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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1092

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  28-1-1988
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Art. 14

(Servizi ammessi a riscatto)


Sono ammessi a riscatto i servizi prestati in qualità di:
a) dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dello art. 38, n. I, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636;
b) vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi;
c) assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore;
d) incaricato tecnico di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 22 luglio 1960, n. 765, anteriormente al conseguimento della qualifica di ingegnere nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;
e) amanuense di cancelleria assunto e retribuito a norma dell'art. 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e amanuense ipotecario;
f) dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani all'estero;
g) docente presso università estere, prima della nomina a professore di ruolo degli istituti italiani di istruzione superiore, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 18 della legge 18 marzo 1958, n. 311;
h) lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere, prima della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria o degli istituti professionali o di istruzione artistica, purché ricorrano le condizioni previste dall'articolo unico della legge 12 febbraio 1957, n. 45.
((21))

Per il riscatto dei servizi indicati nel comma precedente il dipendente statale è tenuto al pagamento di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato, salvo quanto disposto nei successivi commi quarto e quinto. (2)
Se la domanda di riscatto è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio o dell'ultima paga o retribuzione.
Per il personale indicato nelle lettere c), d) ed e), il contributo di riscatto è pari al 3 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante all'interessato all'atto della sua assunzione quale dipendente con trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato.
Qualora il servizio di cui alla lettera f) sia stato prestato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, si applica l'art. 11.
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AGGIORNAMENTO (2)
La 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1976, per le domande di riscatto presentate dalla data stessa, il contributo del 6 per cento previsto dall'articolo 13, primo comma, e dall'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o da altre analoghe disposizioni di legge, è elevato al 7 per cento.
Restano salve le diverse misure del contributo di riscatto previste dalle norme in vigore."
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AGGIORNAMENTO (21)
La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 21 gennaio 1988, n.44 (in G.U. 1a s.s. 27/01/1988,n.4) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, lettera h) del presente articolo "nella parte in cui non prevede i professori universitari di ruolo dalla facoltà di riscatto dei servizi prestati in qualità di lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere".