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DECRETO-LEGGE 28 agosto 1995, n. 361

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-8-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 (in G.U. 28/10/1995, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2006)
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Testo in vigore dal:  8-11-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Progetti finalizzati e disposizioni
in materia di incarichi ed altre disposizioni
1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata ed integrata dall'articolo 2, commi da 1 a 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, emanato ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 537 del 1993, è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1996. Ai fini dell'applicazione del procedimento previsto dalle predette norme, è comunque necessario acquisire l'assenso del Ministero del tesoro. È altresì autorizzato, sino alla medesima data, il proseguimento dell'elaborazione di progetti di articolazione sperimentale dei bilanci pubblici, anche con riferimento specifico al costo del personale, cui si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, mediante la modifica e l'integrazione delle procedure interne e delle tecniche già avviate ai sensi dell'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in via diretta delle disponibilità del fondo previsto dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Tale fondo è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993, di lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di lire 70 miliardi per l'anno 1995. All'onere di cui al presente comma si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 OTTOBRE 1995, N. 437 L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire 30 miliardi per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995, è destinata alla realizzazione del "Progetto efficienza Milano".
2. Per garantire la più sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima di lire 2.500 milioni.
A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.
3. Il termine di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già prorogato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448, è ulteriormente prorogato fino al 30 ottobre 1995.
4. Ai fini di cui all'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le attività non connesse con i compiti istituzionali dei magistrati, anche collocati fuori ruolo, e del personale ad essi equiparato sono individuate con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma.
5. Il termine del 30 giugno 1994 indicato al comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è sostituito dal termine del 30 ottobre 1995.
6. L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici,
((è differita alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150))
.
Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908. La disposizione dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, continua ad applicarsi per la destinazione dei magistrati all'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura.
7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, fino alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, l'attività svolta dai magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative o di studio e ricerca presso il Ministero di grazia e giustizia e presso gli uffici del Consiglio superiore della magistratura, nonché quelle svolte dai magistrati applicati alla Corte costituzionale, è equiparata ai fini del primo comma dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, a quella svolta negli uffici giudiziari.
8. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare dei magistrati, continuano ad applicarsi il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, con le successive modificazioni ed integrazioni, e i rinvii al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice abrogato.
9. Nel comma 7 dell'articolo 5 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le parole: "per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 1995".
10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 OTTOBRE 1995, N. 437.
11. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari livelli di funzionalità tecnico-amministrativa del Dipartimento della protezione civile, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, e di cui all'articolo unico della legge 10 maggio 1983, n. 180. Dal 31 ottobre 1995 le norme suddette si applicano nel limite di 40 unità di personale civile e militare dello Stato fornito di specifiche professionalità.
12. L'articolo 22, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve essere interpretato nel senso che le limitazioni per le assunzioni di personale ivi previste non si applicano al personale di magistratura.