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LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2022)
Testo in vigore dal: 21-6-2022
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                  (Componenti e sede del Consiglio) 
 
  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  e'  presieduto   dal
Presidente della Repubblica ed e' composto dal primo presidente della
Corte  suprema  di  cassazione,  dal   procuratore   generale   della
Repubblica presso la stessa Corte, da ((venti)) componenti eletti dai
magistrati ordinari e da ((dieci)) componenti eletti dal  Parlamento,
in seduta comune delle due Camere. 
  ((All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro  funzioni
in  piena  indipendenza  e  imparzialita'.  I  magistrati  eletti  si
distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza.)) 
  Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti eletti  dal
Parlamento. 
  Il Consiglio ha sede in Roma.