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LEGGE 28 giugno 2012, n. 92

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (12G0115)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di
           flessibilita' in uscita e tutele del lavoratore 
 
  1.  La  presente  legge  dispone  misure  e  interventi  intesi   a
realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico,  in  grado  di
contribuire alla creazione di occupazione, in quantita'  e  qualita',
alla crescita sociale ed economica e alla  riduzione  permanente  del
tasso di disoccupazione, in particolare: 
    a) favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro piu' stabili e
ribadendo il rilievo  prioritario  del  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato, cosiddetto «contratto dominante», quale  forma  comune
di rapporto di lavoro; 
    b) valorizzando  l'apprendistato  come  modalita'  prevalente  di
ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; 
    c) ridistribuendo in modo piu' equo le tutele dell'impiego, da un
lato contrastando l'uso improprio e  strumentale  degli  elementi  di
flessibilita'  progressivamente   introdotti   nell'ordinamento   con
riguardo   alle   tipologie   contrattuali;   dall'altro    adeguando
contestualmente alle esigenze del mutato contesto di  riferimento  la
disciplina  del  licenziamento,  con  previsione   altresi'   di   un
procedimento giudiziario  specifico  per  accelerare  la  definizione
delle relative controversie; 
    d) rendendo piu' efficiente, coerente  ed  equo  l'assetto  degli
ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di
universalizzazione  e  di  rafforzamento   dell'occupabilita'   delle
persone; 
    e) contrastando usi elusivi di obblighi  contributivi  e  fiscali
degli istituti contrattuali esistenti; 
    f) promuovendo una maggiore inclusione  delle  donne  nella  vita
economica; 
    g) favorendo nuove opportunita' di impiego ovvero di  tutela  del
reddito per i lavoratori ultracinquantenni in  caso  di  perdita  del
posto di lavoro; 
    h) promuovendo modalita' partecipative di  relazioni  industriali
in conformita' agli indirizzi assunti in sede  europea,  al  fine  di
migliorare il processo competitivo delle imprese. 
  2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi  e
delle misure di cui alla presente legge e di  valutarne  gli  effetti
sull'efficienza  del  mercato  del  lavoro,  sull'occupabilita'   dei
cittadini, sulle modalita' di entrata e di  uscita  nell'impiego,  e'
istituito presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
in collaborazione con le altre  istituzioni  competenti,  un  sistema
permanente di monitoraggio  e  valutazione  basato  su  dati  forniti
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del
Sistema statistico nazionale (Sistan). Al sistema concorrono altresi'
le parti sociali attraverso la  partecipazione  delle  organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro
e dei lavoratori. 
  3. Il sistema di cui  al  comma  2  assicura,  con  cadenza  almeno
annuale, rapporti sullo stato di  attuazione  delle  singole  misure,
sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonche'
sul grado di effettivo conseguimento delle finalita' di cui al  comma
1. Il sistema assicura altresi' elementi  conoscitivi  sull'andamento
dell'occupazione   femminile,   rilevando,   in    particolare,    la
corrispondenza dei livelli retributivi al  principio  di  parita'  di
trattamento nonche' sugli effetti determinati  dalle  diverse  misure
sulle dinamiche intergenerazionali. Dagli esiti  del  monitoraggio  e
della valutazione di cui ai commi da 2 a 6 sono desunti elementi  per
l'implementazione ovvero per  eventuali  correzioni  delle  misure  e
degli interventi introdotti dalla presente  legge,  anche  alla  luce
dell'evoluzione   del   quadro   macroeconomico,   degli    andamenti
produttivi, delle  dinamiche  del  mercato  del  lavoro  e,  piu'  in
generale, di quelle sociali. 
  4. Allo scopo  di  assicurare  il  monitoraggio  e  la  valutazione
indipendenti della riforma,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS) e l'ISTAT organizzano delle banche dati informatizzate
anonime, rendendole disponibili, a scopo di  ricerca  scientifica,  a
gruppi di ricerca collegati a universita', enti di ricerca o enti che
hanno anche finalita' di ricerca  italiani  ed  esteri.  I  risultati
delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle  banche  dati  sono
resi pubblici e comunicati al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali. 
  5. Le banche dati di cui al comma 4 contengono i  dati  individuali
anonimi, relativi ad eta', genere,  area  di  residenza,  periodi  di
fruizione degli ammortizzatori sociali con relativa durata ed importi
corrisposti, periodi lavorativi e retribuzione  spettante,  stato  di
disoccupazione,  politiche  attive  e  di  attivazione  ricevute   ed
eventuali altre informazioni utili ai fini dell'analisi di impatto  e
del monitoraggio. 
  6. L'attuazione delle disposizioni dei commi da  1  a  5  non  deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica  ed
e'  effettuata  con  le  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali
previste a legislazione vigente. 
  7. Le disposizioni della presente legge, per  quanto  da  esse  non
espressamente previsto,  costituiscono  principi  e  criteri  per  la
regolazione dei rapporti di lavoro  dei  dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  in
coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2,  del  medesimo
decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui  all'articolo
3 del medesimo decreto legislativo. 
  8. Al fine  dell'applicazione  del  comma  7  il  Ministro  per  la
pubblica   amministrazione   e   la   semplificazione,   sentite   le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei  dipendenti
delle  amministrazioni  pubbliche,  individua  e   definisce,   anche
mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalita' e i tempi  di
armonizzazione  della  disciplina  relativa   ai   dipendenti   delle
amministrazioni pubbliche. 
  9. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il comma 01 e' sostituito dal seguente: 
  «01. Il contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato
costituisce la forma comune di rapporto di lavoro»; 
    b) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Il  requisito  di  cui  al  comma  1  non   e'   richiesto
nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato,  di  durata  non
superiore  a  dodici  mesi,  concluso  fra  un  datore  di  lavoro  o
utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo  di
mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia  nel
caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di  un  contratto
di  somministrazione  a  tempo  determinato  ai  sensi  del  comma  4
dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I
contratti collettivi stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta
a livello interconfederale o di categoria ovvero in via  delegata  ai
livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di  cui  al  precedente
periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi  in
cui l'assunzione a tempo determinato o la  missione  nell'ambito  del
contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito
di  un  processo  organizzativo  determinato  dalle  ragioni  di  cui
all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per  cento  del
totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita' produttiva»; 
    c) all'articolo 1, comma 2, le parole:  «le  ragioni  di  cui  al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni di cui al  comma
1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non
operativita' del requisito della sussistenza di ragioni di  carattere
tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo»; 
    d) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Il contratto a tempo determinato  di  cui  all'articolo  1,
comma 1-bis, non puo' essere oggetto di proroga»; 
    e) all'articolo 5,  comma  2,  le  parole:  «oltre  il  ventesimo
giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il trentesimo  giorno»
e le parole: «oltre  il  trentesimo  giorno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «oltre il cinquantesimo giorno»; 
    f) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il  datore  di  lavoro  ha
l'onere  di  comunicare  al  Centro  per  l'impiego  territorialmente
competente, entro la scadenza del termine inizialmente  fissato,  che
il rapporto continuera' oltre tale  termine,  indicando  altresi'  la
durata della prosecuzione. Le modalita' di comunicazione sono fissate
con decreto di natura non regolamentare del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali da adottare  entro  un  mese  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione»; 
    g) all'articolo 5,  comma  3,  le  parole:  «dieci  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta  giorni»  e  le  parole:  «venti
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»; 
    h) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
periodi: «I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma  1-bis,
possono prevedere,  stabilendone  le  condizioni,  la  riduzione  dei
predetti periodi, rispettivamente,  fino  a  venti  giorni  e  trenta
giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito  di
un  processo  organizzativo  determinato:  dall'avvio  di  una  nuova
attivita'; dal lancio di un prodotto o  di  un  servizio  innovativo;
dall'implementazione di un rilevante cambiamento  tecnologico;  dalla
fase  supplementare  di  un  significativo  progetto  di  ricerca   e
sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In
mancanza di un intervento della contrattazione collettiva,  ai  sensi
del precedente periodo, il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,  sentite  le  organizzazioni  sindacali   dei
lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative  sul  piano  nazionale,  provvede  a  individuare  le
specifiche condizioni  in  cui,  ai  sensi  del  periodo  precedente,
operano le riduzioni ivi previste. I termini ridotti di cui al  primo
periodo trovano applicazione per le attivita' di cui al comma 4-ter e
in ogni altro caso previsto dai  contratti  collettivi  stipulati  ad
ogni livello dalle  organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative sul piano nazionale»; 
    i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo  sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «;  ai  fini  del  computo  del  periodo
massimo di trentasei mesi si tiene  altresi'  conto  dei  periodi  di
missione  aventi  ad  oggetto  mansioni  equivalenti,  svolti  fra  i
medesimi soggetti, ai sensi  del  comma  1-bis  dell'articolo  1  del
presente  decreto  e  del  comma  4  dell'articolo  20  del   decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  e  successive  modificazioni,
inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato». 
  10.  Al  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole
da: «in deroga» fino a: «ma»; 
    b) al comma 4 dell'articolo 20, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente: «E' fatta salva la previsione  di  cui  al  comma  1-bis
dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368»; 
    c) all'articolo 23, il comma 2 e' abrogato. 
  11. All'articolo 32, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n.  183,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a)  ai  licenziamenti  che  presuppongono  la  risoluzione  di
questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro  ovvero
alla nullita' del termine apposto al contratto di  lavoro,  ai  sensi
degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001,  n.
368, e successive modificazioni. Laddove si  faccia  questione  della
nullita' del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo
comma del predetto articolo  6,  che  decorre  dalla  cessazione  del
medesimo contratto,  e'  fissato  in  centoventi  giorni,  mentre  il
termine di cui al  primo  periodo  del  secondo  comma  del  medesimo
articolo 6 e' fissato in centottanta giorni»; 
    b) la lettera d) e' abrogata. 
