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LEGGE 7 luglio 1980, n. 299

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2010)
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Testo in vigore dal:  9-7-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il secondo comma è soppresso.
All'articolo 2, nel primo comma, le parole: decreto-legge 19 dicembre, sono sostituite con le parole: decreto-legge 29 dicembre;
nel terzo comma, sono soppresse le parole: ad eccezione di quelli con i quali siano state concesse indennità in analogia a quella spettante alle forze di polizia per servizio di istituto;
al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
ed alle indennità in esso previste, operando i relativi conguagli a carico o a favore del personale interessato.
All'articolo 9, nel secondo comma, le parole: i loro consorzi ad aziende sono sostituite dalle parole: i loro consorzi ed aziende.

All'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Per la realizzazione delle linee metropolitane, se ragioni di economicità lo richiedono può procedersi all'appalto dell'intera opera con l'acquisizione della copertura finanziaria in base al piano finanziario pluriennale di spesa.

All'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:
Se gli enti locali verificano alla chiusura dell'esercizio finanziario 1980 che le aziende speciali di trasporto non hanno potuto contenere la perdita di gestione entro il limite di cui al comma precedente, possono far ricorso alla facoltà di cui al quinto comma qualora siano stati adottati successivamente al 1 gennaio 1980 o si adottino entro il 31 dicembre 1980 adeguati aumenti tariffari e semprechè la tariffa minima per i percorsi urbani non sia inferiore a lire duecento;

dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:
Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, al finanziamento delle somme occorrenti per la ricapitalizzazione, afferente ai bilanci 1979 e precedenti, delle aziende costituite sotto forma di società per azioni, quando l'ente locale, o l'insieme di più enti locali, riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza, può essere provveduto mediante la contrazione di un mutuo la cui annualità di ammortamento, che dovrà essere iscritta fra le spese correnti fermo il limite di cui al primo comma del successivo articolo 21, è integralmente rimborsata all'ente o agli enti locali da parte dell'azienda che la iscrive nel proprio bilancio.
All'articolo 24, nel secondo comma, dopo la parola:
personale, sono aggiunte le parole: nonché dalla concessione dei miglioramenti economici in applicazione del contratto di lavoro per il triennio 1979-1981.

All'articolo 26, nel primo comma, è aggiunto, in fine, seguente periodo:
La tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche in occasione di manifestazioni politico-culturali effettuate dai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, è applicata nella misura ridotta ad un terzo;
il secondo comma è soppresso;
nel terzo comma, le parole: dei precedenti commi sono sostituite dalle parole: del precedente comma;
al quinto comma, le parole: ai precedenti commi nonché le parole: dagli stessi commi sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: al primo comma e dallo stesso comma.

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:
Entro il 30 settembre 1981 i comuni e le province sono tenuti a provvedere ad una verifica straordinaria dei residui attivi e passivi degli esercizi 1980 e precedenti, per eliminare le somme insussistenti o prescritte ed adeguare la contabilità alle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.
Prima dell'esame del conto 1980 i consigli degli enti approvano gli elenchi, distinti per capitoli, dei residui da conservare nel conto stesso.
Con il provvedimento consiliare di cui al comma precedente:
a) sono precisate, per i residui attivi, le azioni da intraprendere dalla giunta per il recupero delle somme dovute all'ente, fissando i termini entro i quali tali azioni devono essere effettuate;
b) sono determinate, per i residui passivi, le somme:
1) impegnate nelle forme di legge, non pagate e ancora dovute, relative a spese afferenti agli esercizi 1977 e precedenti che, in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, verranno conservate nei residui, soltanto se il relativo debito non è prescritto;
2) impegnate e non ordinate, ovvero ordinate e non pagate, esclusivamente per quanto attiene agli esercizi 1978, 1979 e 1980.
La redazione degli elenchi di cui ai precedenti commi deve essere ultimata dagli uffici di ragioneria degli enti entro il 31 maggio 1981. Essi sono sottoposti al preventivo esame dei revisori nominati dal consiglio, per la verifica del conto consuntivo 1980, che li accompagna con una loro relazione.
Entro il 31 ottobre 1981 la deliberazione di approvazione del conto consuntivo 1980 viene inoltrata dal segretario dell'ente, assieme ad un certificato contenente i riepiloghi generali del conto raffrontati con la situazione al 31 dicembre 1977, all'organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sulla deliberazione, ne inoltra copia ai Ministeri dell'interno e del tesoro, ed alla regione, e ne restituisce un esemplare all'ente entro dieci giorni dall'avvenuto esame.
Ai disavanzi di amministrazione riferiti al 31 dicembre 1977, per la quota che, dopo le operazioni contabili di cui al primo comma, risulta a chiusura del conto consuntivo 1980, è data copertura mediante operazioni di mutuo con rate di ammortamento a carico dello Stato, secondo tempi, criteri e procedure stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, sentite l'ANCI e l'UPI. Le somministrazioni di detti mutui devono essere destinate in via prioritaria alla regolarizzazione dei rapporti debitori fra enti locali derivanti da quote di concorso obbligatorio.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, udite l'ANCI e l'UPI, da adottarsi entro il 31 luglio 1980, sono stabilite le modalità che gli enti interessati devono osservare per attuare la revisione straordinaria dei residui e per la compilazione degli elenchi e della certificazione previsti dal presente articolo.
I comuni e le province possono provvedere agli adempimenti di cui al presente articolo prima o contestualmente all'approvazione del conto consuntivo 1979. In tale caso, la verifica straordinaria dei residui si intende riferita agli esercizi 1979 e precedenti e le operazioni di mutuo di cui al sesto comma sono effettuate con riferimento ai disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1977, per la quota che, dopo le operazioni contabili stabilite, risulta a chiusura del conto consuntivo 1979.

All'articolo 35, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
Sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria, di cui al terzo comma, gli istituti di patronato e assistenza sociale di cui alla legge 27 marzo 1980, n. 112, che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali per i propri assistiti.
All'articolo 36, nel primo comma, le parole: della CISPEL - Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali sono sostituite dalle seguenti: dell'AICCE - Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa, della FIARO - Federazione italiana associazioni regionali ospedaliere.
All'articolo 41, il primo comma è soppresso.