DECRETO-LEGGE 2 marzo 1974, n. 30

Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 (in G.U. 02/05/1974, n.113).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1996)
Testo in vigore dal: 15-2-1996
aggiornamenti all'articolo
                            Art.2-novies 
                          (Riscatto laurea) 
 
  Il periodo di corso legale di laurea e' riscattabile con le norme e
le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12  agosto  1962,  n.
1338. L'onere del riscatto e' ridotto del cinquanta per  cento.  (14)
((16)) 
  L'articolo 50 della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  e  successive
modificazioni, e' abrogato. (11) (15) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 1 ottobre 1982, n.694 convertito con modificazioni dalla L.
29 novembre 1982, n.881 ha disposto (con l'art. 2 comma 4)  che  "Per
il riscatto del periodo di corso legale di  laurea  e'  soppressa  la
riduzione del  50  per  cento  prevista  dall'articolo  2-novies  del
decreto-legge 2 marzo 1974, n.  30,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 16 aprile 1974, n. 114,  relativamente  alle  domande  di
riscatto presentate successivamente alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto e  deve  essere  non  inferiore,  a  parita'  di
trattamento retributivo, a quello determinato ai sensi del precedente
comma". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
La Corte Costituzionale con sentenza 22 gennaio-3 febbraio  1992,  n.
27  (in  G.U.  1a  s.s.  del  12.02.1992  n.  7)  ha   dichiarato   "
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2-novies, primo comma,  del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30  (Norme  per  il  miglioramento  di
alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), introdotto  dalla
legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in  cui  non
prevede la facolta'  di  riscattare  i  periodi  corrispondenti  alla
durata degli studi per il conseguimento del di- ploma  di  educazione
fisica rilasciato da uno degli Istituti superiori a cio' demandati." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 29 - 31 maggio  1995,  n.  208
(in  G.U.  1a  s.s.  del  07.06.1995  n.  24)  ha  dichiarato  "   la
illegittimita' costituzionale dell'art. 2-novies del  d.-l.  2  marzo
1974, n.  30  (Norme  per  il  miglioramento  di  alcuni  trattamenti
previdenziali  ed   assistenziali),   introdotto   dalla   legge   di
conversione 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la
facolta' di riscattare i periodi  corrispondenti  alla  durata  degli
studi per il conseguimento del diploma  di  tecnico  in  audiometria,
fonologopedia e audioprotesi rilasciato da una  scuola  universitaria
diretta a  fini  speciali,  quando  il  titolo  sia  richiesto  quale
condizione necessaria per lo svolgimento di una determinata 
attivita'." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 24 gennaio-5 febbraio 1996, n.
20  (in  G.U.  1a  s.s.  del  14.02.1996  n.  7)  ha   dichiarato   "
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2-novies, primo comma,  del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30  (Norme  per  il  miglioramento  di
alcuni trattamenti  previdenziali  e  assistenziali),  convertito  in
legge 16 aprile 1974, n. 114, nella  parte  in  cui  non  prevede  la
facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata del corso
legale  degli  studi  per  il  conseguimento  dei  diplomi  di  grado
universitario quando il titolo sia richiesto quale condizione per lo 
svolgimento di una determinata attivita'."