DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1092

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-2-2000
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13.
      (Periodi di studi superiori e di esercizio professionale)

  Il  dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione
necessaria  per  l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in
aggiunta,  quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di
corsi  universitari  di perfezionamento puo' riscattare in tutto o in
parte  il  periodo  di  tempo corrispondente alla durata legale degli
studi  universitari  e  dei  corsi speciali di perfezionamento, verso
corresponsione  di  un  contributo  pari  al 6 per cento, commisurato
all'80 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione
della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Se la
domanda  e' presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo
e'  commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio. (2) (27) (29)
((38))
  Il  riscatto  puo'  essere  esercitato  per  i  periodi  di  studio
decorrenti dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione.
  Se   per   l'ammissione  in  servizio  sia  stato  richiesto,  come
condizione  necessaria,  un determinato periodo di iscrizione ad albi
professionali,  e'  ammesso  anche  il  riscatto totale o parziale di
detto  periodo  nonche'  dei  periodi  di  pratica  necessari  per il
conseguimento  della abilitazione professionale, verso corresponsione
di  un contributo pari al 18 per cento dello stipendio spettante alla
data   di  presentazione  della  domanda,  in  relazione  al  periodo
riscattato.  Se  la  domanda  e'  presentata  dopo  la cessazione dal
servizio, il contributo e' calcolato sull'ultimo stipendio.
  Il  riscatto  dei  periodi  di  cui ai commi precedenti, nei limiti
quantitativi indicati nei commi stessi, e' consentito anche a chi sia
acceduto  alla magistratura ordinaria con la qualifica di consigliere
di  cassazione  o  alle  magistrature  amministrative  con  qualifica
equiparata o superiore a quella anzidetta nonche' ai funzionari della
carriera  direttiva  nominati  fra  estranei  all'amministrazione con
qualifica  pari  o  superiore  a  quella  di  dirigente generale e ai
professori universitari.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  29  aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che
"A  decorrere  dal  1  gennaio  1976,  per  le  domande  di  riscatto
presentate  dalla data stessa, il contributo del 6 per cento previsto
dall'articolo 13, primo comma, e dall'articolo 14, secondo comma, del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o
da altre analoghe disposizioni di legge, e' elevato al 7 per cento.
  Restano salve le diverse misure del contributo di riscatto previste
dalle norme in vigore."
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AGGIORNAMENTO (27)
  La  Corte  costituzionale,  con  sentenza  28 novembre - 5 dicembre
1990,  n.535  (in  G.U.  1a  s.s.  12/12/1990,  n.49)  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  del comma 1 dell'art. 13 del d.P.R.
20  dicembre  1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme
sul  trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato),  "nella  parte  in  cui  non  prevede il riscatto ai fini del
trattamento  di  quiescenza  degli  anni  corrispondenti  alla durata
legale  del  corso  di  studi per il conseguimento di uno dei diplomi
dell'Accademia  di belle arti, richiesto congiuntamente al diploma di
maturita'  artistica, in alternativa alla laurea in architettura, per
l'ammissione  ai  concorsi per la docenza di ruolo nella Accademia di
belle arti".
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AGGIORNAMENTO (29)
  La  Corte  costituzionale, con sentenza 23 maggio - 12 giugno 1991,
n.257   (in   G.U.   1a   s.s.   19/06/1991,   n.24)   ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  del comma 1 dell'art. 13 del d.P.R.
29  dicembre  1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme
sul  trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato),  "nella  parte  in  cui non comprende, tra i periodi di tempo
riscattabili   ai   fini   del   trattamento  di  quiescenza,  quello
corrispondente   alla   durata  dei  corsi  di  preparazione  per  il
reclutamento  di impiegati delle Amministrazioni statali, organizzati
e tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione".
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AGGIORNAMENTO (38)
  La  Corte  costituzionale,  con sentenza 9 - 15 febbraio 2000, n.52
(in  G.U.  1a  s.s.  23/02/2000, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del  combinato  disposto degli artt. 13, primo comma,
del  d.P.R.  29  dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul
trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello
Stato)  e  dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184
(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge
8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di
prosecuzione  volontaria  ai fini pensionistici), "nella parte in cui
non  consentono  al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del
trattamento  di  quiescenza, il periodo di durata legale del corso di
studi  svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero presso istituti
o  scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando
il  relativo  diploma  o  titolo  di  studio di specializzazione o di
perfezionamento  sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio
per  l'ammissione  in  servizio  di  ruolo  o  per  lo svolgimento di
determinate funzioni".