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DECRETO-LEGGE 12 novembre 1982, n. 829

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1982, n. 938 (in G.U. 29/12/1982, n.356).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1987)
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Testo in vigore dal:  28-3-1987
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Art. 3


Per gli adempimenti di cui al presente decreto è autorizzato l'impiego di personale civile e militare dello - Stato, nei limiti di quaranta unità, dille qualifiche dirigenziali, direttive, di concetto ed esecutive, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
Il personale civile è collocato fuori ruolo, il personale militare con grado di generale o colonnello e gradi corrispondenti non è computato nei contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e quello di grado inferiore a colonnello, ivi compresi i sottufficiali, è collocato in soprannumero nell'organico del rispettivo ruolo e grado.
((Il personale militare di cui al precedente comma, valutato ai fini dell'avanzamento ed iscritto in quadro, ove non ancora rientrato in Forza armata, viene promosso in eccedenza, restando nella posizione di non computato nel numero massimo della consistenza del grado o in quella soprannumeraria, e permane in tale posizione anche in caso di reimpiego nella Forza armata limitatamente al grado rivestito.
Il relativo onere è posto a carico del capitolo 1381 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1986 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi))
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