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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1981, n. 310

Corresponsione di miglioramenti economici al personale statale.

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Testo in vigore dal:  20-6-1981

Art. 2

Inquadramento


L'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente articolo è effettuato dal 1 febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze dello Stato fino al 31 gennaio 1981 e dei benefici indicati al successivo art. 3.
Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue:
a) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi si trovi nel livello retributivo più alto tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, si determina sul livello inferiore lo stipendio corrispondente al periodo di servizio prestato nella prima o nelle prime due qualifiche per le carriere che erano strutturate, rispettivamente, in due o in tre qualifiche, o prestato in posizione economica corrispondente alle prime due qualifiche delle carriere ordinarie ove trattisi di personale che apparteneva a carriere articolate su una sola qualifica, valutando anche le eventuali frazioni di biennio maturate alla data predetta, escluse le frazioni di mese. Allo stipendio così determinato si aggiunge, ove spettante, l'importo relativo al beneficio di cui al successivo art. 3.
Lo stipendio risultante dall'applicazione dei suesposti criteri si riporta nel livello retributivo di inquadramento e qualora l'importo si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, è attribuita la classe o l'aumento periodico d'importo immediatamente superiore. A detto stipendio si aggiunge la progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di vertice, o a quello reso da data non anteriore al 13 luglio 1980 dal personale inquadrato nello stesso livello retributivo ai sensi dell'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio è valutata ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio;
b) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi si trovi nel livello retributivo più basso tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, lo stipendio è determinato sulla base dell'intera anzianità di carriera. A tale anzianità va aggiunta quella derivante dalla temporizzazione dell'eventuale beneficio di cui al successivo art. 3. L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio si valuta ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio.
La temporizzazione del beneficio di cui al successivo art. 3 espressa in mesi è pari a 24 volte il beneficio stesso diviso per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione;
c) per il personale che abbia prestato servizio di ruolo anche in carriera o categoria diverse da quella di appartenenza, detto servizio è valutato attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, del relativo periodo, fino al decimo anno, e del 3 per cento, per i successivi anni, applicando tali percentuali sullo stipendio iniziale del livello retributivo più basso tra quelli della carriera in cui il servizio è stato prestato. Il relativo importo si aggiunge allo stipendio iniziale del livello retributivo più basso tra quelli della carriera di appartenenza e si procede poi, secondo i criteri di cui ai precedenti punti a) e b), alla determinazione dello stipendio spettante, provvedendo alla temporizzazione degli eventuali benefici aggiuntivi solo quando questi competano direttamente nel livello di inquadramento;
d) per il personale che abbia prestato anche servizio non di ruolo, tale servizio è valutato attribuendo un beneficio pari all'1,25 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, computato sullo stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla categoria non di ruolo interessata, secondo quanto previsto dall'art. 30, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Per la determinazione dello stipendio spettante nel livello di inquadramento si osservano i criteri indicati nelle precedenti lettere a), b) e c).
Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, al personale che abbia conseguito la nomina alla carriera superiore, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, sono riconosciuti nel livello retributivo più basso tra quelli relativi alla suddetta carriera:
a) anni tre di servizio se il passaggio sia avvenuto nella carriera direttiva;
b) anni cinque se il passaggio sia avvenuto nella carriera di concetto od esecutiva.
Gli anni predetti si detraggono dal periodo di servizio trascorso nella carriera di provenienza.