DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 184

Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-7-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2019)
Testo in vigore dal: 30-3-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
                    Corsi universitari di studio 
 
  1. La facolta' di  riscatto  prevista  dall'articolo  2-novies  del
decreto-legge 2 marzo 1974, n.  30,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo  2,
comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n.  694,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, e'  riconosciuta
a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti  e  alle
gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi  e  agli
iscritti  ai  fondi  sostitutivi  ed   esclusivi   dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
ed alla gestione di cui all'articolo  2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335. 
  2.  Sono  riscattabili,  in   tutto   o   in   parte,   a   domanda
dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1  e
quando non siano gia' coperti da contribuzione in alcuno  dei  regimi
stessi, i periodi corrispondenti alla  durata  dei  corsi  legali  di
studio universitario a seguito dei quali  siano  stati  conseguiti  i
diplomi previsti dall'articolo 1 della legge  19  novembre  1990,  n.
341. 
  3. L'onere di riscatto e' determinato con le norme che disciplinano
la liquidazione della pensione  con  il  sistema  retributivo  o  con
quello contributivo, tenuto conto della  collocazione  temporale  dei
periodi  oggetto  di  riscatto,  anche  ai  fini  del  computo  delle
anzianita' previste dall'articolo 1, commi  12  e  13,  della  citata
legge n. 335 del 1995. 
  4. Ai  fini  del  calcolo  dell'onere  per  i  periodi  oggetto  di
riscatto,  in  relazione  ai  quali  trova  applicazione  il  sistema
retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle  emanate
per l'attuazione dell'articolo 13 della  legge  12  agosto  1962,  n.
1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto  legislativo  sulla  base  di
aggiornati coefficienti attuariali. 
  4-bis. Gli oneri da riscatto per  periodi  in  relazione  ai  quali
trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono
essere versati ai  regimi  previdenziali  di  appartenenza  in  unica
soluzione  ovvero  in  120  rate  mensili  senza  l'applicazione   di
interessi  per  la  rateizzazione.  Tale  disposizione   si   applica
esclusivamente alle domande presentate a  decorrere  dal  1°  gennaio
2008. 
  5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto,  da  valutare
con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di
finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla  data  di
presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento e' quella
assoggettata a contribuzione nei dodici  mesi  meno  remoti  rispetto
alla data della domanda  ed  e'  rapportata  al  periodo  oggetto  di
riscatto.  Detta   retribuzione   e'   attribuita   temporalmente   e
proporzionalmente  ai  periodi  riscattati.  La   rivalutazione   del
montante individuale dei contributi disciplinato dalla  citata  legge
n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto. (3) 
  5-bis. La facolta' di riscatto di cui al comma 5 e'  ammessa  anche
per  i  soggetti  non  iscritti  ad  alcuna  forma  obbligatoria   di
previdenza che non abbiano iniziato l'attivita' lavorativa.  In  tale
caso,  il  contributo  e'  versato  all'INPS  in  apposita   evidenza
contabile separata e viene rivalutato secondo le regole  del  sistema
contributivo, con riferimento alla data della  domanda.  Il  montante
maturato  e'  trasferito,  a  domanda  dell'interessato,  presso   la
gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto.  L'onere
dei  periodi  di  riscatto  e'  costituito  dal  versamento   di   un
contributo, per ogni anno  da  riscattare,  pari  al  livello  minimo
imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990,  n.  233,  moltiplicato  per  l'aliquota   di   computo   delle
prestazioni pensionistiche dell'assicurazione  generale  obbligatoria
per i lavoratori dipendenti. Il contributo e' fiscalmente  deducibile
dall'interessato; il contributo e' altresi'  detraibile  dall'imposta
dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico
nella misura del 19 per cento dell'importo stesso. 
  5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7,  della
legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei  commi
da 5 a 5-bis sono utili ai fini  del  raggiungimento  del  diritto  a
pensione. 
  ((5-quater. E'  consentita  la  facolta'  di  riscatto  di  cui  al
presente  articolo  dei  periodi   da   valutare   con   il   sistema
contributivo. In  tal  caso,  l'onere  dei  periodi  di  riscatto  e'
costituito  dal  versamento  di  un  contributo,  per  ogni  anno  da
riscattare,  pari  al  livello  minimo  imponibile   annuo   di   cui
all'articolo  1,  comma  3,  della  legge  2  agosto  1990,  n.  233,
moltiplicato   per   l'aliquota   di   computo   delle    prestazioni
pensionistiche  dell'assicurazione  generale   obbligatoria   per   i
lavoratori dipendenti,  vigenti  alla  data  di  presentazione  della
domanda.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9-15 febbraio 2000, n. 52 (in
G.U.  1a  s.s.  23/2/2000,  n.  9),  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale "del combinato disposto degli artt. 13,  primo  comma,
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione  delle  norme  sul
trattamento di quiescenza dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
Stato) e dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.  184
(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge
8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di
prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), nella  parte  in  cui
non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai  fini  del
trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del  corso  di
studi svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero presso  istituti
o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario),  quando
il relativo diploma o titolo  di  studio  di  specializzazione  o  di
perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di  studio
per l'ammissione in  servizio  di  ruolo  o  per  lo  svolgimento  di
determinate funzioni."