DECRETO LEGISLATIVO 16 settembre 1996, n. 562

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/11/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2010)
Testo in vigore dal: 31-7-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.
             Modalita' di calcolo e requisiti d'accesso
                  delle prestazioni pensionistiche
  1.  Al  fine  della  determinazione  dell'ammontare della pensione,
l'anzianita'  contributiva  massima computabile dei lavoratori di cui
all'art. 2, commi 1 e 2, e' elevata a 40 anni.
  2.  L'importo  complessivo  del trattamento pensionistico liquidato
esclusivamente  in  base  al metodo retributivo non puo' in ogni caso
superare il piu' favorevole fra i seguenti importi:
  a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo
le  norme  in  vigore  nell'assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti;
  b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini
del  calcolo  della  quota  di  pensione di cui all'art. 1, comma 12,
lettera, a), della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  3.  Restano  confermate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3,
del  citato  decreto  legislativo  n.  503  del  1992, in conseguenza
dell'opzione  esercitata  dall'iscritto  ai  sensi  dell'art. 6 della
legge 29 dicembre 1990, n. 407.
  4.  Per le anzianita' maturate successivamente alla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  ai lavoratori di cui all'art. 2,
commi  1  e 2, si applica l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503.
  5.  Per  i  lavoratori  di cui all'art. 2, comma 5, l'importo della
pensione annua e' determinato sulla base di quanto disposto dall'art.
1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  6. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al
comma  5  e' fissata al 33 per cento. La contribuzione cosi' ottenuta
e'  rivalutata  in  base  ai  criteri di cui all'art. 1, commi 8 e 9,
della citata legge n. 335 del 1995.
  7.  I  criteri  di  calcolo  di cui ai commi 5 e 6 trovano altresi'
applicazione  nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui
all'art. 1, comma 12, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  8.  Ai  lavoratori di cui all'art. 2, comma 5, si applica l'art. 1,
commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995.
  9. Sono abrogati gli articoli 7, ultimo comma, e 10, della legge 25
novembre  1971,  n.  1079.  A  decorrere  dal sesto mese successivo a
quello di entrata in vigore del presente decreto e' altresi' abrogato
l'art.  6, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41.
 10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 28 della legge 31 marzo
1956,  n.  293,  come  modificato dall'art. 12 della legge 3 febbraio
1963,  n.  53,  per  i  lavoratori che cessano dal servizio o passano
nella categoria dei dirigenti successivamente alla data di entrata in
vigore  del presente decreto, non trovano applicazione l'art. 2 della
legge  5  agosto  1975,  n.  408, e l'art. 17 della legge 25 novembre
1971, n. 1079.
 11.  Ai  lavoratori  che, nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio
1993  e  la  data  di entrata in vigore del presente decreto, si sono
avvalsi  della  facolta' di prosecuzione volotaria di cui all'art. 28
della  legge  31  marzo  1956,  n. 293, sostituito dall'art. 12 della
legge  3  febbraio  1963,  n.  53,  e'  consentita la possibilita' di
proseguire  i versamenti volontari necessari per il conseguimento del
requisito di anzianita' contributiva e assicurativa prevista nel mese
del  compimento dell'eta' di pensionamento in vigore nel Fondo di cui
all'art. 1, comma 1.
 12.  La  facolta'  di  cui  al  comma  11  e' altresi' consentita ai
lavoratori  che,  cessati dal servizio nel medesimo periodo di cui al
medesimo   comma  11,  hanno  maturato  i  requisiti  assicurativi  e
contributivi  per  il  pensionamento  di vecchiaia di cui all'art. 2,
comma  2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in vigore
alla data della cessazione stessa.
 13.  Le facolta' di cui ai commi 11 e 12 potranno essere esercitate,
a  pena  di  decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
 14. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).