LEGGE 15 luglio 1966, n. 604

Norme sui licenziamenti individuali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
Testo in vigore dal: 18-7-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
 
  1. Il datore di  lavoro,  imprenditore  o  non  imprenditore,  deve
comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. 
  ((2.  La  comunicazione  del  licenziamento   deve   contenere   la
specificazione dei motivi che lo hanno determinato)). 
  3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle  disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 e' inefficace. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di  cui  all'articolo  9  si
applicano anche ai dirigenti.