DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101)

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
                 Interventi in materia previdenziale 
 
  1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011  maturano  il  diritto
all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini  e
a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero  all'eta'  di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1°  luglio  2009,
n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102  e
successive  modificazioni  e  integrazioni  per  le  lavoratrici  del
pubblico  impiego  ovvero  alle   eta'   previste   dagli   specifici
ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto  alla  decorrenza
del trattamento pensionistico: 
    a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a  carico  delle
forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici  mesi
dalla data di maturazione dei previsti requisiti; 
    b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a  carico
delle gestioni per gli artigiani,  i  commercianti  e  i  coltivatori
diretti nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,  comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi  dalla
data di maturazione dei previsti requisiti; 
    c)  per  il  personale  del  comparto  scuola  si  applicano   le
disposizioni di cui al  comma  9  dell'articolo  59  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449 
  2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti  a
decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi
dell'articolo 1, comma 6 della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e
successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a  quelle
indicate al comma  1,  conseguono  il  diritto  alla  decorrenza  del
trattamento pensionistico: 
    a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a  carico  delle
forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici  mesi
dalla data di maturazione dei previsti requisiti; 
    b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a  carico
delle gestioni per gli artigiani,  i  commercianti  e  i  coltivatori
diretti nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,  comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi  dalla
data di maturazione dei previsti requisiti; 
    c)  per  il  personale  del  comparto  scuola  si  applicano   le
disposizioni di cui al  comma  9  dell'articolo  59  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449. 
I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti
per  il  diritto   al   pensionamento   indipendentemente   dall'eta'
anagrafica conseguono il  diritto  alla  decorrenza  del  trattamento
pensionistico con un posticipo ulteriore di un  mese  dalla  data  di
maturazione dei previsti requisiti rispetto  a  quello  stabilito  al
primo periodo del presente comma per coloro che maturano i  requisiti
nell'anno 2012, di due mesi  per  coloro  che  maturano  i  requisiti
nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano  i  requisiti  a
decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per  il  personale  del
comparto scuola quanto stabilito al comma 9  dell'articolo  59  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
  3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3  febbraio  2006,  n.  42  e'
sostituito dal  seguente:  "Ai  trattamenti  pensionistici  derivanti
dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per
i  trattamenti  pensionistici  dei   lavoratori   autonomi   iscritti
all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la
vecchiaia ed i superstiti. In  caso  di  pensione  ai  superstiti  la
pensione decorre dal primo giorno del mese  successivo  a  quello  di
decesso del dante  causa.  In  caso  di  pensione  di  inabilita'  la
pensione decorre dal primo giorno del mese  successivo  a  quello  di
presentazione della domanda di pensione in regime di  totalizzazione"
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento
ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al  pensionamento,  a
seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011. 
  4.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici vigenti prima della  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei: 
    a) lavoratori dipendenti che  avevano  in  corso  il  periodo  di
preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti  di
eta'  anagrafica  e  di  anzianita'  contributiva  richiesti  per  il
conseguimento  del  trattamento  pensionistico  entro  la   data   di
cessazione del rapporto di lavoro; 
    b) lavoratori per i quali viene meno il  titolo  abilitante  allo
svolgimento della specifica attivita' lavorativa  per  raggiungimento
di limite di eta'. 
  5.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici vigenti prima della  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del  numero  di
10.000 lavoratori beneficiari, ancorche'  maturino  i  requisiti  per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
comma 6: 
    a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30  aprile
2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo
di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
    b)  ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'   lunga   ai   sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  per  effetto  di  accordi
collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; 
    c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto,
sono titolari di prestazione straordinaria  a  carico  dei  fondi  di
solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della  legge  23
dicembre 1996, n. 662. 
  5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c)
del  comma  5,  ancorche´  maturino  i  requisiti  per  l'accesso  al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011  e  comunque  entro  il
periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito  di  cui
alle medesime lettere, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
nei  limiti  delle  risorse  disponibili  del   Fondo   sociale   per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo'  disporre,  in
deroga alla normativa vigente, in via alternativa a  quanto  previsto
dal citato comma 5, la concessione del prolungamento  dell'intervento
di  tutela  del  reddito  per  il  periodo  di  tempo  necessario  al
raggiungimento della decorrenza del trattamento  pensionistico  sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una
durata non superiore al periodo di tempo intercorrente  tra  la  data
computata con riferimento alle disposizioni in materia di  decorrenza
dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata  in
vigore  del  presente  decreto  e  la  data  della   decorrenza   del
trattamento pensionistico computata sulla base  di  quanto  stabilito
dal presente articolo. 
  6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio, sulla base della data di  cessazione  del  rapporto  di
lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai  lavoratori  di
cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere  dal  1°  gennaio
2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal  predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di  10.000  domande
di pensione, il predetto Istituto non prendera'  in  esame  ulteriori
domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5. 
  7. A titolo  di  concorso  al  consolidamento  dei  conti  pubblici
attraverso il contenimento della dinamica della  spesa  corrente  nel
rispetto   degli   obiettivi    di    finanza    pubblica    previsti
dall'Aggiornamento del programma di stabilita' e crescita, dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, con  riferimento  ai
dipendenti   delle   amministrazioni   pubbliche   come   individuate
dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi  del  comma  3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 il riconoscimento
dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita'  premio  di  servizio,
del  trattamento  di  fine  rapporto  e  di  ogni  altra   indennita'
equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata  spettante  a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e' effettuato: 
    a) in un unico importo annuale se l'ammontare  complessivo  della
prestazione,  al  lordo  delle  relative   trattenute   fiscali,   e'
complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro; 
    b) in  due  importi  annuali  se  l'ammontare  complessivo  della
prestazione,  al  lordo  delle  relative   trattenute   fiscali,   e'
complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro.
In tal caso il primo importo annuale e'  pari  a  50.000  euro  e  il
secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo; 
    c) in  tre  importi  annuali  se  l'ammontare  complessivo  della
prestazione,  al  lordo  delle  relative   trattenute   fiscali,   e'
complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in  tal  caso  il
primo importo annuale e' pari  a  50.000  euro,  il  secondo  importo
annuale e' pari a 50.000 euro e il  terzo  importo  annuale  e'  pari
all'ammontare residuo. (48) 
  8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente  in  materia
di determinazione della prima scadenza utile  per  il  riconoscimento
delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale,
con conseguente  riconoscimento  del  secondo  e  del  terzo  importo
annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e  ventiquattro  mesi  dal
riconoscimento del primo importo annuale. 
  9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni  caso
con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a  riposo
per raggiungimento dei limiti di eta' entro la data del  30  novembre
2010, nonche' alle prestazioni derivanti dalle domande di  cessazione
dall'impiego presentate prima della data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego  avvenga
entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento  ovvero  la
presa d'atto della domanda di cessazione determina  l'irrevocabilita'
della stessa. All'onere derivante dalle modifiche di cui al  presente
comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno  2011,  si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  10. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228. (35) (29) 
  11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre  1996,  n.  662  si
interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il
principio   di   assoggettamento   all'assicurazione   prevista   per
l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai
commercianti, dagli artigiani e  dai  coltivatori  diretti,  i  quali
vengono iscritti in  una  delle  corrispondenti  gestioni  dell'Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma  208,
legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente
prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art.  2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
  12-bis.  In  attuazione  dell'articolo   22-ter,   comma   2,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102,  concernente  l'adeguamento  dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico agli  incrementi  della
