DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1982, n. 694

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 881 (in G.U. 01/12/1982, n.330).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/1983)
Testo in vigore dal: 2-12-1982
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
  Contributi per la Cassa integrazione guadagni e per le indennita' 
economiche di malattia e di maternita' - Riscatto del corso legale di 
                               laurea. 
 
  Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 3  agosto
1982, le aliquote  dei  contributi  dovuti  alla  Cassa  integrazione
guadagni - gestione ordinaria dell'industria e speciale dell'edilizia
-  sono  elevate  dello  0,90  per  cento  della  retribuzione  lorda
imponibile. 
  Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente, la quota parte
dei contributi di malattia di cui all'art. 14, primo e secondo comma,
della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' elevata dello 0,25  per  cento
della retribuzione imponibile e corrispondentemente e'  aumentato  il
contributo di malattia a carico del datore di lavoro; con la medesima
decorrenza, il contributo dovuto all'INPS dal datore di lavoro per le
prestazioni economiche di maternita' e' elevato dello 0,70 per  cento
della retribuzione imponibile. 
  Per il riscatto del periodo di corso legale di laurea e'  soppressa
la riduzione del 50 per cento  prevista  dall'articolo  2-novies  del
decreto-legge 2 marzo 1974, n.  30,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 16 aprile 1974, n. 114,  relativamente  alle  domande  di
riscatto presentate successivamente alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto ((e deve essere  non  inferiore,  a  parita'  di
trattamento retributivo, a quello determinato ai sensi del precedente
comma)). 
  Il contributo per il  riscatto  del  periodo  di  corso  legale  di
laurea, da corrispondersi dal personale civile dello  Stato,  per  le
domande  presentate  ai  sensi  dell'articolo  13  del  decreto   del
Presidente   della   Repubblica   29   dicembre   1973,   n.    1092,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
e' calcolato sulla base di coefficienti  attuariali  da  determinarsi
con decreto del Ministro del tesoro. 
  ((Le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, a quanti, muniti di diploma di laurea, si trovino inquadrati
in una carriera direttiva dello Stato anche se tale diploma sia stato
considerato, ai fini degli sviluppi di carriera, successivamente alla
immissione in servizio. L'esercizio della facolta' di riscatto  resta
limitato ai periodi di studio non contemporanei ai servizi  civili  e
militari, di ruolo e non di ruolo, considerati utili agli stessi fini
per effetto di disposizioni diverse)).