DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 95

Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-7-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
             Disposizioni comuni per la Polizia di Stato 
 
  1. Le tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica
24  aprile  1982,  numeri  335,   337   e   338,   sono   sostituite,
rispettivamente, dalle  tabelle  1,  2  e  3,  allegate  al  presente
decreto. Le tabelle A), B), C), F) e  G),  allegate  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240,  sono  sostituite
dalle tabelle A), B), C), F), G)  e  G-bis),  come  modificate  dalle
tabelle 4, 5, 6, 7, 8  e  9,  allegate  al  presente  decreto.  Nelle
dotazioni organiche delle carriere, di cui alle tabelle A allegate ai
decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, 337 e
338, confluiscono quelle dei rispettivi ruoli direttivi e  ruoli  dei
dirigenti di cui alle medesime tabelle, nel testo vigente  il  giorno
precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Al fine di garantire la piena  funzionalita'  della  Polizia  di
Stato, per le  autorizzazioni  alle  assunzioni  per  l'accesso  alla
qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche  nel
ruolo dei sovrintendenti e in quello degli  ispettori,  di  cui  alla
tabella A allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui al comma
1, del presente articolo, possono essere utilizzate per le assunzioni
di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo  degli
agenti e assistenti di cui alla predetta tabella  A.  Le  conseguenti
posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti  e  assistenti  sono
riassorbite  per  effetto  dei  passaggi  per  qualunque  causa   del
personale del predetto ruolo a  quello  dei  sovrintendenti  e  degli
ispettori. 
  3. Entro il 1° gennaio  2021,  si  provvede  all'ampliamento  della
dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti di cui  alla  Tabella
A, allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  24  aprile
1982, n. 335, fino al raggiungimento di 24.000 unita', attraverso  la
riduzione della dotazione organica dei ruoli degli  operatori  e  dei
collaboratori tecnici, di cui alla tabella A, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze da emanarsi entro  il  31  dicembre  di  ciascun  anno,
assicurando l'invarianza di spesa. 
  4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto  dal  presente  Capo,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto: 
    a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108)); 
    b) con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, sono apportate  le  necessarie  modifiche  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001,  n.  208,  con
specifico  riferimento  alla  revisione   delle   funzioni   di   cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,  anche
in attuazione dell'articolo 18, comma 5, del  decreto  legislativo  7
agosto 2016, n. 177. 
  5.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti  e  dei
regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma  7,
24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis, comma  1,  lettera  b),  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,  agli
articoli 5, commi 1 e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 2, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma
1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5  ottobre  2000,  n.  334,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto. 
  6. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle
qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato: 
    a) il prescritto titolo di studio e l'abilitazione  professionale
eventualmente prevista possono essere conseguiti  entro  la  data  di
svolgimento della prima prova, anche preliminare; 
    b) l'iscrizione agli albi o elenchi professionali, ove  prevista,
puo'  essere  conseguita  entro  l'inizio  del  prescritto  corso  di
formazione iniziale, purche' il candidato sia in possesso  di  idonea
documentazione attestante  l'avvenuta  presentazione  della  relativa
istanza. 
  7. Il titolo per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti
di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, non e'  richiesto
per i  volontari  delle  Forze  armate  di  cui  all'articolo  703  e
all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  in
servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data. 
  7-bis. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o  interno,
alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della  Polizia  di  Stato,
ferme restando le disposizioni di cui al comma  13,  i  requisiti  di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale di  cui  agli  articoli  6,
comma 1, lettera c), e 27-bis, comma 1, lettera c), del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,  n.  335,  di  cui  agli
articoli 5, comma 2, e 25-bis, comma 1, secondo periodo, del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e di cui agli
articoli 3, comma 3,  31,  comma  3,  e  46,  comma  2,  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si considerano  in  possesso  dei
candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento
dello   svolgimento   dei   rispettivi   accertamenti.    L'eventuale
acquisizione dei requisiti di cui al  primo  periodo  in  un  momento
successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai
fini dell'idoneita'. 
  7-ter. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o  interno,
alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato,  i
titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti  dai  candidati
alla data di scadenza  del  termine  previsto  per  la  presentazione
dell'istanza di partecipazione al concorso. L'eventuale  acquisizione
dei titoli, ancorche' aventi efficacia  retroattiva,  in  un  momento
successivo non rileva ai fini del concorso. 
  7-quater. Le candidate ai concorsi per  l'accesso  alle  qualifiche
dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato che si  trovano  in
stato di gravidanza e non possono  essere  sottoposte  ai  prescritti
accertamenti  dei  requisiti  di   idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale,  e,  se  previsto,   all'accertamento   dell'efficienza
fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima
sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di  tale  stato
di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta,  in  deroga  ai
limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo'  essere  revocato  su
istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in
data compatibile con i  tempi  necessari  per  la  definizione  della
graduatoria. Fermo restando il numero  delle  assunzioni  annualmente
autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono
avviate alla  frequenza  del  primo  corso  di  formazione  utile  in
aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici
sono immesse in  ruolo  con  la  medesima  decorrenza  giuridica  dei
vincitori del concorso per il quale  avevano  presentato  istanza  di
partecipazione  e  con   la   medesima   decorrenza   economica   dei
frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato.  La
posizione in ruolo  e'  determinata  in  base  ai  punteggi  ottenuti
nell'ambito dei suddetti concorso e corso di formazione. 
