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LEGGE 9 dicembre 1977, n. 908

Composizione della segreteria del Consiglio superiore della magistratura e collocamento fuori ruolo dei magistrati per incarichi speciali.

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Testo in vigore dal:  3-1-1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, già sostituito dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:
"La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita, nell'ambito degli organici complessivi dei rispettivi ruoli del personale, da un magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori o da un magistrato di Cassazione, che la dirige, e da undici magistrati di Cassazione, di appello o di tribunale.
All'ufficio di segreteria sono addetti inoltre venti funzionari della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie di qualifica inferiore a quella di primo dirigente, nonché dodici segretari della carriera di concetto, trentasei coadiutori dattilografi giudiziari, ventidue commessi giudiziari, due agenti tecnici e quattro ausiliari autisti.
I magistrati della segreteria sono nominati con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro per la grazia e giustizia.
Il personale di cui al secondo comma è destinato o trasferito dal Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.
La segreteria dipende dal comitato di presidenza".