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DECRETO-LEGGE 27 agosto 1994, n. 515

Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-8-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 1994, n. 596 (in G.U. 28/10/1994, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/10/1994)
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Testo in vigore dal:  29-8-1994

Art. 4

Disciplina dei flussi finanziari dei comuni
1. Per l'anno 1994, i contributi ordinari spettanti ai comuni a valere sul fondo di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 sono corrisposti in due rate.
La prima rata è corrisposta entro il mese di febbraio 1994 ed è commisurata al 65 per cento dell'ammontare del contributo ordinario 1994 già comunicato dal Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1993; la seconda rata è corrisposta entro il mese di settembre 1994.
2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto-legge n. 359 del 1987, i comuni indicati nel decreto legislativo n. 568 del 1993 e nell'articolo 6, possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per un importo superiore all'anticipazione di tesoreria e, comunque, per un importo non superiore all'ammontare della perdita di gettito dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1994 conseguente all'applicazione delle nuove tariffe d'estimo.
3. Qualora le entrate a specifica destinazione non siano sufficienti, in tutto o in parte, a garantire una disponibilità corrispondente alla perdita di gettito dell'ICI per il 1994 derivante dalle rettifiche d'estimo, i comuni di cui al comma 2 sono autorizzati a ricorrere, per l'importo differenziale, ad anticipazioni straordinarie di tesoreria anche in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Le anticipazioni straordinarie possono essere attivate, per l'importo che residua dopo l'applicazione del comma 2, dal 1 novembre 1994 e sono estinte con le somme provenienti dalla corresponsione della prima rata dei contributi ordinari relativi all'anno 1995. Gli interessi maturati sulle anticipazioni straordinarie sono rimborsati dallo Stato ai comuni sulla base di apposita certificazione, sottoscritta dal segretario e dal ragioniere, da trasmettere al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 30 aprile 1995. Le modalità della certificazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, entro il 31 gennaio 1995.
4. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, i comuni indicati nel decreto legislativo n. 568 del 1993 e nell'articolo 6 prevedono, nei bilanci di previsione dell'anno 1994, un ammontare dei contributi ordinari comprensivo anche dei trasferimenti statali, in termini di competenza, corrispondenti al minor gettito dell'ICI 1994 derivante dalle rettifiche delle tariffe d'estimo; detti trasferimenti sono calcolati escludendo comunque il minor gettito dell'ICI conseguente alle eventuali maggiori detrazioni deliberate dal comune per l'abitazione principale.
5. Il termine per deliberare il bilancio di previsione dell'anno 1994, resta fissato al 15 maggio 1994 per i comuni indicati nel decreto legislativo n. 568 del 1993 e nell'articolo 6.