DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 42

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/2014)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-7-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5.

                      Pagamento dei trattamenti

  1.  L'onere  dei  trattamenti  e'  a carico delle singole gestioni,
ciascuna in relazione alla propria quota.
  2.  Il  pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni e'
effettuato  dall'INPS,  che stipula con gli enti interessati apposite
convenzioni.
  3. ((Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si
applicano   le   medesime   decorrenze  previste  per  i  trattamenti
pensionistici  dei  lavoratori  autonomi  iscritti  all'assicurazione
generale   obbligatoria   per   l'invalidita',   la  vecchiaia  ed  i
superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa.
In  caso  di  pensione  di  inabilita'  la pensione decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di
pensione in regime di totalizzazione)). ((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
L.  30  luglio  2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che
"Le   disposizioni   di  cui  al  presente  comma  si  applicano  con
riferimento  ai  soggetti  che  maturano  i  requisiti  di accesso al
pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1 gennaio
2011"