DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1092

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-7-1997
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 21.
                        (Servizio di confine)

  Il  servizio  prestato  ai  confini  di  terra come sottufficiale o
militare  di  truppa  del Corpo della guardia di finanza e' computato
con  l'aumento  della meta' per i primi due anni e di un terzo per il
tempo successivo.
  Se  il servizio di cui al comma precedente e' stato reso in periodi
diversi,  l'aumento  si  calcola  come  se detto servizio fosse stato
prestato senza interruzione. ((35))
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AGGIORNAMENTO (35)
  Il D. L.gs. 30 aprile 1997, n.165, ha disposto (con l'art. 5, comma
1)  che  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, gli
aumenti del periodo di servizio di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini
pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.