DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
                 Incarichi di funzioni dirigenziali 
(Art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.
11 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs. n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs. n.  387  del
                                1998) 
 
  1. Ai  fini  del  conferimento  di  ciascun  incarico  di  funzione
dirigenziale  si  tiene  conto,  in  relazione  alla  natura  e  alle
caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della
struttura   interessata,   delle   attitudini   e   delle   capacita'
professionali del singolo  dirigente,  dei  risultati  conseguiti  in
precedenza nell'amministrazione  di  appartenenza  e  della  relativa
valutazione, delle  specifiche  competenze  organizzative  possedute,
nonche'  delle  esperienze  di   direzione   eventualmente   maturate
all'estero, presso il settore privato o presso altre  amministrazioni
pubbliche,  purche'  attinenti  al  conferimento  dell'incarico.   Al
conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi  non
si applica l'articolo 2103 del codice civile. (65) 
  1-bis.  L'amministrazione   rende   conoscibili,   anche   mediante
pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero  e
la tipologia dei posti di funzione che si rendono  disponibili  nella
dotazione  organica  ed  i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
  1-ter.  Gli  incarichi   dirigenziali   possono   essere   revocati
esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui  all'articolo  21,
comma 1, secondo periodo. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 31  MAGGIO  2010,
N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
  2.   Tutti   gli   incarichi   di   funzione   dirigenziale   nelle
amministrazioni dello Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  sono
conferiti secondo le  disposizioni  del  presente  articolo.  Con  il
provvedimento di  conferimento  dell'incarico,  ovvero  con  separato
provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro competente per  gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli  obiettivi  da  conseguire,
con riferimento alle priorita', ai  piani  e  ai  programmi  definiti
dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle  eventuali
modifiche degli stessi  che  intervengano  nel  corso  del  rapporto,
nonche' la durata  dell'incarico,  che  deve  essere  correlata  agli
obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata  dell'incarico
puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del
limite di eta' per il collocamento  a  riposo  dell'interessato.  Gli
incarichi  sono  rinnovabili.  Al   provvedimento   di   conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito  il
corrispondente  trattamento  economico,  nel  rispetto  dei  principi
definiti  dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
consensuale del  rapporto.  In  caso  di  primo  conferimento  ad  un
dirigente della seconda fascia di incarichi  di  uffici  dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari  a
tre anni. Resta fermo  che  per  i  dipendenti  statali  titolari  di
incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai
fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,  e  successive
modificazioni,  l'ultimo   stipendio   va   individuato   nell'ultima
retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi
prevista  dal  terzo  periodo  del  presente  comma,  ai  fini  della
liquidazione del trattamento di fine servizio,  comunque  denominato,
nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,  e  successive
modificazioni,  l'ultimo   stipendio   va   individuato   nell'ultima
retribuzione percepita prima del  conferimento  dell'incarico  avente
durata inferiore a tre anni. (42) (65) 
  3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi
di direzione di  strutture  articolate  al  loro  interno  in  uffici
dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono  conferiti
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente,  a
dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 
  4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale  sono
conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia  dei
ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non  superiore  al  70  per
cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti  ai
medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato,  a  persone
in possesso delle specifiche  qualita'  professionali  richieste  dal
comma 6. (65) (90) (114) 
  4-bis. I  criteri  di  conferimento  degli  incarichi  di  funzione
dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4  del
presente  articolo,  tengono   conto   delle   condizioni   di   pari
opportunita' di cui all'articolo 7. 
  5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello  dirigenziale
sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di  livello  dirigenziale
generale,  ai  dirigenti  assegnati   al   suo   ufficio   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera c). (65) 
  5-bis.  Ferma  restando  la   dotazione   effettiva   di   ciascuna
amministrazione, gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti  non
appartenenti ai ruoli di  cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti
delle amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  ovvero  di
organi costituzionali, previo collocamento fuori  ruolo,  aspettativa
non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i  rispettivi
ordinamenti. PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  9  GIUGNO  2021,  N.  80,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L.  6  AGOSTO  2021,  N.  113.  I
suddetti    limiti    percentuali    possono    essere     aumentati,
rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18  per  cento,  con
contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate  dal
comma 6. (65) (91) (105) (106) (119) 
  5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del  comma  5  del
presente  articolo,  tengono   conto   delle   condizioni   di   pari
opportunita' di cui all'articolo 7. 