  7-quinquies.  Costituiscono  causa  di  esclusione   dai   concorsi
pubblici per l'accesso ai ruoli e  alle  carriere  della  Polizia  di
Stato le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati,
quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,  se  visibili,
in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o  se,  avuto  riguardo
alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano  deturpanti
o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al
decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato. 
  7-sexies. Per coloro che accedono ai corsi  di  formazione  per  il
personale della Polizia di Stato successivamente al loro  inizio,  il
numero massimo consentito di giorni di assenza  e'  proporzionalmente
ridotto  in  ragione  della  data  di  effettivo  accesso  al  corso.
Nell'ambito dei corsi di formazione per il personale della Polizia di
Stato la cui durata e' individuata soltanto nel minimo o soltanto nel
massimo,   il   numero   massimo   delle   assenze   consentite    e'
proporzionalmente  modificato  in  ragione   dell'aumento   o   della
riduzione della durata effettiva di ciascun corso. 
  7-septies. In occasione di concorsi pubblici per agente  ed  agente
tecnico della Polizia di  Stato,  con  riferimento  alle  graduatorie
finali  relative  alle  riserve  di  posti  per  volontari  in  ferma
prefissata  di  cui  all'articolo  703  del  codice  dell'ordinamento
militare di  cui  al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
l'assunzione per scorrimento e il  conseguente  avvio  al  prescritto
corso di formazione di soggetti risultati  idonei  non  vincitori  e'
consentita entro e non oltre trenta giorni decorrenti dall'inizio del
prescritto corso di formazione. 
  8. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo
2005, n. 45, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31  maggio
2005, n. 89. 
  9. Ai commi 1 degli articoli 1, 2 e 3 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, dopo le parole:  «sempreche'
l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego» sono aggiunte
le seguenti: «,  anche  presso  la  Sezione  paralimpica  dei  gruppi
sportivi «Polizia di Stato-Fiamme  oro»,  istituita  nell'ambito  dei
ruoli del  personale  che  espleta  attivita'  tecnico-scientifica  e
tecnica.». 
  10. Nel ruolo  d'onore  di  cui  all'articolo  65-ter  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' iscritto  anche  il  personale
dei ruoli degli agenti  e  assistenti,  dei  sovrintendenti  e  degli
ispettori e dei corrispondenti ruoli  tecnici  e  tecnico-scientifici
della Polizia di Stato.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
medesime disposizioni  ivi  previste.  Con  decreto  del  capo  della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le
modalita' attuative del predetto articolo, comprese  quelle  relative
all'applicazione dello  stesso  al  personale  non  direttivo  e  non
dirigente. 
  11. Con decreto del capo  della  polizia-direttore  generale  della
pubblica sicurezza, sono determinate le modalita' per l'impiego nella
Sezione paralimpica dei  gruppi  sportivi  «Polizia  di  Stato-Fiamme
oro»,  nell'ambito  dei  ruoli  tecnici  e  tecnico-scientifici,  del
personale inidoneo al servizio ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello  che  accede  al
ruolo d'onore, con l'osservanza dei seguenti criteri: 
    a)  individuazione  del  personale  da  impiegare  nella  Sezione
paralimpica, quali atleti, in relazione alle  attitudini  agonistiche
dimostrate, ovvero, quali tecnici sportivi, in relazione al  possesso
delle abilitazioni rilasciate dalle competenti  federazioni  sportive
nazionali; 
    b) previsione che i  gruppi  sportivi  «Polizia  di  Stato-Fiamme
oro», firmatari di apposite  convenzioni  con  il  Comitato  italiano
paralimpico (CNP), possano essere riconosciuti  ai  fini  sportivi  e
possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla  base
delle disposizioni dello statuto  del  predetto  Comitato,  anche  in
deroga ai principi  e  alle  disposizioni  per  l'affiliazione  e  il
riconoscimento  delle  societa'   e   delle   associazioni   sportive
dilettantistiche; 
    c) previsione che il personale non  piu'  idoneo  alle  attivita'
della Sezione paralimpica, possa essere impiegato in altre  attivita'
istituzionali dei medesimi ruoli tecnici e tecnico-scientifici  della
Polizia di Stato; 
    d)  applicazione,  in  quanto  compatibili,  delle   disposizioni
relative ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro». 
