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DECRETO-LEGGE 28 agosto 1995, n. 361

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-8-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 (in G.U. 28/10/1995, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2006)
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Testo in vigore dal: 8-11-2006
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per il differimento di termini previsti da disposizioni
legislative   in   materia  di  interventi  concernenti  la  pubblica
amministrazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 agosto 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  dei  Ministri  per  la funzione pubblica e gli affari
regionali  e  dell'interno,  di concerto con i Ministri della difesa,
del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  della  pubblica
istruzione, di grazia e giustizia e degli affari esteri;

                              E M A N A

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                 Progetti finalizzati e disposizioni
            in materia di incarichi ed altre disposizioni

  1.  La  disciplina  prevista  dall'articolo 26 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
come  modificata  ed integrata dall'articolo 2, commi da 1 a 6, della
legge  24  dicembre  1993, n. 537, nonche' dal decreto del Presidente
della   Repubblica   19   aprile  1994,  n.  303,  emanato  ai  sensi
dell'articolo 2 della citata legge n. 537 del 1993, e' prorogata, con
le   stesse   modalita',   fino   al   31   dicembre  1996.  Ai  fini
dell'applicazione  del procedimento previsto dalle predette norme, e'
comunque  necessario acquisire l'assenso del Ministero del tesoro. E'
altresi'  autorizzato,  sino  alla  medesima  data,  il proseguimento
dell'elaborazione  di  progetti  di  articolazione  sperimentale  dei
bilanci  pubblici,  anche  con  riferimento  specifico  al  costo del
personale,  cui  si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  del  tesoro, mediante la
modifica  e  l'integrazione  delle procedure interne e delle tecniche
gia'  avviate  ai  sensi  dell'articolo  64,  comma  2,  del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni,  avvalendosi  in  via  diretta delle disponibilita' del
fondo  previsto  dall'articolo  26  della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Tale  fondo  e'  integrato  di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di
lire  125  miliardi  per  l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno
1993,  di  lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di lire 70 miliardi per
l'anno  1995. All'onere di cui al presente comma si provvede a carico
delle  disponibilita' del capitolo 6872 dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro per l'anno 1995. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27
OTTOBRE  1995,  N. 437 L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi
per  l'anno  1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire 30 miliardi
per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995, e' destinata alla
realizzazione del "Progetto efficienza Milano".
  2.  Per  garantire  la  piu' sollecita e corretta realizzazione dei
progetti  di  cui alla normativa richiamata al comma 1, e' consentito
che  l'importo  singolo  massimo  relativo alle aperture di credito a
favore  del  funzionario delegato superi i limiti di cui all'articolo
56  del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  e successive
modificazioni, e sia fissato in misura massima di lire 2.500 milioni.
A  carico  di  tali ordini di accreditamento possono essere imputate,
per intero, spese dipendenti da contratti.
  3.  Il  termine  di  cui  all'articolo  58,  comma  3,  del decreto
legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, gia' prorogato dall'articolo 2,
comma  1,  del  decreto-legge  14  settembre 1993, n. 358, convertito
dalla legge 12 novembre 1993, n. 448, e' ulteriormente prorogato fino
al 30 ottobre 1995.
  4. Ai fini di cui all'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre
1993,  n.  537, le attivita' non connesse con i compiti istituzionali
dei  magistrati, anche collocati fuori ruolo, e del personale ad essi
equiparato  sono  individuate  con  regolamento, da emanarsi ai sensi
dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 62, della
legge  24  dicembre  1993, n. 537, decorrono dalla data di entrata in
vigore del regolamento previsto dal presente comma.
  5.  Il termine del 30 giugno 1994 indicato al comma 6 dell'articolo
57  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, e successive
modificazioni, e' sostituito dal termine del 30 ottobre 1995.
  6.  L'applicazione  degli  articoli  7, commi 1 e 3, e 7-bis, della
legge  24  marzo  1958,  n. 195, come modificata dagli articoli 2 e 3
della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente
prevedono  che  la  segreteria e l'ufficio studi e documentazione del
Consiglio  superiore della magistratura sono costituiti da funzionari
da  selezionare  mediante concorsi pubblici, ((e' differita alla data
di   efficacia   dell'ultimo   dei  decreti  legislativi  emanati  in
attuazione  della  delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150)).
Fino  a tale data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7
della  legge  24  marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 1
della  legge  9  dicembre 1977, n. 908. La disposizione dell'articolo
210  del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, continua ad applicarsi
per la destinazione dei magistrati all'ufficio studi e documentazione
del Consiglio superiore della magistratura.
  7.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo 5 della legge 20
dicembre  1973, n. 831, fino alla data di entrata in vigore del nuovo
ordinamento  giudiziario, l'attivita' svolta dai magistrati destinati
ad esercitare funzioni amministrative o di studio e ricerca presso il
Ministero  di  grazia  e  giustizia e presso gli uffici del Consiglio
superiore  della  magistratura,  nonche' quelle svolte dai magistrati
applicati  alla Corte costituzionale, e' equiparata ai fini del primo
comma  dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, a quella
svolta negli uffici giudiziari.
  8. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della
procedura  relativa alla responsabilita' disciplinare dei magistrati,
continuano ad applicarsi il regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
n.  511,  e  il  decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1958,  n.  916,  con le successive modificazioni ed integrazioni, e i
rinvii  al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice
abrogato.
  9. Nel comma 7 dell'articolo 5 della legge 16 ottobre 1991, n. 321,
le  parole: "per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata
in  vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "non
oltre il 31 dicembre 1995".
  10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 OTTOBRE 1995, N. 437.
  11. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari livelli di
funzionalita'    tecnico-amministrativa    del   Dipartimento   della
protezione   civile,   continuano  ad  applicarsi  le  norme  di  cui
all'articolo   3   del   decreto-legge  12  novembre  1982,  n.  829,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938,
e  di  cui all'articolo unico della legge 10 maggio 1983, n. 180. Dal
31  ottobre  1995  le  norme  suddette  si applicano nel limite di 40
unita'  di  personale  civile  e  militare  dello  Stato  fornito  di
specifiche professionalita'.
  12.  L'articolo  22, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
deve  essere  interpretato  nel  senso  che  le  limitazioni  per  le
assunzioni di personale ivi previste non si applicano al personale di
magistratura.