  6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti,
da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per  cento  della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima  fascia  dei
ruoli di cui all'articolo 23  e  dell'8  per  cento  della  dotazione
organica  di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente  comma.  La  durata  di
tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per  gli  incarichi  di
funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre  anni,
e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale,  il  termine  di
cinque anni. Tali  incarichi  sono  conferiti,  fornendone  esplicita
motivazione, a persone di  particolare  e  comprovata  qualificazione
professionale, non rinvenibile nei  ruoli  dell'Amministrazione,  che
abbiano svolto attivita' in organismi  ed  enti  pubblici  o  privati
ovvero aziende pubbliche  o  private  con  esperienza  acquisita  per
almeno  un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o  che  abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,  culturale
e   scientifica   desumibile   dalla   formazione   universitaria   e
postuniversitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  e  da   concrete
esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso
amministrazioni statali, ivi comprese  quelle  che  conferiscono  gli
incarichi,  in  posizioni  funzionali  previste  per  l'accesso  alla
dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della  docenza
universitaria, delle  magistrature  e  dei  ruoli  degli  avvocati  e
procuratori  dello  Stato.  Il  trattamento  economico  puo'   essere
integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni   di   mercato   relative   alle   specifiche   competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico,  i  dipendenti
delle pubbliche amministrazioni sono collocati in  aspettativa  senza
assegni,  con  riconoscimento   dell'anzianita'   di   servizio.   La
formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere
inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale  ovvero
del diploma di  laurea  conseguito  secondo  l'ordinamento  didattico
previgente  al  regolamento  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509. (48) (61) (70) (71) (80) (90) (89) (97) (105)(117)(118)
(119) ((122)) 
  6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei  dirigenti  di
prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle
percentuali  previste  dai  commi  4,  5-bis  e  6,  e'   arrotondato
all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a  cinque,  o
all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque. 
  6-ter.  Il  comma  6  ed  il  comma   6-bis   si   applicano   alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 
  6-quater. Per gli  enti  di  ricerca  di  cui  all'articolo  8  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 30 dicembre  1993,  n.  593,  il  numero  complessivo  degli
incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente
al 20 per cento della dotazione organica dei  dirigenti  appartenenti
alla prima fascia e al 30 per  cento  della  dotazione  organica  dei
dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione  che  gli
incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano  conferiti
a personale in servizio con  qualifica  di  ricercatore  o  tecnologo
previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e  specifica  professionalita'  da  parte  dei
soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente. (90) 
  7. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2002, N. 145. 
  8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano
decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. (37) (40) 
  9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data  comunicazione  al
Senato della Repubblica ed alla Camera dei  deputati,  allegando  una
scheda relativa  ai  titoli  ed  alle  esperienze  professionali  dei
soggetti prescelti. 
  10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di  uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli  organi  di  vertice  delle
amministrazioni che ne  abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di
consulenza, studio e ricerca o  altri  incarichi  specifici  previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi  di  revisione
degli   enti   pubblici   in   rappresentanza   di    amministrazioni
ministeriali. 
  11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il  Ministero
degli affari esteri nonche' per  le  amministrazioni  che  esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e
di  giustizia,  la  ripartizione  delle  attribuzioni   tra   livelli
dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
  12.  Per  il  personale  di  cui  all'articolo  3,  comma   1,   il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera'  ad
essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.  Restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 2  della  legge  10  agosto
2000, n. 246. 
  12-bis. Le disposizioni del presente articolo  costituiscono  norme
non derogabili dai contratti o accordi collettivi. 
