecapi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
nella stessa qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con le qualifiche di segretario e segretarie principale o qualifiche equiparate, della carriera esecutiva atipica con la qualifica corrispondente a quella di coadiutore superiore ed i capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
nella settima qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con la qualifica di segretario capo o qualifica equiparata, delle carriere di concetto strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 370, e della carriera direttiva con le qualifiche di consigliere e di direttore di sezione o qualifiche equiparate;
nell'ottava qualifica funzionale il personale della carriera direttiva con la qualifica di direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata e personale delle carriere direttive strutturate su una unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 387 e superiore".
- Il D.P.R. n. 1077/1970, reca: "Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato". Gli articoli 16 (Nomina a direttore di sezione di impiegati della carriera di concetto) e 21 (Nomina a segretario principale di impiegati delle carriere esecutive) prevedono il possesso, in alternativa al prescritto titolo di studio, dell'anzianità minima di cinque anni nella qualifica. Il testo vigente dell'art. 27 è il seguente:
"Art. 27. (Nomina a coadiutore principale di impiegati della carriera ausiliaria e di operai). - La nomina a coadiutore principale, o qualifiche equiparate, del personale esecutivo si consegue mediante concorso per esami, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi i dipendenti della stessa Amministrazione appresso indicati:
a) i commessi capi, e i commessi, o equiparati, delle carriere ausiliarie, anche tecniche, con almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera;
b) i capi draga, i capi operai, gli operai specializzati, ed equiparati; gli operai qualificati con almeno sei anni di anzianità nel ruolo; gli operai comuni con almeno tredici anni di anzianità nel ruolo.
Il passaggio alle carriere dei coadiutori dattilografi e dei coadiutori meccanografi avviene nella qualifica iniziale, nel limite di un sesto dei posti in essa annualmente disponibili, con l'attribuzione della quarta classe di stipendio.
I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi d'istituto.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16".

Nota all'art. 2, comma 4:
Il D.P.R. n. 310/1981, reca: "Corresponsione di miglioramenti economici al personale statale". Il testo vigente degli articoli 2, 3 e 18 è il seguente:
"Art. 2. Inquadramento. - L'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente articolo è effettuato dal 1 febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze dello Stato tino al 31 gennaio 1981 e dei benefici indicati al successivo art. 3.
Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue:
a) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi si trovi nel livello retributivo più alto tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, si determina sul livello inferiore lo stipendio corrispondente al periodo di servizio prestato nella prima o nelle prime due qualifiche per le carriere che erano strutturate, rispettivamente, in due o in tre qualifiche, o prestato in posizione economica corrispondente alle prime due qualifiche delle carriere ordinarie ove trattisi di personale che apparteneva a carriere articolate su una sola qualifica, valutando anche le eventuali frazioni di biennio maturate alla data predetta, escluse le frazioni di mese.
Allo stipendio così determinato si aggiunge, ove spettante, l'importo relativo al beneficio di cui al successivo art. 3.
Lo stipendio risultante dall'applicazione dei suesposti criteri si riporta nel livello retributivo di inquadramento e qualora l'importo si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, è attribuita la classe o l'aumento periodico d'importo immediatamente superiore. A detto stipendio si aggiunge la progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di vertice, o a quello reso da data non anteriore al 13 luglio 1980 dal personale inquadrato nello stesso livello retributivo ai sensi dello art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312". L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio è valutata ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio;
b) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi si trovi nel livello retributivo più basso tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, lo stipendio è determinato sulla base dell'intera anzianità di carriera. A tale anzianità va aggiunta quella derivante dalla temporizzazione dell'eventuale beneficio di cui al successivo art. 3. L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio si valuta ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio. La temporizzazione del beneficio di cui al successivo art. 3 espressa in mesi è pari a 24 volte il beneficio stesso diviso per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione;
c) per il personale che abbia prestato servizio di ruolo anche in carriera o categoria diverse da quella di appartenenza, detto servizio è valutato attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, del relativo periodo, fino al decimo anno, e del 3 per cento, per i successivi anni, applicando tali percentuali sullo stipendio iniziale del livello retributivo più basso tra quelli della carriera in cui il servizio è stato prestato. Il relativo importo si aggiunge allo stipendio iniziale del livello retributivo più basso tra quelli della carriera di appartenenza e si procede poi, secondo i criteri di cui ai precedenti punti a) e b), alla determinazione dello stipendio spettante, provvedendo alla temporizzazione degli eventuali benefici aggiuntivi solo quando questi competano direttamente nel livello di inquadramento;
d) per il personale che abbia prestato anche servizio non di ruolo, tale servizio è valutato attribuendo un beneficio pari all'1,25 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, computato sullo stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla categoria non di ruolo interessata, secondo quanto previsto dall'art. 30, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Per la determinazione dello Stipendio spettante nel livello di inquadramento si osservano i criteri indicati nelle precedenti lettere a), b) e e).
Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, al personale che abbia conseguito la nomina alla carriera superiore, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono riconosciuti nel livello retributivo più basso tra quelli relativi alla suddetta carriera:
a) anni tre di servizio se il passaggio sia avvenuto nella carriera direttiva;
b) anni cinque se il passaggio sia avvenuto nella carriera di concetto od esecutiva.
Gli anni predetti si detraggono dal periodo di servizio trascorso nella carriera di provenienza".
"Art. 3. Benefici convenzionali. - Al personale che, secondo l'ordinamento in vigore anteriormente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sia pervenuto ad una qualifica superiore mediante esami, è riconosciuta una maggiorazione, computata sul valore iniziale del livello relativo alla qualifica conseguita, del 5 per cento se abbia superato il concorso per merito distinto e del 2,50 per cento se abbia superato l'esame di idoneità o il concorso per esami.
Al personale che nella carriera di appartenenza abbia conseguito una o più promozioni mediante scrutinio per merito comparativo o esame speciale di cui all'articolo 365 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è riconosciuta, per una sola volta, una maggiorazione dell'1,25 per cento computata sul valore iniziale del livello retributivo relativo alla qualifica conseguita.
Qualora siano state conseguite più promozioni, ai fini della applicazione del precedente comma, si considera la qualifica più elevata".
"Art. 18. Decorrenze dei benefici economici. - L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto dal 1 febbraio 1981 in applicazione del presente decreto e quello in godimento al 31 gennaio 1981, sarà corrisposto per il 73 per cento a partire dal 1 febbraio 1981 e per l'ulteriore 27 per cento dal 1 febbraio 1982, fatto salvo il beneficio derivante dalla differenza tra lo stipendio iniziale previsto dal precedente art. 1 e quello iniziale fissato dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio ed aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1 febbraio 1981 sono corrisposti per l'intero ammontare anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera.
Qualora il trattamento in godimento per stipendio e beneficio di L. 40.000 mensili di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 718, risulti superiore allo stipendio derivante dall'applicazione del presente decreto, ferma restando la conservazione ad personam del più elevato trattamento, l'inquadramento nel livello retributivo è effettuato alla classe di stipendio o aumento periodico d'importo immediatamente inferiore al trattamento stesso. La frazione di biennio corrispondente, secondo il criterio di temporizzazione indicato al precedente art. 2, alla differenza fra lo stipendio ad personam e quello della classe o scatto di inquadramento è valutata per l'ulteriore progressione economica".