DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 86 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate  ai  sensi
della disciplina vigente, che non  possono  essere  ricondotte  a  un
progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia  fino  alla  loro
scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata  in
vigore del presente  provvedimento.  Termini  diversi,  comunque  non
superiori al 24  ottobre  2005,  di  efficacia  delle  collaborazioni
coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente
potranno  essere  stabiliti  nell'ambito  di  accordi  sindacali   di
transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati  in
sede   aziendale   con   le   istanze   aziendali    dei    sindacati
comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale. (11) 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92. 
  3. In relazione agli  effetti  derivanti  dalla  abrogazione  delle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11  della  legge  24  giugno
1997, n. 196, le  clausole  dei  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della
medesima legge e vigenti alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, mantengono, in via transitoria e salve  diverse  intese,  la
loro efficacia fino alla data di scadenza  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro, con esclusivo  riferimento  alla  determinazione
per via contrattuale  delle  esigenze  di  carattere  temporaneo  che
consentono la somministrazione di lavoro a termine. Le  clausole  dei
contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro   stipulate   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, vigenti
alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  mantengono  la
loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o
recesso unilaterale. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno
1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del  codice
civile si intendono riferiti alla disciplina  della  somministrazione
prevista dal presente decreto. 
  5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo  17,  comma  1,
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito  dall'articolo  3
della legge 30 giugno 2000, n.  186,  i  riferimenti  che  lo  stesso
articolo 17 fa alla legge  24  giugno  1997,  n.  196,  si  intendono
riferiti alla disciplina della somministrazione di cui alla normativa
vigente. 
  6. Per le societa' di somministrazione, intermediazione, ricerca  e
selezione   del   personale,   ricollocamento   professionale    gia'
autorizzate ai sensi della normativa previgente opera una  disciplina
transitoria e di raccordo definita con apposito decreto del  Ministro
del lavoro e  delle  politiche  sociali  entro  trenta  giorni  dalla
entrata in vigore del presente decreto. In  attesa  della  disciplina
transitoria restano in vigore le norme di legge e regolamento vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
  7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis
del decreto legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito  a  tutte
le imprese di somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato. 
  8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca  le  organizzazioni
sindacali   maggiormente   rappresentative   dei   dipendenti   delle
amministrazioni pubbliche per esaminare i profili  di  armonizzazione
conseguenti alla entrata in vigore del presente  decreto  legislativo
entro sei mesi anche  ai  fini  della  eventuale  predisposizione  di
provvedimenti legislativi in materia. 
  9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti  delle
pubbliche amministrazioni cui la  disciplina  della  somministrazione
trova applicazione solo per quanto attiene alla  somministrazione  di
lavoro a tempo determinato.  La  vigente  disciplina  in  materia  di
contratti  di  formazione  e  lavoro,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 59, comma  3,  trova  applicazione  esclusivamente  nei
confronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni  amministrative
di cui  all'articolo  19  si  applicano  anche  nei  confronti  della
pubblica amministrazione. 
  10. All'articolo 3, comma 8,  del  decreto  legislativo  14  agosto
1996, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      "b)  chiede   alle   imprese   esecutrici   una   dichiarazione
dell'organico  medio  annuo,  distinto  per  qualifica,  nonche'  una
dichiarazione  relativa  al  contratto  collettivo  stipulato   dalle
organizzazioni  sindacali  comparativamente   piu'   rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti;"; 
    b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti: 
      "b-bis) chiede un certificato di regolarita' contributiva. Tale
certificato puo' essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL,
per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali
stipulano una apposita convenzione con i predetti  istituti  al  fine
del rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva; 
      b-ter)   trasmette   all'amministrazione    concedente    prima
dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso  di  costruire  o  della
denuncia  di  inizio  di  attivita',  il  nominativo  delle   imprese
esecutrici dei lavori unitamente  alla  documentazione  di  cui  alle
lettere b) e 
  b-bis).  In  assenza   della   certificazione   della   regolarita'
contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei
lavori, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.". 
  10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore
edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di  cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.
608, e successive modificazioni, il giorno antecedente  a  quello  di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante  documentazione  avente
data certa. 
  10-ter. La violazione degli obblighi di  cui  al  comma  10-bis  e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui  all'articolo
19, comma 3. 
  11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto  legislativo
19  dicembre  2002,  n.  297,  della  disciplina  dei  compiti  della
commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 5 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, non  si  intende  riferita  alle  regioni  a
statuto speciale per le quali  non  sia  effettivamente  avvenuto  il
trasferimento delle funzioni  in  materia  di  lavoro  ai  sensi  del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. 
  12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34,  comma  2,  di
cui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII  hanno
carattere sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data  di  entrata
in vigore, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  procede,
sulla base delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo  17,  a
una verifica con  le  organizzazioni  sindacali,  dei  datori  e  dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul  piano
nazionale degli effetti delle disposizioni in  esso  contenute  e  ne
riferisce al Parlamento entro tre  mesi  ai  fini  della  valutazione
della sua ulteriore vigenza. 
  13. Entro i cinque giorni successivi alla  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali
convoca le associazioni dei datori di  lavoro  e  dei  prestatori  di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale  al
fine di verificare la possibilita' di affidare a uno o  piu'  accordi
interconfederali la  gestione  della  messa  a  regime  del  presente
decreto,  anche  con  riferimento  al  regime  transitorio   e   alla
attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva. 
  ((13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni, che prevedano
servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi  amministrativi,
con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  h),  del
presente decreto ovvero  con  fondi  sanitari  e  casse  aventi  fine
assistenziale di  cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e all'articolo 51, comma 2,  lettera  a),  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
in considerazione della  rilevanza  delle  finalita'  perseguite  dai
soggetti  convenzionati,  e'  autorizzato  al  trattamento  dei  dati
connessi all'attuazione delle convenzioni  nonche'  a  trasferire  ai
predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi  e  di
servizio  di  cui  dispone,  necessari  per  la  realizzazione  delle
finalita' istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano
i lavoratori e i datori di lavoro, in applicazione degli articoli  13
e 14 del regolamento (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016)). 
  14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti  derivanti  dalle
misure del presente decreto, comunicando i risultati al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze, anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.  468,
e  successive  modificazioni,  ovvero  delle  misure  correttive   da
assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera  i-quater  della
medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario alla
adozione  dei  predetti  provvedimenti  correttivi,  alle   eventuali
eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si
provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  degli
interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1,  comma  7,
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare. 
    Dato a Roma, addi' 10 settembre 2003 
                               CIAMPI 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
                Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                     Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita' 
                          Mazzella, Ministro per la funzione pubblica 
  Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 
                         La Loggia, Ministro per gli affari regionali 
                     Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399 (in
G.U. 1a s.s.  10/12/2008,  n.  51)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 86, comma  1,  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n.  276  (Attuazione  delle  deleghe  in  materia  di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
n. 30)".