 
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AGGIORNAMENTO (37) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 7 aprile 2011, n. 124 (in
G.U. 1a s.s.  13/4/2011,  n.  16),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 19, comma  8,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel testo vigente  prima
dell'entrata in  vigore  dell'art.  40  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,  in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro  pubblico  e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),  nella
parte in cui dispone  che  gli  incarichi  di  funzione  dirigenziale
generale di cui  al  comma  5-bis,  limitatamente  al  personale  non
appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 165 del  2001,
cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo". 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 25 luglio 2011,  n.  246
(in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze  delle   amministrazioni   pubbliche),   come   modificato
dall'art. 2, comma 159, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262
(Disposizioni  urgenti  in   materia   tributaria   e   finanziaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
nel testo vigente prima  dell'entrata  in  vigore  dell'art.  40  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione  della  produttivita'
del lavoro pubblico e di efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni), nella parte in cui dispone  che  gli  incarichi  di
funzione dirigenziale conferiti ai sensi del  comma  6  del  medesimo
art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano  decorsi  novanta  giorni
dal voto sulla fiducia al Governo". 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art.  1,  comma  32)
che "La disposizione del presente comma  si  applica  agli  incarichi
conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto nonche' agli incarichi aventi comunque decorrenza  successiva
al 1° ottobre 2011". 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 2, comma 20)  che  "Ai
fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento  operata  sulle
dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia dei propri
ruoli,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  provvede  alla
immediata riorganizzazione delle  proprie  strutture  sulla  base  di
criteri  di  contenimento  della   spesa   e   di   ridimensionamento
strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre  il  1º
novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a  quella  data,
di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19,  commi
5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Fino  al
suddetto termine non possono essere conferiti o  rinnovati  incarichi
di cui alla citata normativa". 
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AGGIORNAMENTO (61) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che  "Per
la dirigenza regionale  e  la  dirigenza  professionale,  tecnica  ed
amministrativa degli enti e  delle  aziende  del  Servizio  sanitario
nazionale, il limite dei posti  di  dotazione  organica  attribuibili
tramite assunzioni a tempo determinato  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, nonche' ai sensi di disposizioni normative di  settore
riguardanti  incarichi  della  medesima  natura,   previa   selezione
pubblica ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  come  sostituito  dal
comma 1, lettera a),  del  presente  articolo,  puo'  raggiungere  il
livello massimo del dieci per cento". 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 3)
che "Limitatamente all'attuazione del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n.  142,  e
comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017, i limiti percentuali
per il conferimento degli incarichi di cui ai  commi  1,  2,  4  e  5
dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,   e
successive modificazioni, fissati nel 15 e nel  10  per  cento  della
dotazione organica  di  dirigenti  appartenenti  alla  prima  e  alla
seconda fascia dal comma 5-bis del medesimo articolo 19, sono elevati
rispettivamente al 30 e al 20 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l'art. 19, comma 2-bis) che
"Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, il Capo
del  Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza   del
Consiglio dei  ministri,  in  caso  di  esito  non  favorevole  delle
procedure di interpello svolte ai sensi delle  vigenti  disposizioni,
e'   autorizzato   a   provvedere   all'attribuzione   di   incarichi
dirigenziali ai sensi  del  comma  6  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre  i  limiti  percentuali  ivi
previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni  dirigenziali
vacanti,  comunque  entro  il  limite  massimo  di  ulteriori   dieci
incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del  presente  comma,  in
deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale,  sono  rinnovabili
per una sola volta e, comunque, cessano  alla  data  dell'entrata  in
servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1". 
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AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art.  22,  comma
4, lettera a)) che che nel  presente  decreto  le  parole  "Ministero
della ricerca scientifica", ovunque ricorrano, sono sostituite  dalle
seguenti:  "Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca". 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
352) che "Per le medesime finalita' del comma 348,  per  il  triennio
2019-2021, la percentuale stabilita al  primo  periodo  del  comma  6
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  per
gli incarichi di livello dirigenziale non generale  da  conferire  al
personale in servizio  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze in possesso  di  comprovate  professionalita'  tecniche,  con
oneri a valere sulle facolta' assunzionali del medesimo Ministero, e'
pari al 12 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
158) che "Per le medesime finalita' di cui al comma 155,  nonche'  al
fine  di  sostenere  le  attivita'  in  materia  di   programmazione,
realizzazione e monitoraggio  delle  opere  pubbliche,  nel  triennio
2020-2022, la percentuale stabilita al  primo  periodo  del  comma  6
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  per
gli incarichi di livello dirigenziale non generale  da  conferire  al
personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti in possesso di comprovate  professionalita',  con  oneri  a
valere sulle facolta' assunzionali del medesimo Ministero, e' pari al
12 per cento". 