speranza  di  vita,  e  tenuto  anche   conto   delle   esigenze   di
coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure
di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti  demografici,  a
decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di eta' e i valori di somma
di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B
allegata  alla  legge  23  agosto  2004,   n.   243,   e   successive
modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per  il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1°  luglio  2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di  65  anni
di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo  3,  comma  6,  della
legge 8 agosto  1995,  n.  335,  e  successive  modificazioni,  e  il
requisito  contributivo  ai  fini  del  conseguimento   del   diritto
all'accesso al pensionamento indipendentemente  dall'eta'  anagrafica
devono essere aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale
del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  di  concerto  con  il
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  da  emanare  almeno
dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.  La
mancata  emanazione  del  predetto  decreto   direttoriale   comporta
responsabilita' erariale. Il  predetto  aggiornamento  e'  effettuato
sulla base del procedimento di cui al  comma  12-ter.(20)(59)(77)(95)
((116)) 
  12-ter.  A  partire  dall'anno  2011  l'ISTAT   rende   annualmente
disponibile entro il 31 dicembre dell'anno medesimo il dato  relativo
alla variazione  nel  triennio  precedente  della  speranza  di  vita
all'eta' corrispondente a 65 anni in  riferimento  alla  media  della
popolazione residente in Italia. A decorrere dalla  data  di  cui  al
comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui  allo  stesso
comma 12-bis: a) i requisiti di eta'  e  di  anzianita'  contributiva
indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in
vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di  vita
accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede
di prima applicazione  tale  aggiornamento  non  puo'  in  ogni  caso
superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento  non  viene  effettuato
nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In  caso  di
frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento
al  decimale  piu'  prossimo.  Il  risultato  in  mesi  si  determina
moltiplicando la parte decimale  dell'incremento  della  speranza  di
vita per dodici, con arrotondamento all'unita'; b) i valori di  somma
di eta' anagrafica e di anzianita'  contributiva  indicati  al  comma
12-bis sono conseguentemente incrementati in misura  pari  al  valore
dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di eta'. In  caso
di  frazione  di  unita',  l'aggiornamento   viene   effettuato   con
arrotondamento al  primo  decimale.  Restano  fermi  i  requisiti  di
anzianita' contributiva minima previsti dalla  normativa  vigente  in
via congiunta ai requisiti  anagrafici,  nonche'  la  disciplina  del
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico  rispetto  alla
data di maturazione  dei  requisiti  secondo  quanto  previsto  dalla
normativa vigente, come modificata ai sensi  dei  commi  1  e  2  del
presente articolo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011,  N.  98,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111. (17) 
  12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento  indicati  ai
commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto direttoriale  di  cui
al comma 12-bis, anche ai regimi  pensionistici  armonizzati  secondo
quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8  agosto
1995,  n.  335,  nonche'  agli   altri   regimi   e   alle   gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da
quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
i lavoratori di  cui  all'articolo  78,  comma  23,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla  legge  27  dicembre  1941,  n.
1570, nonche' i rispettivi dirigenti, e' applicato l'adeguamento  dei
requisiti. Resta fermo che l'adeguamento di cui al presente comma non
opera in relazione al requisito per l'accesso per limite di eta'  per
i lavoratori per  i  quali  viene  meno  il  titolo  abilitante  allo
svolgimento   della   specifica   attivita'   lavorativa    per    il
raggiungimento di tale limite di eta'.(20)(59)(77)(95) ((116)) 
  12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale  dei  requisiti
anagrafici di cui  al  comma  12-ter  comporta,  con  riferimento  al
requisito   anagrafico   per   il    pensionamento    di    vecchiaia
originariamente previsto a 65 anni, l'incremento dello stesso tale da
superare  di  una  o  piu'  unita'  il  predetto  valore  di  65,  il
coefficiente di trasformazione di cui  al  comma  6  dell'articolo  1
della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e'  esteso,  con  effetto  dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta' corrispondenti a
tali  valori  superiori  a  65  del  predetto  requisito   anagrafico
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1,  comma  11,  della
citata legge n. 335 del 1995, come modificato dall'articolo 1,  comma
15, della legge  24  dicembre  2007,  n.  247.  Resta  fermo  che  la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso
ai sensi  del  primo  periodo  del  presente  comma  anche  per  eta'
corrispondenti a valori superiori a 65  anni  e'  effettuata  con  la
predetta procedura di cui all'articolo  l,  comma  11,  della  citata
legge n. 335 del 1995. 
