DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (19G00134)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 18-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 51 
 
 
       Attivita' informatiche in favore di organismi pubblici 
 
  1. Al fine di migliorare  l'efficacia  e  l'efficienza  dell'azione
amministrativa ed al  fine  di  favorire  la  sinergia  tra  processi
istituzionali   afferenti   ad   ambiti    affini,    favorendo    la
digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi  di
consolidamento delle infrastrutture,  razionalizzazione  dei  sistemi
informativi e interoperabilita' tra le banche dati, in  coerenza  con
le strategie del Piano triennale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione, la Societa' di cui all'articolo 83,  comma  15,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' offrire  servizi  informatici
strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle  pubbliche
amministrazioni  e  delle  societa'  pubbliche  da  esse  controllate
indicate al comma 2. L'oggetto e le condizioni  della  fornitura  dei
servizi sono definiti in apposita convenzione. 
  2. In coerenza con gli obiettivi  generali  indicati  al  comma  1,
possono avvalersi della Societa' di cui all'articolo  83,  comma  15,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
    a)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  al  fine   di
completare e accelerare  la  trasformazione  digitale  della  propria
organizzazione,  assicurando  la  sicurezza,  la  continuita'  e   lo
sviluppo del sistema informatico; 
    b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la sicurezza,  la
continuita' e lo sviluppo del  sistema  informatico  della  giustizia
amministrativa; 
    c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare la  sicurezza,
la continuita' e lo sviluppo del sistema informatico,  anche  per  il
necessario adeguamento ai processi telematici; 
    d) l'amministrazione di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, a decorrere dal 1° gennaio  2020,  al  fine  di  rendere
effettive  le  norme  relative   all'istituzione   di   un   "sistema
comunitario di monitoraggio e di informazione sul  traffico  navale",
ivi incluso il sistema denominato  Port  Management  and  Information
System  (PMIS)  inerente  alla  digitalizzazione   dei   procedimenti
amministrativi afferenti alle attivita' portuali,  da  realizzarsi  a
cura dell'amministrazione marittima, nonche' di sviluppare,  mediante
utilizzo degli ordinari  stanziamenti  di  bilancio,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  i  sistemi  informativi  a
supporto delle attivita' della stessa amministrazione marittima; 
    e) la Societa' di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111 al fine di assicurare e implementare le possibili
sinergie con i sistemi  informativi  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e dell'Agenzia del demanio; 
    f) la Societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del  decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla  legge
11  febbraio  2019,  n.  12  al  fine  di  favorire  la   diffusione,
l'evoluzione,  l'integrazione   e   le   possibili   sinergie   delle
piattaforme immateriali abilitanti la digitalizzazione della  PA,  di
cui   al   Piano   Triennale   per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione, razionalizzando le infrastrutture sottostanti  e  le
modalita' di realizzazione. 
  f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla  gestione  e
allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le  esigenze
delle istituzioni scolastiche ed educative  statali  nonche'  per  la
gestione giuridica ed economica del relativo personale. 
  f-ter) l'Agenzia per la  cybersicurezza  nazionale  (ACN),  di  cui
all'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n.  82,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n.  109,  con  riguardo
alla  sicurezza,  alla  continuita'  e  allo  sviluppo  del   sistema
informatico   necessario   per   l'esercizio   dei   propri   compiti
istituzionali. (30) 
  f-quater) il Ministero della salute, al  fine  della  realizzazione
dell'Ecosistema Dati  Sanitari  (EDS)  di  cui  all'articolo  12  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  f-quinquies) l'Agenzia nazionale per i servizi  sanitari  regionali
(AGENAS),  nella  qualita'  di  Agenzia  nazionale  per  la   sanita'
digitale, per  la  gestione  dell'EDS  di  cui  all'articolo  12  del
decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 221 del 2012 e per la messa a  disposizione  alle  strutture
sanitarie  e  socio-sanitarie  di  specifiche   soluzioni   software,
necessarie ad assicurare, coordinare e  semplificare  la  corretta  e
omogenea formazione dei  documenti  e  dei  dati  che  alimentano  il
Fascicolo sanitario elettronico (FSE). 
  ((f-sexies) il Consiglio superiore della magistratura, al  fine  di
assicurare la sicurezza, la continuita' e  lo  sviluppo  del  sistema
informatico del governo autonomo della magistratura ordinaria.)) 
  2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonche'  allo  scopo  di
eliminare  duplicazioni,  di  contrastare  l'evasione   delle   tasse
automobilistiche e  di  conseguire  risparmi  di  spesa,  al  sistema
informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982,  n.  953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983,  n.  53,
sono  acquisiti  anche  i  dati  delle  tasse  automobilistiche,  per
assolvere  transitoriamente   alla   funzione   di   integrazione   e
coordinamento  dei  relativi  archivi.  I  predetti  dati  sono  resi
disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far  confluire
in modo simultaneo e sistematico i  dati  dei  propri  archivi  delle
tasse automobilistiche nel citato sistema informativo. 
  2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano continuano a gestire i  propri  archivi  delle
tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione,  regolata  da
apposito disciplinare, del soggetto  gestore  del  pubblico  registro
automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalita'  di  cui
all'articolo 5, comma 4,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine  degli
aggiornamenti di cui al comma 2-bis. 
  2-quater. Dall'attuazione  dei  commi  2-bis  e  2-ter  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Gli
enti interessati provvedono agli  adempimenti  ivi  previsti  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  3. Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi di  cui  al
comma 1, fermo restando il concorso della Societa' agli obiettivi  di
finanza pubblica, alla Societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano  le  disposizioni
di cui all'articolo 9, commi 28 e 29,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, nel  rispetto  delle  direttive  dell'azionista  e  del
controllore analogo. 
 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  La modifica  di  cui  al  comma  2,  lettera  f-ter)  del  presente
articolo, disposta dall'art. 21, comma  3,  numero  1)  del  D.L.  27
gennaio 2022,  n.  4,  e'  stata  eliminata;  la  modifica  ha  perso
efficacia per effetto della modifica del medesimo comma  3  dell'art.
21 ad opera della L.  28  marzo  2022,  n.  25,  di  conversione  del
suddetto D.L.