LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2022)
Testo in vigore dal: 21-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
               (( (Composizione della segreteria). )) 
 
  ((1. La segreteria del Consiglio superiore  della  magistratura  e'
diretta da un magistrato,  segretario  generale,  che  ha  conseguito
almeno la quinta valutazione di professionalita', e da un magistrato,
vicesegretario  generale,  che  ha   conseguito   almeno   la   terza
valutazione di professionalita', che lo coadiuva e lo costituisce  in
caso di impedimento. 
  2. Il segretario generale e' designato dal Comitato di  presidenza,
previo  interpello  aperto  a  tutti  i  magistrati;  l'incarico   e'
conferito   con   deliberazione   del   Consiglio   superiore   della
magistratura. Il vicesegretario generale e' nominato dal Comitato  di
presidenza, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. A
seguito della nomina, il  segretario  generale  e  il  vicesegretario
generale sono posti fuori  del  ruolo  organico  della  magistratura.
Fermo  restando  il   limite   massimo   complessivo   decennale   di
collocamento  fuori  ruolo  per  i  magistrati,  gli   incarichi   di
segretario generale e di vicesegretario  generale  hanno  una  durata
massima di sei anni. L'assegnazione alla segreteria e  la  successiva
ricollocazione  nel  ruolo  sono  considerate  a  tutti  gli  effetti
trasferimenti d'ufficio. 
  3. La segreteria dipende funzionalmente dal Comitato di presidenza.
Le funzioni del segretario generale e del magistrato che lo  coadiuva
sono definite dal regolamento generale. 
  4. Il Consiglio superiore della magistratura  puo'  assegnare  alla
segreteria un numero di componenti esterni non superiore a  diciotto,
nei limiti delle proprie risorse  finanziarie,  selezionati  mediante
procedura di valutazione  dei  titoli  e  colloquio.  La  commissione
incaricata  della  selezione  e'  formata  da   due   magistrati   di
legittimita' e da tre  professori  ordinari  in  materie  giuridiche,
individuati dal Comitato di presidenza. Almeno  un  terzo  dei  posti
della segreteria e' riservato a dirigenti amministrativi  provenienti
da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno  otto
anni di esperienza. I magistrati devono possedere almeno  la  seconda
valutazione  di  professionalita'.  La  graduatoria   degli   idonei,
adottata in esito a ogni procedura selettiva,  ha  validita'  di  tre
anni. I magistrati assegnati alla segreteria sono collocati fuori del
ruolo organico della magistratura. Fermo restando il  limite  massimo
complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per  i  magistrati,
l'incarico di magistrato  o  dirigente  amministrativo  addetto  alla
segreteria ha una durata massima di sei anni. 
  5. Ove ai magistrati di cui ai commi 1 e 4  del  presente  articolo
siano  riconosciute  indennita',  il   limite   massimo   retributivo
onnicomprensivo non puo' superare quello indicato all'articolo 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno  2014,  n.  89,  come  rideterminato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)). 
 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437, ha disposto (con l'art. 1, comma  6)  che
"L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis,  della  legge
24 marzo 1958, n. 195, come modificata dagli articoli  2  e  3  della
legge 12 aprile 1990, n.  74,  nella  parte  in  cui  rispettivamente
prevedono che la segreteria e l'ufficio studi  e  documentazione  del
Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da  funzionari
da selezionare mediante concorsi pubblici, e' differita alla data  di
entrata in vigore del nuovo  ordinamento  giudiziario.  Fino  a  tale
data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della  legge
24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 
dicembre 1977, n. 908." 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437, come modificato dalla L. 24 ottobre 2006,
n. 269, ha disposto (con l'art. 1,  comma  6)  che  "  L'applicazione
degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 
195, come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990,
n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria
e l'ufficio studi e  documentazione  del  Consiglio  superiore  della
magistratura sono costituiti da funzionari  da  selezionare  mediante
concorsi pubblici, e' differita alla data  di  efficacia  dell'ultimo
dei decreti legislativi emanati in attuazione  della  delega  di  cui
alla legge 25 luglio 2005, n. 150. Fino a tale data, si applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195,
come modificato dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908."