  12-sexies. All'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07,  all'articolo
2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  sono  aggiunti,  in
fine, i seguenti periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio  2010,  per  le
predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di  cui
al primo periodo del presente comma  e  il  requisito  anagrafico  di
sessanta anni di cui all'articolo l, comma 6, lettera b), della legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati
di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal  1°  gennaio  2012  ai  fini  del  raggiungimento
dell'eta' di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente
in  materia  di  decorrenza  del  trattamento  pensionistico   e   le
disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti  che  prevedono
requisiti anagrafici piu' elevati, nonche'  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.  165.  Le
lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato  entro  il
31 dicembre 2009 i requisiti di eta'  e  di  anzianita'  contributiva
previsti alla predetta  data  ai  fini  del  diritto  all'accesso  al
trattamento pensionistico di vecchiaia  nonche'  quelle  che  abbiano
maturato entro  il  31  dicembre  2011  i  requisiti  di  eta'  e  di
anzianita'  contributiva  previsti  dalla  normativa   vigente   alla
predetta data, conseguono il diritto alla  prestazione  pensionistica
secondo  la  predetta  normativa  e  possono  chiedere  all'ente   di
appartenenza la certificazione di tale diritto' "; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3.  Le  economie  derivanti  dall'attuazione   del   comma   1
confluiscono  nel  Fondo  strategico  per   il   Paese   a   sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  b-bis),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive
modificazioni,  per  interventi  dedicati  a  politiche   sociali   e
familiari con  particolare  attenzione  alla  non  autosufficienza  e
all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa  e  vita  familiare
delle lavoratrici; a tale fine la dotazione  del  predetto  Fondo  e'
incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di  242  milioni
di euro nell'anno 2011, 252  milioni  di  euro  nell'anno  2012,  392
milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro  nell'anno  2014,
592 milioni di euro nell'anno 2015, 542  milioni  di  euro  nell'anno
2016, 442 milioni  di  euro  nell'anno  2017,  342  milioni  di  euro
nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2020". 
  12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle  ricongiunzioni  di
cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n.  29,
si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  2,  commi  terzo,
quarto e quinto, della medesima legge. L'onere da porre a carico  dei
richiedenti e' determinato in base ai criteri  fissati  dall'articolo
2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.  184.
(72) 
  12-octies. Le stesse  modalita'  di  cui  al  comma  12-septies  si
applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della
posizione assicurativa dal  Fondo  di  previdenza  per  i  dipendenti
dell'Ente  nazionale  per  l'energia  elettrica   e   delle   aziende
elettriche  private  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  E'
abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre
1996,  n.  562.  Continuano  a  trovare  applicazione  le  previgenti
disposizioni per le domande  esercitate  dagli  interessati  in  data
anteriore al l° luglio 2010. 
  12-novies.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2010  si  applicano   le
disposizioni  di  cui  al  comma  12-septies  anche   nei   casi   di
trasferimento della posizione assicurativa dal  Fondo  di  previdenza
per il personale addetto ai pubblici servizi di  telefonia  al  Fondo
pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 28 della legge
4 dicembre 1956, n. 1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo
28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per  il
trasferimento d'ufficio o a domanda  si  siano  verificate  in  epoca
antecedente al l° luglio 2010. 
  12-decies. All'articolo 4, primo comma, della legge 7 luglio  1980,
n. 299, le parole: "approvati con  decreto  ministeriale  27  gennaio
1964" sono sostituite dalle seguenti: "come successivamente  adeguati
in base alla normativa vigente". 
  12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni  normative:  la
legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40 della  legge  22  novembre
1962, n. 1646,  l'articolo  124  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,  l'articolo  21,  comma  4,  e
l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 
  12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo  74,  comma  1,  della
legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  limitatamente  allo  stanziamento
relativo all'anno 2010, possono essere utilizzate anche ai  fini  del
finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi
di previdenza  complementare  dei  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche. 
  12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013  gli
specifici stanziamenti iscritti nelle  unita'  previsionali  di  base
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali per il  finanziamento  degli  istituti  di  cui  al  comma  1
dell'articolo  13  della  legge  30  marzo   2001,   n.   152,   sono
complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30  milioni  di  euro
annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che conseguono  a
maggiori somme effettivamente affluite al  bilancio  dello  Stato  in
deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge
n. 152 del 2001, pari  a  30  milioni  di  euro  annui  nel  triennio
2011-2013, concorrono  alla  compensazione  degli  effetti  derivanti
dall'aumento contributivo di cui  all'articolo  1,  comma  10,  della
legge 24  dicembre  2007,  n.  247,  al  fine  di  garantire  la  non
applicazione del predetto aumento contributivo nella misura prevista. 
