LEGGE 29 dicembre 1988, n. 554

Disposizioni in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore della legge: 3/1/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/1995)
Testo in vigore dal: 29-10-1995
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
  1. La quota di stanziamento per l'anno 1988 di cui all'articolo  26
della legge 11  marzo  1988,  n.  67,  non  impegnata  alla  chiusura
dell'esercizio 1988 puo' essere impegnata nell'esercizio successivo. 
  2. Il Dipartimento della funzione  pubblica  e  le  amministrazioni
pubbliche interessate possono avvalersi, ai fini dell'attuazione  dei
progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo  1988,  n.
67, oltre che di centri specializzati  pubblici  o  a  partecipazione
pubblica, anche di enti o istituti  privati  particolarmente  esperti
nel settore. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale  e  con  il  Ministro  del  settore
interessato,   saranno   dettate   norme   concernenti    anche    la
sperimentazione  di  idonee  procedure  operative,  eventualmente  in
deroga a quelle vigenti, intese a rendere  piu'  snella  ed  efficace
l'azione amministrativa.(7) 
  4. Con il decreto di cui al comma 3 saranno  stabiliti  i  compensi
per i componenti del comitato tecnico scientifico, la  cui  spesa  fa
carico agli stanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 11  marzo
1988, n. 67.(3)((8)) 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 27 dicembre 1989,  n.  413,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37, ha disposto (con  l'art.  3,  comma
1)che "La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge  11  marzo
1988, n. 67, e dagli articoli 9 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 
554, e' prorogata, con le stesse modalita', fino al 31 dicembre 1992. 
Gli stanziamenti destinati ai progetti di cui ai  predetti  articoli,
non ancora impegnati, sono conservati in bilancio  e  possono  essere
impegnati nel corso del periodo sperimentale, anche  in  deroga  alle
norme della contabilita'  generale  dello  Stato,  con  le  modalita'
fissate nel decreto di approvazione dei progetti". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 24 dicembre 1993, n. 537, ha disposto (con l'art. 2, comma 6)
il comma 3 del presente articolo  "si  interpreta  nel  senso  che  i
progetti   possono   comportare   o   consistere    nell'applicazione
sperimentale e temporanea di regole o procedimenti  derogatori  della
vigente normativa, anche in materia di  contabilita'  generale  dello
Stato. L'individuazione di tali progetti e' effettuata con il decreto
di approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli atti
e sui provvedimenti attuativi dell'articolo 26 della legge  11  marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni, il controllo di legittimita' 
della Corte dei conti e' esercitato in via consuntiva." 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437, ha disposto (con l'art. 1, comma  1)  che
la disciplina prevista dal presente articolo  e'  prorogata,  con  le
stesse modalita', fino al 31 dicembre 1996.