  12. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32
della legge 4 novembre 2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 del
presente articolo, si  applicano  in  relazione  alle  cessazioni  di
contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio
2013. 
  13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81. 
  14. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, sono abrogati. 
  15. Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al  31  dicembre
2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai  sensi  del
comma 14, nella  formulazione  vigente  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  16. All'articolo 2 del testo unico dell'apprendistato,  di  cui  al
decreto legislativo 14 settembre 2011,  n.  167,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
      «a-bis) previsione di  una  durata  minima  del  contratto  non
inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  4,
comma 5»; 
    b) al comma 1, lettera m), primo periodo, le  parole:  «2118  del
codice civile» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «2118  del  codice
civile; nel periodo di preavviso continua a trovare  applicazione  la
disciplina del contratto di apprendistato»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il numero complessivo di apprendisti che un  datore  di  lavoro
puo' assumere, direttamente o indirettamente  per  il  tramite  delle
agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo  20  del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e   successive
modificazioni, non puo' superare il rapporto di 3 a 2  rispetto  alle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo
datore di lavoro; tale rapporto non puo' superare il  100  per  cento
per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore
a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la possibilita'  di  assumere
in somministrazione apprendisti con contratto di  somministrazione  a
tempo determinato di  cui  all'articolo  20,  comma  4,  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di  lavoro  che  non
abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati,
o che comunque ne abbia in numero  inferiore  a  tre,  puo'  assumere
apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui  al
presente comma non si applicano alle imprese artigiane per  le  quali
trovano applicazione le disposizioni  di  cui  all'articolo  4  della
legge 8 agosto 1985, n. 443»; 
    d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. L'assunzione  di  nuovi  apprendisti  e'  subordinata  alla
prosecuzione del  rapporto  di  lavoro  al  termine  del  periodo  di
apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione,  di
almeno il 50 per cento  degli  apprendisti  dipendenti  dallo  stesso
datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi
i rapporti cessati per recesso  durante  il  periodo  di  prova,  per
dimissioni o per licenziamento per  giusta  causa.  Qualora  non  sia
rispettata la predetta percentuale, e' consentita l'assunzione di  un
ulteriore apprendista rispetto a quelli gia' confermati, ovvero di un
apprendista in caso di  totale  mancata  conferma  degli  apprendisti
pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al
presente  comma  sono  considerati  lavoratori  subordinati  a  tempo
indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin
dalla data di costituzione del rapporto. 
  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si  applicano  nei
confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro  dipendenze  un
numero di lavoratori inferiore a dieci unita'». 
  17. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di
cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: «per
le   figure   professionali   dell'artigianato   individuate    dalla
contrattazione  collettiva  di  riferimento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per i  profili  professionali  caratterizzanti  la  figura
dell'artigiano  individuati  dalla   contrattazione   collettiva   di
riferimento». 
  17-bis. Al comma 3 dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo  la  lettera
i-bis) e' aggiunta la seguente: 
  "i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte
del somministratore di uno o piu' lavoratori assunti con contratto di
apprendistato". 
  18. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre  2011,
n. 167, come sostituito  dal  comma  16,  lettera  c),  del  presente
articolo, si applica esclusivamente con riferimento  alle  assunzioni
con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Alle  assunzioni  con  decorrenza
anteriore alla predetta data continua  ad  applicarsi  l'articolo  2,
comma 3, del predetto testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.
167 del 2011, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della presente legge. 
  19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 MARZO 2014, N.  34,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MAGGIO 2014, N. 78. (9) 
  20. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 7, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis) condizioni e modalita'  che  consentono  al  lavoratore  di
richiedere  l'eliminazione  ovvero   la   modifica   delle   clausole
flessibili e delle clausole elastiche stabilite ai sensi del presente
comma»; 
    b) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Ferme
restando le ulteriori condizioni individuate dai contratti collettivi
ai sensi del comma 7, al lavoratore che si trovi nelle condizioni  di
cui all'articolo 12-bis del presente decreto ovvero in quelle di  cui
all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300,  e'
riconosciuta la facolta' di revocare il predetto consenso». 
  21.  Al  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 34: 
      1) al comma 1, le parole:  «ai  sensi  dell'articolo  37»  sono
soppresse; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni  caso  essere
concluso con soggetti con piu' di cinquantacinque anni di eta' e  con
soggetti con meno di ventiquattro anni di  eta',  fermo  restando  in
tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte  entro
il venticinquesimo anno di eta'»; 
    b) all'articolo 35 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis. Prima dell'inizio della  prestazione  lavorativa  o  di  un
ciclo integrato di prestazioni  di  durata  non  superiore  a  trenta
giorni, il datore di lavoro e' tenuto a  comunicarne  la  durata  con
modalita'  semplificate  alla  Direzione  territoriale   del   lavoro
competente per territorio, mediante sms,  o  posta  elettronica.  Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e  la  semplificazione,  possono  essere  individuate
modalita'  applicative  della  disposizione  di  cui  al   precedente
periodo, nonche' ulteriori modalita'  di  comunicazione  in  funzione
dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi
di cui al presente comma si applica  la  sanzione  amministrativa  da
euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per  cui  e'
stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo  23  aprile  2004,  n.