 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
98) che "Al  fine  di  dare  attuazione  alla  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare  gli  obiettivi  di
finanza pubblica, l'articolo  12,  comma  10,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio  2011.  I
trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in  base
alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore  del
decreto legge 29 ottobre 2012, n.  185,  sono  riliquidati  d'ufficio
entro un anno dalla predetta data ai sensi della  disciplina  vigente
prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e,  in
ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente  delle
eventuali somme gia' erogate in eccedenza". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 101) che "I commi da 98  a
100 entrano in vigore dalla  data  di  pubblicazione  della  presente
legge nella Gazzetta Ufficiale". 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art.  24,  comma  13)
che  "Gli  adeguamenti  agli  incrementi  della  speranza   di   vita
successivi a quello effettuato con decorrenza 1°  gennaio  2019  sono
aggiornati  con  cadenza  biennale  secondo  le  modalita'   previste
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  e  successive
modificazioni  e  integrazioni.  A  partire  dalla  medesima  data  i
riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12  del
citato  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,   convertito   con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122  e  successive
modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il Decreto 6 dicembre 2011 (in G.U. 13/12/2011, n. 289) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "A  decorrere  dal  1°  gennaio  2013,  i
requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12,
commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto  dall'ultimo
periodo del predetto comma 12-quater,  del  decreto-legge  30  luglio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010,  n.  122,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  sono
incrementati di tre mesi". 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 11 ottobre 2012,  n.  223
(in G.U. 1a s.s. 17/10/2012, n. 41), ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78  del  2010,
nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente
della  rivalsa  pari  al  2,50%  della  base  contributiva,  prevista
dall'art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione  del  testo  unico  delle  norme
sulle prestazioni previdenziali a  favore  dei  dipendenti  civili  e
militari dello Stato)". 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
484) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 2014. 
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AGGIORNAMENTO (59) 
  Il Decreto 16  dicembre  2014  (in  G.U.  30/12/2014,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "A  decorrere  dal  1°  gennaio
2016, i requisiti di accesso  ai  trattamenti  pensionistici  di  cui
all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto
dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater,  del  decreto-legge
30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni,  sono
ulteriormente incrementati di 4 mesi". 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 23 maggio-23 giugno 2017,  n.
147  (in  G.U.  1ª   s.s.   28/06/2017,   n.   26),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 12-septies,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nella parte in cui prevede, per il periodo dal 1° luglio 2010  al  30
luglio 2010, che «alle ricongiunzioni di cui  all'articolo  1,  primo
comma, della  legge  7  febbraio  1979,  n.  29»  si  applichino  «le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi  terzo,  quarto  e  quinto,
della medesima legge»". 
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AGGIORNAMENTO (77) 
  Il Decreto 5 dicembre 2017 (in G.U. 12/12/2017, n. 289) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "A  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,  i
requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12,
commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto  dall'ultimo
periodo del predetto comma 12-quater,  del  decreto-legge  30  luglio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010,  n.  122,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  sono
ulteriormente incrementati di cinque mesi". 
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AGGIORNAMENTO (95) 
  Il Decreto 5 novembre 2019 (in G.U. 14/11/2019, n. 267) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "A  decorrere  dal  1°  gennaio  2021,  i
requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12,
commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto  dall'ultimo
periodo del predetto comma 12-quater,  del  decreto-legge  30  luglio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni  e  integrazioni,  non  sono
ulteriormente incrementati". 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il Decreto 27 ottobre 2021 (in G.U. 10/11/2021, n. 268) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "A  decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  i
requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12,
commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto  dall'ultimo
periodo del predetto comma 12-quater,  del  decreto-legge  30  luglio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni  e  integrazioni,  non  sono
ulteriormente incrementati".