  La L. 30 dicembre  2018,  n.  145,  come  modificata  dalla  L.  27
dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 352) che "Per
le medesime finalita' del comma 348 la percentuale stabilita al primo
periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non  generale
da  conferire  al  personale  in   servizio   presso   il   Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   in   possesso   di   comprovate
professionalita'  tecniche,  con  oneri  a  valere   sulle   facolta'
assunzionali del medesimo Ministero, e' pari al 12 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 1, comma  6)
che "La percentuale di cui al comma 6 dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo'  essere  elevata  dall'8  per
cento al 10 per  cento,  a  valere  sulle  facolta'  assunzionali  di
ciascuna amministrazione. La percentuale del 30 per cento di  cui  al
comma 6-quater del citato articolo 19 del decreto legislativo n.  165
del 2001 puo' essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facolta'
assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel  predetto
comma 6-quater e ferma restando la disciplina ivi prevista". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 4) che "Per  le  esigenze
di cui all'articolo 51, comma 2, lettera  b),  del  decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n.  157,  il  Consiglio  di  Stato  e'  autorizzato  a
conferire, nell'ambito della dotazione organica  vigente,  a  persona
dotata di alte competenze informatiche, un incarico  dirigenziale  di
livello  generale,  in  deroga   ai   limiti   percentuali   previsti
dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte  nei  limiti
delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente". 
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AGGIORNAMENTO (91) 
  Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L.
5 marzo 2020, n. 12, ha disposto (con  l'art.  3,  comma  9-ter)  che
"Nelle  more  di  un  organico  intervento  volto  ad  aumentare   le
percentuali per il conferimento  di  incarichi  dirigenziali  fissate
dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, al fine di agevolare la mobilita' dei  dirigenti  all'interno
delle  pubbliche  amministrazioni,  nell'ottica  di  potenziarne   la
qualificazione professionale e di favorire l'efficacia e l'efficienza
dell'azione amministrativa,  in  sede  di  prima  applicazione  delle
disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la  data
del 31 dicembre 2022, i limiti percentuali previsti dall'articolo 19,
comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono elevati per
il Ministero dell'universita' e della ricerca al 20 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (97) 
  Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal D.L. 17 marzo  2020,  n.
18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.  27,  ha
disposto   (con   l'art.   19,   comma   2-bis)   che   "Nelle   more
dell'espletamento del concorso  di  cui  al  comma  1,  il  Capo  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, in caso di esito  non  favorevole  delle  procedure  di
interpello svolte ai sensi delle vigenti disposizioni, e' autorizzato
a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi  del
comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, oltre i limiti percentuali ivi previsti, nella misura del 75 per
cento delle posizioni dirigenziali vacanti, comunque entro il  limite
massimo di ulteriori dieci  incarichi.  Gli  incarichi  conferiti  ai
sensi del presente  comma,  in  deroga  alla  previsione  del  citato
articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  hanno
durata  annuale,  sono  rinnovabili  fino  al  31  dicembre  2021  e,
comunque, cessano alla data dell'entrata in  servizio  dei  vincitori
del concorso di cui al comma 1. Alla relativa  copertura  finanziaria
si provvede con le risorse di cui al comma 2. Gli incarichi conferiti
ai sensi del presente comma non costituiscono  titolo  ne'  requisito
valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al comma 1". 
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AGGIORNAMENTO (105) 
  Il D.L. 1 marzo 2021, n. 22 ha disposto (con l'art.  7,  comma  13)
che "Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per  il
reclutamento del  personale  dirigenziale,  nell'anno  2021,  per  il
conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso  il
Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali  di  cui
all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, e, per il conferimento di incarichi dirigenziali  di  livello
non generale, i limiti percentuali  di  cui  all'articolo  19,  commi
5-bis e 6, sono elevati rispettivamente  fino  al  50  e  al  30  per
cento". 