124»; 
    c) l'articolo 37 e' abrogato. 
  22. I contratti di lavoro intermittente gia' sottoscritti alla data
di entrata in vigore della presente legge, che non siano  compatibili
con le disposizioni di cui al comma 21, cessano di  produrre  effetti
al 1° gennaio 2014. 
  23.  Al  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 dell'articolo 61 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ferma restando la disciplina degli agenti e  rappresentanti  di
commercio, i rapporti di  collaborazione  coordinata  e  continuativa
prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione,  di  cui
all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura  civile,  devono
essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati  dal
committente e gestiti autonomamente dal  collaboratore.  Il  progetto
deve essere  funzionalmente  collegato  a  un  determinato  risultato
finale e non puo' consistere in una mera riproposizione  dell'oggetto
sociale  del  committente,  avuto  riguardo  al   coordinamento   con
l'organizzazione  del  committente  e  indipendentemente  dal   tempo
impiegato per l'esecuzione dell'attivita' lavorativa. Il progetto non
puo' comportare lo  svolgimento  di  compiti  meramente  esecutivi  o
ripetitivi, che possono essere individuati dai  contratti  collettivi
stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale»; 
    b) al comma 1 dell'articolo 62, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: 
      «b)  descrizione  del  progetto,  con  individuazione  del  suo
contenuto caratterizzante e  del  risultato  finale  che  si  intende
conseguire»; 
    c) l'articolo 63 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  63  (Corrispettivo)  -  1.  Il   compenso   corrisposto   ai
collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla  quantita'  e
alla qualita' del lavoro eseguito e, in relazione a cio' nonche' alla
particolare natura della prestazione e del contratto che  la  regola,
non puo' essere inferiore ai minimi stabiliti in modo  specifico  per
ciascun settore di attivita', eventualmente articolati per i relativi
profili professionali tipici e in ogni caso  sulla  base  dei  minimi
salariali applicati nel settore medesimo alle  mansioni  equiparabili
svolte  dai  lavoratori   subordinati,   dai   contratti   collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e  dei
datori di lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero,  su  loro
delega, ai livelli decentrati. 
  2. In assenza di contrattazione collettiva specifica,  il  compenso
non  puo'  essere  inferiore,  a  parita'  di  estensione   temporale
dell'attivita' oggetto della prestazione,  alle  retribuzioni  minime
previste dai contratti collettivi nazionali  di  categoria  applicati
nel settore di riferimento alle figure professionali il  cui  profilo
di competenza e di esperienza sia analogo a quello del  collaboratore
a progetto»; 
    d) al comma 1 dell'articolo 67, le parole:  «o  del  programma  o
della fase di esso» sono soppresse; 
    e) il comma 2 dell'articolo 67 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine  per
giusta causa. Il  committente  puo'  altresi'  recedere  prima  della
scadenza del  termine  qualora  siano  emersi  oggettivi  profili  di
inidoneita'  professionale  del   collaboratore   tali   da   rendere
impossibile la realizzazione  del  progetto.  Il  collaboratore  puo'
recedere prima della scadenza del  termine,  dandone  preavviso,  nel
caso in cui tale facolta' sia prevista nel contratto  individuale  di
lavoro»; 
    f) all'articolo 68, comma 1, e all'articolo 69, commi 1 e  3,  le
parole: «, programma di lavoro o fase di esso» sono soppresse; 
    g) al comma 2 dell'articolo 69 e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Salvo prova contraria a carico del committente, i  rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, anche a  progetto,  sono
considerati  rapporti  di  lavoro  subordinato  sin  dalla  data   di
costituzione  del  rapporto,  nel  caso  in   cui   l'attivita'   del
collaboratore sia svolta con modalita' analoghe a quella  svolta  dai
lavoratori  dipendenti  dell'impresa  committente,  fatte  salve   le
prestazioni  di   elevata   professionalita'   che   possono   essere
individuate dai contratti collettivi stipulati  dalle  organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale». 
  24. L'articolo 69, comma 1, del decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276, si interpreta nel senso  che  l'individuazione  di  uno
specifico progetto costituisce elemento essenziale di  validita'  del
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza
determina la costituzione di un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato. 
  25. Le disposizioni di cui  ai  commi  23  e  24  si  applicano  ai
contratti di collaborazione stipulati successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276, dopo l'articolo 69 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro
autonomo). - 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di
posizione fiscale ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  sono
considerate, salvo che sia  fornita  prova  contraria  da  parte  del
committente, rapporti di collaborazione  coordinata  e  continuativa,
qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: 
    a) che la collaborazione con il medesimo  committente  abbia  una
durata  complessiva  superiore  a  otto  mesi  annui  per  due   anni
consecutivi; 
    b) che il corrispettivo derivante da tale  collaborazione,  anche
se  fatturato  a  piu'  soggetti  riconducibili  al  medesimo  centro
d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80  per  cento  dei
corrispettivi  annui  complessivamente  percepiti  dal  collaboratore
nell'arco di due anni solari consecutivi; 
    c) che il collaboratore  disponga  di  una  postazione  fissa  di
lavoro presso una delle sedi del committente. 
