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LEGGE 12 aprile 1990, n. 74

Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

note: Entrata in vigore della legge: 13/4/1990
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Testo in vigore dal:  13-4-1990

Art. 3

1. Dopo l'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:
"Art. 7-bis (Ufficio studi e documentazione). - 1.
L'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura è composto di dodici funzionari direttivi, sei funzionari, otto dattilografi e otto commessi. All'ufficio studi si accede mediante concorso pubblico le cui modalità e i cui titoli di ammissione sono determinati con apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Titolo per la partecipazione al concorso per funzionari direttivi è in ogni caso la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche o economico-statistiche.
2. Il Consiglio nomina un direttore dell'ufficio studi. Le modalità della nomina e le funzioni del direttore e dell'ufficio studi nel suo complesso sono definite dal regolamento interno del Consiglio. L'ufficio studi dipende direttamente dal comitato di presidenza.
3. All'interno dell'ufficio studi, e nell'ambito dell'organico complessivo, può essere costituito un gruppo di lavoro per diretta assistenza ai componenti del Consiglio, sulla base di apposita determinazione del comitato di presidenza".
2. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 7- bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.500 milioni annui, si provvede per gli anni 1990, 1991 e 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria".
Nota all'art. 3:
Per il contenuto dei commi 1 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la nota all'art. 2.