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AGGIORNAMENTO (106) 
  Il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2021, n. 113, ha disposto (con l'art. 3, comma 3-bis) che
"A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, le percentuali di cui  all'articolo
19, comma 5-bis, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
cessano di avere efficacia". 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto (con l'art.  16-ter,  comma  1)
che "In considerazione della riduzione della dotazione  organica  del
personale civile ai sensi della legge 31 dicembre 2012,  n.  244,  in
coerenza  con  gli  obiettivi  di  modernizzazione   della   pubblica
amministrazione e valorizzazione delle competenze contenuti nel PNRR,
al fine di favorire il ricambio generazionale, promuovendo i percorsi
di carriera del personale  civile  di  livello  dirigenziale  che  ha
acquisito specifiche professionalita', fino al 31 dicembre  2027  gli
incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella
dotazione  organica  del  Ministero  della  difesa   possono   essere
conferiti a dirigenti di seconda fascia  appartenenti  ai  ruoli  del
medesimo  Ministero  in  deroga  al   limite   percentuale   di   cui
all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e comunque nel limite massimo di tre unita' ulteriori". 
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AGGIORNAMENTO (117) 
  Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L.
20 maggio 2022, n. 51, come modificato dal D.L.  9  agosto  2022,  n.
115, ha disposto (con l'art. 7, comma  3)  che  "Il  Ministero  dello
sviluppo  economico  e'  autorizzato  a   conferire   gli   incarichi
dirigenziali di cui al comma 2, anche in deroga ai limiti percentuali
previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165. Conseguentemente, il numero di  incarichi  dirigenziali
appartenenti alla prima fascia dei ruoli del Ministero dello sviluppo
economico conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e'  innalzato  di  una  unita'  a
valere sulle facolta' assunzionali". 
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AGGIORNAMENTO (118) 
  La L. 27 dicembre  2019,  n.  160,  come  modificata  dal  D.L.  29
dicembre 2022, n. 198 ha disposto (con l'art. 1, comma 158) che  "Per
le medesime finalita' di  cui  al  comma  155,  nonche'  al  fine  di
sostenere le attivita' in materia di programmazione, realizzazione  e
monitoraggio  delle  opere  pubbliche,  nel  triennio  2020-2022,  la
percentuale stabilita al primo periodo del comma 6  dell'articolo  19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli  incarichi  di
livello dirigenziale  non  generale  da  conferire  al  personale  in
servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  in
possesso di comprovate professionalita', con  oneri  a  valere  sulle
facolta' assunzionali del medesimo  Ministero,  e'  pari  al  12  per
cento". 
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AGGIORNAMENTO (119) 
  Il D.L. 1 marzo 2021, n. 22, come modificato dal D.L.  24  febbraio
2023, n. 13, ha disposto (con l'art. 7, comm 13) che "I  titolari  di
incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione  generale  Turismo
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo
appartenenti  ai  ruoli  dirigenziali  di  altre  amministrazioni   e
trasferiti al Ministero del turismo ai  sensi  del  comma  5  possono
optare per il transito nel ruolo  di  quest'ultimo  Ministero.  Nelle
more  della  conclusione   delle   procedure   concorsuali   per   il
reclutamento del personale dirigenziale, fino al  31  dicembre  2026,
per il conferimento di incarichi  dirigenziali  di  livello  generale
presso  il  Ministero  del  turismo,  non  si  applicano   i   limiti
percentuali  di  cui  all'articolo  19,  comma  5-bis,  del   decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e,  per  il  conferimento  di
incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti  percentuali
di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente
fino al 50 e al 30 per cento. I predetti  incarichi  dirigenziali  di
livello non generale cessano all'atto  dell'assunzione  in  servizio,
nei ruoli del personale del  Ministero  del  turismo,  dei  vincitori
delle predette procedure concorsuali". 
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AGGIORNAMENTO (122) 
  Il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L.
6 agosto 2021, n. 113, come modificato dal D.L. 22  aprile  2023,  n.
44, ha disposto (con l'art. 1, comm 15)  che  "Fino  al  31  dicembre
2026, per le predette amministrazioni, per  la  copertura  dei  posti
delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti
attuatori del PNRR, le percentuali di cui all'articolo 19,  comma  6,
del medesimo decreto legislativo  n.  165  del  2001,  riferite  agli
incarichi dirigenziali generali e non generali,  si  applicano  nella
misura del 12 per cento".