LEGGE 2 aprile 1958, n. 322

Ricongiunizione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2010)
Testo in vigore dal: 31-7-2010
                             Art. 1 
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78,  CONVERTITO,
        CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122))