stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 gennaio 1992, n. 58

Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore della legge: 20-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1994)
nascondi
Testo in vigore dal:  20-2-1992

Art. 4

Disposizioni relative al personale
1. Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, applicato alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, le segreterie del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nonché presso la direzione centrale per il controllo delle concessioni e le corrispondenti sezioni presso gli ispettorati di zona, è trasferito d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con il quale è disposto il trasferimento determina le conseguenti variazioni delle dotazioni organiche.
2. La Società, per la durata della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1, si avvale del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto alle attività concernenti i servizi trasferiti alla Società stessa, nonché del personale dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, ad esclusione di quello di cui al comma 1 del presente articolo. Il personale predetto conserva il trattamento giuridico, economico e pensionistico proprio del rapporto di pubblico impiego. I relativi oneri sono rimborsati allo Stato dalla Società stessa.
3. Entro sei mesi dalla delibera del CIPE di cui al comma 6 dell'articolo 1 e comunque non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dello stesso articolo 1, il personale di cui al comma 2 del presente articolo, può optare per la permanenza nel pubblico impiego; ad esso si applicano le procedure per la mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale interessato, determina, anche in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, i criteri per l'assegnazione delle sedi prevedendo comunque la facoltà per il dipendente di essere destinato nel territorio provinciale nell'ambito del quale ha svolto il precedente servizio. Il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da emanarsi entro i successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, individua i posti vacanti presso le pubbliche amministrazioni che potranno essere ricoperti dal personale di cui al comma 2 con il ricorso alla mobilità. Il personale che ha optato per la permanenza nel pubblico impiego non può svolgere attività presso la Società oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1.
4. Entro e non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1 il personale che non ha optato nei termini per la permanenza nel pubblico impiego transita alle dipendenze delle concessionarie, ad eccezione di quello individuato dalla Società come necessario allo svolgimento delle attività che ad essa residuano, che transita alle dipendenze della Società stessa.
5. Sono oggetto di accordi tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la Società e le concessionarie, tenendo conto del disposto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 e dei tempi e delle modalità del trasferimento dei beni e degli impianti di cui all'articolo 3:
a) i tempi e le modalità del passaggio del personale;
b) la tutela della professionalità acquisita e di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto;
c) le tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza e quelle previste nella Società e nelle concessionarie, tenuto conto delle diverse specializzazioni richieste per l'esercizio degli impianti;
d) la previsione di corsi di aggiornamento e di riconversione professionale, finalizzati a favorire la collocazione più funzionale del personale di cui al comma 2 nelle concessionarie.
6. Il pagamento delle pensioni al personale già dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in quiescenza alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, ed al medesimo personale che sarà collocato a riposo nel periodo di vigenza del regime transitorio di cui al comma 2 del presente articolo, è a carico del Ministero del tesoro.