  11-bis. Dal 1° gennaio 2017, gli appartenenti che abbiano  ottenuto
l'iscrizione  nel  ruolo  d'onore  con  la  qualifica  di   ispettore
superiore-sostituto  ufficiale  di  pubblica   sicurezza   "sostituto
commissario" o  di  perito  superiore  tecnico  "sostituto  direttore
tecnico", se richiamati in servizio,  assumono,  rispettivamente,  la
qualifica  di  sostituto  commissario  e  di  sostituto   commissario
tecnico,  in  ordine  di  ruolo  e  con   anzianita'   di   qualifica
corrispondente  all'anzianita'  nella  denominazione  di   "sostituto
commissario" o di "sostituto direttore tecnico". 
  12. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'
abrogato l'articolo 1, comma 261, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266. 
  13. I candidati che partecipano  ai  concorsi  pubblici  e  interni
nella Polizia di Stato devono mantenere i requisiti di ammissibilita'
previsti  dai  relativi  bandi  sino  al  termine   delle   procedure
concorsuali, ad eccezione di quello relativo ai  limiti  di  eta'.  I
controlli  relativi  ai  titoli   indicati   tra   i   requisiti   di
ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione
o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia'  assoggettati  ai
controlli a campione svolti durante  l'espletamento  delle  procedure
concorsuali, sono effettuati, limitatamente ai vincitori di  concorsi
per funzionari, entro la data  di  inizio  del  prescritto  corso  di
formazione iniziale e, limitatamente ai vincitori  dei  concorsi  per
l'accesso ai ruoli assistenti e agenti, sovrintendenti  e  ispettori,
entro la data di conclusione del prescritto corso  di  formazione.  I
controlli    sono    svolti    dalle     competenti     articolazioni
dell'Amministrazione  della  pubblica   sicurezza,   anche   mediante
richieste rivolte alle articolazioni centrali  e  territoriali  delle
altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto  delle
dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva e'
dichiarata, in conseguenza della mancata  veridicita'  del  contenuto
delle dichiarazioni emersa in occasione dei  controlli,  con  decreto
del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. 
  13-bis. L'Amministrazione della pubblica sicurezza,  per  oggettive
esigenze organizzative e logistiche che non  consentono  di  ospitare
tutti i vincitori delle procedure scrutinali  o  concorsuali  interne
relative alla medesima annualita' presso gli Istituti di  Istruzione,
Centri o Scuole della Polizia di Stato, puo' articolare  i  corsi  di
formazione  in  piu'  cicli.  A  tutti  i  vincitori,  ove  non   sia
diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza giuridica
ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Fermo restando quando
previsto  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  d-bis),  al  termine
dell'ultimo ciclo, l'anzianita' relativa di iscrizione  in  ruolo  di
tutti i frequentatori sara'  rideterminata  sulla  base  degli  esiti
degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo. 
  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si  applicano  anche
ai vincitori di  concorso  pubblico,  ferma  restando  la  decorrenza
economica dal giorno dell'effettiva immissione in servizio. 
  14. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli della Polizia di Stato
possono essere rideterminate con decreto del  Ministro  dell'interno,
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  fermo
restando il volume organico complessivo  e  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della  finanza  pubblica,  al  fine  di  adeguarne  la
consistenza alle esigenze di funzionalita' dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza. 
  15. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  ogni
riferimento  ai  ruoli  dei  commissari  e  dei  dirigenti  e   ruoli
corrispondenti, ai ruoli dei direttivi e dei  dirigenti  ovvero  alle
qualifiche direttive e dirigenziali della Polizia di Stato si intende
inerente alle carriere  dei  funzionari  di  Polizia  introdotte  dal
presente  decreto.  Ogni  riferimento,  contenuto   in   disposizioni
normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore
del presente decreto,  alla  qualifica  di  vice  questore  aggiunto,
direttore tecnico capo e medico capo si  intende,  inoltre,  inerente
anche alla qualifica, rispettivamente, di vice questore, di direttore
tecnico superiore e di medico superiore. Ogni riferimento,  contenuto
in disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  alle  qualifiche  di  vice
direttore tecnico, direttore tecnico e direttore  tecnico  principale
della Polizia di Stato si  intende  riferito,  rispettivamente,  alle
qualifiche di vice commissario tecnico, di commissario tecnico  e  di
commissario capo tecnico. 
  15-bis.  Ovunque  ricorrano,  le   parole   "ruolo   direttivo   ad
esaurimento" sono sostituite dalle seguenti: "ruolo direttivo", e  le
parole "ruolo direttivo tecnico ad esaurimento" sono sostituite dalle
seguenti: "ruolo direttivo tecnico". 
  15-ter. I giorni di assenza dal servizio indebitamente  fruiti  dal
dipendente che non intenda o non possa,  entro  il  termine  indicato
dall'Amministrazione, chiederne l'imputazione  ad  un  corrispondente
periodo di congedo ordinario  sono  commutati  in  aspettativa  senza
assegni non utile ad alcun altro effetto. L'aspettativa senza assegni
e' utile ad ogni altro effetto in assenza di colpa del dipendente.