stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 gennaio 1992, n. 58

Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore della legge: 20-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1994)
nascondi
Testo in vigore dal: 20-2-1992
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
      Gestione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico 
  1. Il Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,  sentito  il
Ministro delle partecipazioni statali, entro sei mesi dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  affida  in  concessione
esclusiva i servizi di telecomunicazioni  ad  uso  pubblico,  nonche'
l'installazione e  l'esercizio  dei  relativi  impianti,  attualmente
gestiti  dall'Azienda  di  Stato   per   i   servizi   telefonici   e
dall'Amministrazione delle poste e delle  telecomunicazioni,  ad  una
societa'  appositamente  costituita  per  la  durata  di  dieci  anni
dall'Istituto per la  ricostruzione  industriale  (IRI),  di  seguito
denominata "Societa'", la totalita' delle cui  azioni  sia  posseduta
direttamente dal medesimo Istituto. La concessione ha una durata pari
al tempo necessario per il perfezionamento degli adempimenti  di  cui
ai commi 4 e 6 e comunque non superiore ad un anno. Non sono compresi
nella concessione i servizi dei telegrammi, di posta elettronica e di
telematica pubblica svolti attraverso gli  uffici  postali,  nonche',
fino  all'estinzione  dei  relativi  atti   concessori,   i   servizi
radiomarittimi concessi. 
  2. All'atto di concessione  di  cui  al  comma  1  e'  annessa  una
convenzione la quale, in conformita' delle  disposizioni  recate  dal
capo III del titolo I del libro quarto del  codice  postale  e  delle
telecomunicazioni,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prevede tra l'altro: 
    a)  il  mantenimento  degli  standard  di   servizio   assicurati
dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni e le modalita' di proseguimento
dei piani di investimento intrapresi dalle stesse con riferimento  ai
servizi di cui al comma 1; 
    b)  la  facolta'  per  il   Ministero   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni di effettuare i  controlli  necessari  a  garantire
l'osservanza degli obblighi derivanti dalle  norme  vigenti  e  dalla
convenzione stessa; 
    c) i criteri per la determinazione delle  modalita'  di  utilizzo
degli   impianti   e   delle   reti   della   Societa'    da    parte
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di altre
societa' concessionarie  dei  servizi  di  telecomunicazioni  ad  uso
pubblico,   di   seguito   denominate   "concessionarie",   per    la
determinazione dei relativi corrispettivi correlati ai costi e per le
modalita' di subentro nei rapporti attivi e passivi di cui al comma 1
dell'articolo 3. 
  3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, istituita con regio
decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo
1926, n. 562, e' soppressa a far data dall'entrata  in  vigore  della
convenzione di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro delle partecipazioni statali,  di  concerto  con  il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  presenta  al
Comitato interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE),
sulla  base  di  indicazioni  dell'IRI,  una  proposta  di   delibera
concernente  i  criteri  generali  di  riassetto  del  settore  delle
telecomunicazioni. 
  5. La proposta indica l'assetto e l'organizzazione delle  attivita'
svolte dalle concessionarie in conformita' a criteri  di  omogeneita'
di  funzioni,  di  efficienza  ed  economicita'   di   gestione,   di
trasparenza  nell'articolazione  tra  servizi  in  monopolio   e   in
concorrenza, nel rispetto della normativa  comunitaria  e  garantendo
altresi' il necessario coordinamento dei servizi. 
  6. Il CIPE delibera entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  della
proposta di cui al  comma  4  e  l'IRI,  nei  successivi  centottanta
giorni, provvede alla conseguente attuazione. Qualora la delibera del
CIPE lo richieda, il Ministro delle poste e  delle  telecomunicazioni
emana appositi  atti  aggiuntivi  alle  concessioni  dei  servizi  di
telecomunicazioni  ad  uso  pubblico  in  vigore   e   stipula   atti
integrativi  alle  annesse  convenzioni.  La  delibera  del  CIPE  e'
trasmessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato  della
Repubblica  ai  fini  del  deferimento  alle  competenti  commissioni
parlamentari permanenti.