  2.  La  presunzione  di  cui  al  comma  1  non  opera  qualora  la
prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: 
    a)  sia  connotata  da  competenze  teoriche  di  grado   elevato
acquisite attraverso  significativi  percorsi  formativi,  ovvero  da
capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti  esperienze
maturate nell'esercizio concreto di attivita'; 
    b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da  lavoro
autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo  imponibile  ai
fini del versamento dei contributi previdenziali di cui  all'articolo
1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. 
  3. La presunzione  di  cui  al  comma  1  non  opera  altresi'  con
riferimento alle  prestazioni  lavorative  svolte  nell'esercizio  di
attivita'  professionali  per   le   quali   l'ordinamento   richiede
l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri,
albi, ruoli o elenchi professionali  qualificati  e  detta  specifici
requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita' si
provvede con decreto del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da emanare, in fase di prima applicazione,  entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,  sentite
le parti sociali. 
  4. La presunzione di cui al  comma  1,  che  determina  l'integrale
applicazione della disciplina di cui al presente capo,  ivi  compresa
la disposizione dell'articolo 69, comma 1,  si  applica  ai  rapporti
instaurati successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data,  al  fine
di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni  si
applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione. 
  5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si  configura
come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi
derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS
ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
335, sono a carico per due terzi del committente e per un  terzo  del
collaboratore, il quale,  nel  caso  in  cui  la  legge  gli  imponga
l'assolvimento dei relativi obblighi di  pagamento,  ha  il  relativo
diritto di rivalsa nei confronti del committente». 
  27. La disposizione concernente le  professioni  intellettuali  per
l'esercizio  delle  quali  e'   necessaria   l'iscrizione   in   albi
professionali, di cui al primo periodo del comma 3  dell'articolo  61
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta  nel
senso che l'esclusione dal campo  di  applicazione  del  capo  I  del
titolo VII del  medesimo  decreto  riguarda  le  sole  collaborazioni
coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile
alle attivita'  professionali  intellettuali  per  l'esercizio  delle
quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi  professionali.  In
caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi  professionali
non e' circostanza idonea di per se' a determinare  l'esclusione  dal
campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII. 
  28. All'articolo 2549 del codice civile e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma: 
    «Qualora  l'apporto  dell'associato   consista   anche   in   una
prestazione di lavoro, il numero degli  associati  impegnati  in  una
medesima attivita' non puo' essere superiore a tre, indipendentemente
dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel  caso  in  cui
gli associati siano legati all'associante da rapporto  coniugale,  di
parentela entro il terzo grado o di affinita' entro  il  secondo.  In
caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il  rapporto
con tutti  gli  associati  il  cui  apporto  consiste  anche  in  una
prestazione di lavoro si considera  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato. 
    Le disposizioni  di  cui  al  secondo  comma  non  si  applicano,
limitatamente alle  imprese  a  scopo  mutualistico,  agli  associati
individuati  mediante  elezione  dall'organo   assembleare   di   cui
all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato  dagli  organismi
di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
276, e successive modificazioni, nonche' in relazione al rapporto fra
produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione
di registrazioni sonore, audiovisive o di  sequenze  di  immagini  in
movimento». 
  29. Sono fatti salvi, fino alla loro  cessazione,  i  contratti  in
essere che, alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,
siano stati certificati ai sensi degli articoli  75  e  seguenti  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
  30. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81. 
  31. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
276, il comma 2 e' abrogato. 
  32.  Al  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  70  (Definizione  e  campo  di  applicazione).  -   1.   Per
prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di
natura meramente occasionale che non  danno  luogo,  con  riferimento
alla totalita' dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel
corso di un anno solare,  annualmente  rivalutati  sulla  base  della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo  per  le  famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo
restando il limite complessivo di 5.000 euro nel  corso  di  un  anno
solare, nei confronti  dei  committenti  imprenditori  commerciali  o
professionisti, le attivita' lavorative  di  cui  al  presente  comma
possono essere svolte a favore di  ciascun  singolo  committente  per
compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai  sensi
del presente comma. Per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio
possono essere altresi' rese, in tutti i settori produttivi, compresi
gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal  comma  3  e  nel
limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo  per  anno  solare,  da
percettori di prestazioni integrative del salario o  di  sostegno  al
reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla  contribuzione  figurativa
relativa alle prestazioni integrative del salario o  di  sostegno  al
reddito gli accrediti contributivi  derivanti  dalle  prestazioni  di
lavoro accessorio. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura: 
    a)  alle  attivita'  lavorative  di   natura   occasionale   rese
nell'ambito  delle  attivita'  agricole   di   carattere   stagionale
effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di
eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un  istituto
scolastico di qualsiasi  ordine  e  grado,  compatibilmente  con  gli
impegni  scolastici,  ovvero  in  qualunque  periodo   dell'anno   se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'; 
    b) alle attivita' agricole svolte a favore  di  soggetti  di  cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte  da
soggetti iscritti l'anno  precedente  negli  elenchi  anagrafici  dei
lavoratori agricoli. 
  3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio  da  parte  di  un
committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli  previsti
dalla vigente disciplina in materia di contenimento  delle  spese  di
personale e, ove previsto, dal patto di stabilita' interno. 
  4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di  cui
all'articolo 72 sono  computati  ai  fini  della  determinazione  del
reddito necessario per il rilascio  o  il  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno»; 
    b) all'articolo 72, comma 1, dopo le parole:  «carnet  di  buoni»
sono  inserite  le  seguenti:  «orari,  numerati  progressivamente  e
datati,» e dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono  aggiunte
le  seguenti:  «,  tenuto  conto  delle  risultanze  istruttorie  del
confronto con le parti sociali»; 
    c) all'articolo 72, comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «La  percentuale  relativa  al  versamento  dei  contributi
previdenziali e' rideterminata con decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  in   funzione   degli   incrementi   delle   aliquote
contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS». 
  33. Resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente  disciplina,  dei
buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di  cui  all'articolo  72
del decreto legislativo n. 276 del 2003, gia' richiesti alla data  di
entrata in vigore della presente legge e comunque  non  oltre  il  31
maggio 2013. 
  34. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234. 
  35. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234. 
  36. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234. 
  37. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n.  604,
e' sostituito dal seguente: 
  «2.  La  comunicazione  del   licenziamento   deve   contenere   la
specificazione dei motivi che lo hanno determinato». 
  38. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni,  la  parola:  «duecentosettanta»  e'
sostituita dalla seguente: «centottanta». 
  39. Il termine di cui all'articolo 6, secondo comma, primo periodo,
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 38  del
presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti  intimati
dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 
  40. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 7. - 1. Ferma  l'applicabilita',  per  il  licenziamento  per
giusta causa e per giustificato motivo  soggettivo,  dell'articolo  7
della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente
legge, qualora disposto da un datore di  lavoro  avente  i  requisiti
dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo  comma,  della  legge  20
maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni,  deve   essere
preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di  lavoro  alla
Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta
la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. 
  2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro  deve
dichiarare l'intenzione di  procedere  al  licenziamento  per  motivo
oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo  nonche'  le
eventuali misure di assistenza  alla  ricollocazione  del  lavoratore
interessato. 
  3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette  la  convocazione
al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio  di  sette
giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge  dinanzi
alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410
del codice di procedura civile. 
  4. La comunicazione contenente l'invito  si  considera  validamente
effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore  indicato
nel contratto di lavoro o ad altro domicilio  formalmente  comunicato
dal  lavoratore  al  datore  di  lavoro,  ovvero  e'  consegnata   al
lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. 
  5. Le  parti  possono  essere  assistite  dalle  organizzazioni  di
rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da  un
componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori,  ovvero  da
un avvocato o un consulente del lavoro. 
  6. La procedura di cui al presente articolo, durante  la  quale  le
parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma
3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso,  si
conclude  entro  venti  giorni  dal  momento  in  cui  la   Direzione
territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per  l'incontro,
fatta salva  l'ipotesi  in  cui  le  parti,  di  comune  avviso,  non
ritengano di proseguire la discussione finalizzata al  raggiungimento
di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque,
decorso il termine di cui al  comma  3,  il  datore  di  lavoro  puo'
comunicare il licenziamento al lavoratore. 
  7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede  la  risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le  disposizioni  in
materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e  puo'  essere
previsto, al  fine  di  favorirne  la  ricollocazione  professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276. 
  8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile  anche  dal
verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e
dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa,  e'  valutato  dal
giudice per la determinazione  dell'indennita'  risarcitoria  di  cui
all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92
del codice di procedura civile. 
  9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore  a
presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura puo'  essere
sospesa per un massimo di quindici giorni». 
  41.  Il   licenziamento   intimato   all'esito   del   procedimento
disciplinare di cui all'articolo 7 della legge  20  maggio  1970,  n.
300, oppure all'esito del procedimento di cui  all'articolo  7  della
legge 15 luglio 1966, n.  604,  come  sostituito  dal  comma  40  del
presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con
cui il procedimento medesimo  e'  stato  avviato,  salvo  l'eventuale
diritto del  lavoratore  al  preavviso  o  alla  relativa  indennita'
sostitutiva; e' fatto  salvo,  in  ogni  caso,  l'effetto  sospensivo
disposto dalle norme del testo unico delle  disposizioni  legislative
in materia di tutela della maternita' e della paternita', di  cui  al
decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151.  Gli  effetti  rimangono
altresi' sospesi in  caso  di  impedimento  derivante  da  infortunio
occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza
della procedura si considera come preavviso lavorato. 
  42. All'articolo 18 della  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Tutela   del
lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»; 
    b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti: 
  «Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullita'  del
licenziamento perche' discriminatorio ai sensi dell'articolo 3  della
legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero  intimato  in  concomitanza  col
matrimonio  ai  sensi  dell'articolo  35  del   codice   delle   pari
opportunita' tra uomo e donna,  di  cui  al  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento  di
cui all'articolo 54, commi 1,  6,  7  e  9,  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno  della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001,  n.   151,   e   successive   modificazioni,   ovvero   perche'
riconducibile ad altri  casi  di  nullita'  previsti  dalla  legge  o
determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo
1345 del codice civile, ordina al datore di  lavoro,  imprenditore  o
non imprenditore, la  reintegrazione  del  lavoratore  nel  posto  di
lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale  che
sia il numero dei  dipendenti  occupati  dal  datore  di  lavoro.  La
presente disposizione  si  applica  anche  ai  dirigenti.  A  seguito
dell'ordine di reintegrazione,  il  rapporto  di  lavoro  si  intende
risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro  trenta
giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in  cui  abbia
richiesto l'indennita' di cui al terzo comma del  presente  articolo.
Il  regime  di  cui  al  presente  articolo  si  applica   anche   al
licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale. 
  Il giudice, con  la  sentenza  di  cui  al  primo  comma,  condanna
altresi' il datore di lavoro al risarcimento  del  danno  subito  dal
lavoratore per  il  licenziamento  di  cui  sia  stata  accertata  la
nullita', stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata  all'ultima
retribuzione globale di fatto maturata dal giorno  del  licenziamento
sino  a  quello   dell'effettiva   reintegrazione,   dedotto   quanto
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di  altre
attivita' lavorative. In ogni caso la  misura  del  risarcimento  non
potra'  essere  inferiore  a  cinque  mensilita'  della  retribuzione
globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato inoltre,  per  il
medesimo  periodo,  al  versamento  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali. 
  Fermo restando il diritto al risarcimento del danno  come  previsto
al secondo comma, al lavoratore e' data la facolta'  di  chiedere  al
datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel  posto  di
lavoro,  un'indennita'  pari  a   quindici   mensilita'   dell'ultima
retribuzione  globale  di  fatto,  la  cui  richiesta  determina   la
risoluzione del rapporto di lavoro,  e  che  non  e'  assoggettata  a
contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita' deve essere
effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della
sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a  riprendere  servizio,
se anteriore alla predetta comunicazione. 
  Il giudice, nelle ipotesi in cui  accerta  che  non  ricorrono  gli
estremi del giustificato  motivo  soggettivo  o  della  giusta  causa
addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto  contestato
ovvero perche' il fatto rientra tra  le  condotte  punibili  con  una
sanzione conservativa  sulla  base  delle  previsioni  dei  contratti
collettivi ovvero dei codici  disciplinari  applicabili,  annulla  il
licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione  nel
posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennita'
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione,
dedotto  quanto  il  lavoratore  ha   percepito,   nel   periodo   di
estromissione, per lo  svolgimento  di  altre  attivita'  lavorative,
nonche' quanto avrebbe potuto  percepire  dedicandosi  con  diligenza
alla ricerca di  una  nuova  occupazione.  In  ogni  caso  la  misura
dell'indennita' risarcitoria  non  puo'  essere  superiore  a  dodici
mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore  di  lavoro
e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dal  giorno  del  licenziamento  fino  a  quello  della
effettiva reintegrazione, maggiorati  degli  interessi  nella  misura
legale  senza  applicazione  di  sanzioni  per  omessa  o   ritardata
contribuzione, per un  importo  pari  al  differenziale  contributivo
esistente  tra  la  contribuzione  che  sarebbe  stata  maturata  nel
rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo  licenziamento  e  quella
accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento  di  altre
attivita' lavorative. In  quest'ultimo  caso,  qualora  i  contributi
afferiscano ad  altra  gestione  previdenziale,  essi  sono  imputati
d'ufficio  alla  gestione  corrispondente  all'attivita'   lavorativa
svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi  al
datore  di  lavoro.  A  seguito  dell'ordine  di  reintegrazione,  il
rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non  abbia
ripreso servizio  entro  trenta  giorni  dall'invito  del  datore  di
lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' sostitutiva
della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma. 
  Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta  che  non  ricorrono
gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della  giusta  causa
addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di  lavoro
con effetto dalla data del licenziamento  e  condanna  il  datore  di
lavoro al pagamento  di  un'indennita'  risarcitoria  onnicomprensiva
determinata tra un minimo di dodici  e  un  massimo  di  ventiquattro
mensilita' dell'ultima retribuzione globale di  fatto,  in  relazione
all'anzianita'  del  lavoratore  e  tenuto  conto  del   numero   dei
dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita'  economica,  del
comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di  specifica
motivazione a tale riguardo. 
  Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace  per
violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2,  comma
2, della legge 15 luglio 1966, n. 604,  e  successive  modificazioni,
della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge,  o  della
procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni, si applica  il  regime  di  cui  al  quinto
comma,  ma  con   attribuzione   al   lavoratore   di   un'indennita'
risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla  gravita'
della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro,
tra un minimo di sei e un massimo di  dodici  mensilita'  dell'ultima
retribuzione globale di fatto, con onere di specifica  motivazione  a
tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base  della  domanda  del
lavoratore, accerti che vi e' anche un difetto di giustificazione del
licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal
presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo. 
  Il giudice applica la medesima disciplina di cui  al  quarto  comma
del presente articolo nell'ipotesi  in  cui  accerti  il  difetto  di
giustificazione del licenziamento  intimato,  anche  ai  sensi  degli
articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
per motivo oggettivo consistente nell'inidoneita' fisica  o  psichica
del lavoratore, ovvero che il  licenziamento  e'  stato  intimato  in
violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Puo'
altresi' applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti
la manifesta insussistenza del fatto posto a base  del  licenziamento
per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta
che non ricorrono gli estremi del predetto  giustificato  motivo,  il
giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale  ultimo
caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennita' tra  il
minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al
quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la  ricerca
di una nuova occupazione e del comportamento delle parti  nell'ambito
della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,  n.
604, e successive modificazioni. Qualora,  nel  corso  del  giudizio,
sulla base della domanda formulata dal lavoratore,  il  licenziamento
risulti  determinato  da  ragioni  discriminatorie  o   disciplinari,
trovano  applicazione  le  relative  tutele  previste  dal   presente
articolo. 
  Le disposizioni dei commi dal quarto al  settimo  si  applicano  al
datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore,  che  in  ciascuna
sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale  ha
avuto luogo il licenziamento  occupa  alle  sue  dipendenze  piu'  di
quindici lavoratori o piu' di cinque se  si  tratta  di  imprenditore
agricolo,  nonche'  al  datore  di   lavoro,   imprenditore   o   non
imprenditore, che nell'ambito dello  stesso  comune  occupa  piu'  di
quindici dipendenti e all'impresa agricola che  nel  medesimo  ambito
territoriale occupa piu' di  cinque  dipendenti,  anche  se  ciascuna
unita' produttiva,  singolarmente  considerata,  non  raggiunge  tali
limiti, e in ogni caso  al  datore  di  lavoro,  imprenditore  e  non
imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti. 
  Ai fini del computo del numero dei  dipendenti  di  cui  all'ottavo
comma si tiene conto dei lavoratori assunti  con  contratto  a  tempo
indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente  svolto,
tenendo  conto,  a  tale  proposito,  che  il  computo  delle  unita'
lavorative fa riferimento all'orario  previsto  dalla  contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i  parenti  del
datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e  in  linea
collaterale. Il computo dei limiti occupazionali  di  cui  all'ottavo
comma non incide su  norme  o  istituti  che  prevedono  agevolazioni
finanziarie o creditizie. 
  Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche' effettuata  entro
il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro
dell'impugnazione del medesimo, il  rapporto  di  lavoro  si  intende
ripristinato  senza  soluzione  di  continuita',  con   diritto   del
lavoratore alla retribuzione maturata  nel  periodo  precedente  alla
revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal
presente articolo»; 
    c) all'ultimo comma, le parole: «al quarto comma» sono sostituite
dalle seguenti: «all'undicesimo comma». 
  43. All'articolo 30, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.  183,
e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «L'inosservanza  delle
disposizioni di cui al precedente periodo, in materia  di  limiti  al
sindacato di  merito  sulle  valutazioni  tecniche,  organizzative  e
produttive che competono al datore di lavoro, costituisce  motivo  di
impugnazione per violazione di norme di diritto». 
  44. All'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, al
secondo periodo, la parola:  «Contestualmente»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi». 
  45. All'articolo 4, comma 12, della legge 23 luglio 1991,  n.  223,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali vizi  della
comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono  essere
sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo». 
  46. All'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il  comma  3
e' sostituito dal seguente: 
  «3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza  della
forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo
18, primo comma, della legge 20 maggio 1970,  n.  300,  e  successive
modificazioni. In  caso  di  violazione  delle  procedure  richiamate
all'articolo 4, comma 12, si  applica  il  regime  di  cui  al  terzo
periodo del settimo comma  del  predetto  articolo  18.  In  caso  di
violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica  il
regime di cui al quarto comma  del  medesimo  articolo  18.  Ai  fini
dell'impugnazione del licenziamento si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604,  e  successive
modificazioni». 
  47. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,  COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
  48. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,  COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
  49. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,  COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
  50. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,  COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
  51. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,  COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
  52. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,  COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
  53. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,  COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
  54. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,  COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
  55. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,  COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
  56. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,  COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
  57. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,  COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
  58. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,  COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
  59. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,  COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
  60. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,  COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
  61. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,  COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
  62. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,  COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
  63. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,  COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
  64. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,  COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
  65. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,  COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
  66. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,  COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
  67. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,  COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
  68. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,  COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
  69. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,  COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla L.
16 maggio 2014, n. 78, ha disposto (con l'art. 2-bis,  comma  1)  che
"Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai  rapporti
di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti  gia'  prodotti  dalle
disposizioni introdotte dal presente decreto".