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DECRETO-LEGGE 28 agosto 1995, n. 361

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-8-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 (in G.U. 28/10/1995, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2006)
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Testo in vigore dal:  13-10-2000
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Art. 5

Interventi concernenti gli enti locali
1. Con effetto dall'anno 1994 il Ministero dell'interno provvede a rimborsare agli enti locali e loro consorzi il trattamento economico in godimento del personale trasferito agli enti stessi provenienti dall'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58. Al relativo onere, valutato in annue lire 25 miliardi, a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994, e per gli anni 1995, 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per gli anni stessi. Al fine di ottenere dal Ministero dell'interno il predetto rimborso, gli enti locali e loro consorzi sono tenuti a trasmettere apposita certificazione contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428, con riferimento alla situazione in atto presso l'ente di provenienza al momento del trasferimento del personale.
2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, al 31 dicembre 1994, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995.
3. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1995.
Per gli anni 1993, 1994 e 1995 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1992.
4. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.
5. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
6. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993.
7. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596.
8.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
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8-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
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8-ter.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
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9.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
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9-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
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10. All'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 giugno 1996".
11. All'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti o comunque corrispondenti ad una quota di partecipazione complessivamente superiore al 50,1 per cento del totale non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario o il collegio commissariale per la temporanea gestione del consorzio. Il prefetto può attribuire le funzioni di commissario collegiale all'organo del consorzio che per statuto esercita le funzioni di amministrazione dell'ente. Il commissario o il collegio commissariale restano in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1.
1-ter. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sospesa la revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, per il servizio idrico ed il trattamento delle acque reflue, costituiti tra enti locali, con popolazione inferiore a 15 mila abitanti".
11-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
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11-ter. Il commissario o il collegio commissariale provvedono, entro sei mesi dallo scioglimento del consorzio, alle operazioni di acquisizione di ogni residua attività e liquidazione di tutte le passività, alla ripartizione ed attribuzione del patrimonio netto del consorzio agli enti consorziati ed alla resa dei conti della liquidazione, ed a tutti gli atti soggetti ad approvazione delle giunte degli enti consorziati. Il commissario o il collegio commissariale decidono in merito ad eventuali controversie fra gli enti consorziati relative alle assegnazioni del personale. Ai componenti del collegio spettano le indennità ed i permessi retribuiti previsti dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per l'organo del consorzio del quale facevano parte.
11-quater. L'organo preposto alla liquidazione del consorzio del quale è stata deliberata la soppressione determina, sulla base di accordi con le amministrazioni degli enti interessati, la destinazione del personale e del patrimonio del consorzio.
11-quinquies. All'articolo 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il canone ricognitorio annuo si applica per i periodi di utilizzazione precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche nell'ipotesi in cui sia stato accertato, con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, l'obbligo del pagamento di somme superiori, secondo la disciplina anteriormente vigente".