LEGGE 7 luglio 1980, n. 299

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2010)
Testo in vigore dal: 31-7-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
 
  Per i dipendenti pubblici con trattamento  pensionistico  a  carico
degli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza presso il
Ministero  del  tesoro  e  degli  altri  fondi  o   casse,   indicati
nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che  chiedano  la
ricongiunzione di periodi assicurativi presso gli ordinamenti stessi,
ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29,  si  applicano,  per  la
determinazione della riserva  matematica  prevista  dall'articolo  2,
terzo comma, della  legge  stessa,  i  coefficienti  contenuti  nelle
tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962,  n.  1338,
((come successivamente adeguati in base alla normativa  vigente)).  A
tal fine la quota di pensione relativa ai periodi  da  ricongiungere,
arrotondati ad anni e mesi interi, e' determinata, per ogni  anno  da
ricongiungere,  applicando,  sulla  retribuzione  annua  pensionabile
riferita alla data di presentazione della domanda, l'aliquota del due
per cento. (1) 
  La  retribuzione  pensionabile  di  cui  al  precedente  comma   e'
costituita dagli  emolumenti  spettanti  in  attivita'  di  servizio,
considerati ai fini della determinazione della pensione, ivi compresa
la tredicesima mensilita', con esclusione dell'indennita' integrativa
speciale. 
  Ai fini della eventuale rateazione  a  carico  del  richiedente  la
ricongiunzione, si applicano le norme previste,  per  i  riscatti  di
periodi e servizi, dai singoli ordinamenti di  cui  al  primo  comma,
anche per quanto concerne le modalita' di pagamento. 
  Per l'iscritto alle casse pensioni  degli  istituti  di  previdenza
presso il Ministero del tesoro che  richieda  la  ricongiunzione  dei
periodi assicurativi e che cessi dal servizio senza  aver  provveduto
all'integrale pagamento  dell'onere  a  suo  carico,  il  complessivo
debito  residuo  puo'   essere   trasformato,   previa   accettazione
dell'interessato, in quota vitalizia passiva, l'importo  della  quale
non puo' eccedere, in ogni caso, la meta' del beneficio derivante dal
trattamento pensionistico della ricongiunzione. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 7 luglio 1980 
 
                               PERTINI 
 
                                                 COSSIGA - PANDOLFI - 
                                                 LA MALFA - ROGNONI - 
                                                             REVIGLIO 
 
Visto, il Guardasigilli: MORLINO 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte costituzionale con sentenza 22 giugno - 7 luglio 1988,  n.
764  (in  G.U.   1°   s.s.   13/07/1988,   n.   28)   ha   dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  del  primo   comma   del   presente
articolo, "nella parte in  cui  non  prevede  che  il  calcolo  della
riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la
ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato  anche  per  i
dipendenti  pubblici  di   sesso   femminile   secondo   le   tabelle
predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della  legge
12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile".