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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1982, n. 694

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 881 (in G.U. 01/12/1982, n.330).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/1983)
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Testo in vigore dal:  2-12-1982
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Art. 2

Contributi per la Cassa integrazione guadagni e per le indennità economiche di malattia e di maternità - Riscatto del corso legale di
laurea.


Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 3 agosto 1982, le aliquote dei contributi dovuti alla Cassa integrazione guadagni - gestione ordinaria dell'industria e speciale dell'edilizia - sono elevate dello 0,90 per cento della retribuzione lorda imponibile.
Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente, la quota parte dei contributi di malattia di cui all'art. 14, primo e secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, è elevata dello 0,25 per cento della retribuzione imponibile e corrispondentemente è aumentato il contributo di malattia a carico del datore di lavoro; con la medesima decorrenza, il contributo dovuto all'INPS dal datore di lavoro per le prestazioni economiche di maternità è elevato dello 0,70 per cento della retribuzione imponibile.
Per il riscatto del periodo di corso legale di laurea è soppressa la riduzione del 50 per cento prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, relativamente alle domande di riscatto presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
((e deve essere non inferiore, a parità di trattamento retributivo, a quello determinato ai sensi del precedente comma))
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Il contributo per il riscatto del periodo di corso legale di laurea, da corrispondersi dal personale civile dello Stato, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è calcolato sulla base di coefficienti attuariali da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro.
((Le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a quanti, muniti di diploma di laurea, si trovino inquadrati in una carriera direttiva dello Stato anche se tale diploma sia stato considerato, ai fini degli sviluppi di carriera, successivamente alla immissione in servizio. L'esercizio della facoltà di riscatto resta limitato ai periodi di studio non contemporanei ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, considerati utili agli stessi fini per effetto di disposizioni diverse))
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