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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1974, n. 30

Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 (in G.U. 02/05/1974, n.113).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1996)
Testo in vigore dal:  15-2-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 2-novies

(Riscatto laurea)


Il periodo di corso legale di laurea è riscattabile con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. L'onere del riscatto è ridotto del cinquanta per cento. (14)
((16))

L'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato. (11) (15)
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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 1 ottobre 1982, n.694 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n.881 ha disposto (con l'art. 2 comma 4) che "Per il riscatto del periodo di corso legale di laurea è soppressa la riduzione del 50 per cento prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, relativamente alle domande di riscatto presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere non inferiore, a parità di trattamento retributivo, a quello determinato ai sensi del precedente comma".
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AGGIORNAMENTO (14)

La Corte Costituzionale con sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992, n. 27 (in G.U. 1a s.s. del 12.02.1992 n. 7) ha dichiarato " l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del di- ploma di educazione fisica rilasciato da uno degli Istituti superiori a ciò demandati."
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AGGIORNAMENTO (15)

La Corte Costituzionale con sentenza 29 - 31 maggio 1995, n. 208 (in G.U. 1a s.s. del 07.06.1995 n. 24) ha dichiarato " la illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di tecnico in audiometria, fonologopedia e audioprotesi rilasciato da una scuola universitaria diretta a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per lo svolgimento di una determinata
attività."
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AGGIORNAMENTO (16)

La Corte Costituzionale con sentenza 24 gennaio-5 febbraio 1996, n. 20 (in G.U. 1a s.s. del 14.02.1996 n. 7) ha dichiarato " l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali), convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata del corso legale degli studi per il conseguimento dei diplomi di grado universitario quando il titolo sia richiesto quale condizione per lo svolgimento di una determinata attività."