stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1092

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  2-7-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 21

(Servizio di confine)


Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza è computato con l'aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.
Se il servizio di cui al comma precedente è stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione.
((35))
---------------
AGGIORNAMENTO (35)
Il D. L.gs. 30 aprile 1997, n.165, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.