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LEGGE 23 dicembre 1982, n. 938

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.

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Testo in vigore dal:  30-12-1982

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al secondo comma, le parole: "di intesa con le regioni interessate" sono sostituite con le altre: "sentito il parere delle regioni interessate, che va espresso entro un termine compatibile con le necessità dell'emergenza";

All'articolo 2:
sono soppresse le seguenti parole: "i residui delle assegnazioni del Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché";
è aggiunto il seguente comma:
"Al Fondo per la protezione civile viene altresì assegnata la somma di lire 80 miliardi";

L'articolo 3 è sostituito con il seguente:
"Per gli adempimenti di cui al presente decreto è autorizzato l'impiego di personale civile e militare dello - Stato, nei limiti di quaranta unità, dille qualifiche dirigenziali, direttive, di concetto ed esecutive, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
Il personale civile è collocato fuori ruolo, il personale militare con grado di generale o colonnello e gradi corrispondenti non è computato nei contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e quello di grado inferiore a colonnello, ivi compresi i sottufficiali, è collocato in soprannumero nell'organico del rispettivo ruolo e grado";

L'articolo 4 è sostituito con il seguente:
"Le somme prelevate dal Fondo di cui al precedente articolo 1 sono reintegrate dal Ministero del tesoro nell'ambito degli esercizi 1983 e 1984, con apposite norme da inserire nella legge di bilancio, sulla base di rendiconti presentati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile entro l'anno 1984";

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
"Art. 5-bis. - All'onere di lire 80 miliardi previsto al secondo comma del precedente articolo 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 75 miliardi, l'accantonamento di cui alla voce "Interventi in favore del settore della grande viabilità" e quanto a lire 5 miliardi quello di cui alla voce "Razionalizzazione della rete distributiva".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1982

PERTINI FANFANI - GORIA - BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA