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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 1989, n. 428

Regolamento concernente il trasferimento dei fondi agli enti destinatari del personale in mobilità.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/1/1990
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Testo in vigore dal:  14-1-1990

Art. 2

1. Entro il 1› luglio 1989, gli enti locali destinatari del personale trasferito a seguito di mobilità comunicano l'assegnazione dei relativi posti alle amministrazioni statali cedenti.
2. Entro il 31 gennaio 1990, le amministrazioni statali cedenti comunicano al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e al Ministero dell'interno - tramite le ragionerie centrali - il personale trasferito a tutto il 31 dicembre 1989 con apposito elenco nominativo, specificando:
a) dati anagrafici di ciascun dipendente;
b) qualifica funzionale o categoria, profilo professionale, data di trasferimento di ogni singolo dipendente;
c) il trattamento economico fondamentale annuo lordo (stipendio base, retribuzione di anzianità o per classi e scatti, indennità integrativa speciale, assegni di famiglia ivi compresa la tredicesima mensilità);
d) l'amministrazione di destinazione;
e) per ogni capitolo di spesa interessato, l'ammontare complessivo delle riduzioni da apportare per il periodo 1› luglio-31 dicembre 1990, nonché l'ammontare annuo delle riduzioni da apportare a decorrere dall'anno 1991, per il trasferimento dei fondi connessi al trattamento economico del personale di cui alla precedente lettera b).