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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2011, n. 123

Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (11G0165)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/09/2023)
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Testo in vigore dal: 18-8-2011
al: 5-12-2011
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,   recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante  regolamento
di attuazione della predetta legge di contabilita'; 
  Visto il decreto legislativo 7 agosto  1997,  n.  279,  concernente
l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato,  il  riordino  del   sistema   di   tesoreria   unica   e   la
ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  recante
unificazione  dei  Ministeri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica e riordino  delle  competenze  del  CIPE,  a
norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    norme     generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  dell'amministrazione
pubblica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, concernente il regolamento di  semplificazione  e  accelerazione
delle procedure di spesa e contabili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio  1998,
n.  38,  concernente  regolamento   recante   le   attribuzioni   dei
dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio   e   della
programmazione  economica,  nonche'  disposizioni   in   materia   di
organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3 della
legge 3 aprile 1997, n. 94; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2008,
n. 43, concernente il regolamento di riorganizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Vista la legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  recante  la  legge  di
contabilita' e finanza pubblica, e successive  modificazioni,  ed  in
particolare gli articoli 14, 16, 17, 39, 40, 41, 42 e 49; 
  Considerato che l'articolo 39 della suddetta legge n. 196 del  2009
prevede e disciplina, anche su basi innovative, lo svolgimento  delle
attivita' di analisi e valutazione della spesa delle  Amministrazioni
centrali dello Stato, indicandone modalita', finalita' ed obiettivi; 
  Visto l'articolo 40 della suddetta legge n. 196 del 2009, il  quale
prevede un'apposita delega per il completamento della  riforma  della
struttura del bilancio dello Stato; 
  Considerato che l'articolo 41 della richiamata  legge  n.  196  del
2009 stabilisce la predisposizione di  un  rapporto  triennale  sulla
spesa delle amministrazioni centrali dello  Stato,  che  tiene  conto
delle attivita' svolte nell'ambito dei nuclei  di  valutazione  della
spesa di cui al citato articolo 39; 
  Considerato che l'articolo 42, comma 1, lettera  d),  della  citata
legge n. 196 del 2009, recante delega  al  Governo  per  il  riordino
della disciplina per la gestione  del  bilancio  e  il  potenziamento
della funzione del bilancio di cassa, prevede, tra gli  altri,  quale
principio  direttivo,  la  previsione  di  un  sistema  di  controlli
preventivi   sulla   legittimita'    contabile    e    amministrativa
dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,  concernente
attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e consolidati; 
  Ritenuto di dover dare  attuazione  all'articolo  49  della  stessa
legge n. 196 del 2009, che  dispone  la  delega  al  Governo  per  il
potenziamento dell'attivita' di analisi  e  valutazione  della  spesa
anche mediante il potenziamento delle strutture e degli strumenti  di
controllo e monitoraggio del Dipartimento della  Ragioneria  generale
dello  Stato  e  per  la  riforma  del   controllo   di   regolarita'
amministrativa e contabile di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera
a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
  Ritenuto di dover provvedere, ai sensi del predetto articolo 49, al
riordino  del  sistema  dei  controlli  preventivi  e  dei  controlli
successivi, loro  semplificazione  e  razionalizzazione,  nonche'  la
revisione dei termini attualmente  previsti  per  il  controllo,  con
previsione di programmi annuali basati sulla complessita' degli atti,
sulla loro rilevanza, ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia
dell'esercizio del controllo; 
  Ritenuto, inoltre, di dover determinare i principi e le misure  per
il potenziamento delle attivita' di analisi e valutazione della spesa
relativa alle amministrazioni centrali dello Stato, svolto  ai  sensi
degli articoli 39 e 41 della  medesima  legge,  e  la  loro  graduale
estensione alle altre pubbliche amministrazioni; 
  Visto l'articolo 7, comma 1, lettera o), della legge 7 aprile 2011,
n. 39, con il quale e' stato portato a 18 mesi il termine di un  anno
originariamente previsto dall'articolo 49 della legge 196  del  2009,
per  l'esercizio  delle  deleghe   oggetto   del   presente   decreto
legislativo; 
  Visto il parere  delle  sezioni  riunite  della  Corte  dei  conti,
espresso nell'adunanza del 16 giugno 2011; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 giugno 2011; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. In attuazione dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009,  n.
196, le disposizioni del presente decreto recano  la  disciplina  del
controllo  di  regolarita'  amministrativa  e   contabile,   di   cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  della  medesima  legge,  e
all'articolo 2 del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,
nonche'  disposizioni  volte  al  rafforzamento  ed   alla   graduale
estensione a tutte le amministrazioni pubbliche  delle  attivita'  di
analisi e valutazione della spesa. 
  2.  Il  Dipartimento  della  Ragioneria   generale   dello   Stato,
nell'ambito delle sue competenze, adotta  i  provvedimenti  necessari
per assicurare l'adeguatezza e la coerenza del controllo, al fine  di
garantire la proficuita',  la  correttezza  e  la  regolarita'  delle
gestioni. In particolare: 
  a) valuta e verifica la regolarita' dei sistemi contabili; 
  b)  svolge   l'analisi   dei   programmi   e   concorre,   con   le
amministrazioni interessate, alla revisione delle procedure di  spesa
e dell'allocazione delle risorse in bilancio nell'ambito  dei  nuclei
di analisi e valutazione di cui all'articolo 4, comma 4; 
  c) svolge un costante monitoraggio  della  programmazione  e  della
corretta  applicazione  delle  disposizioni  sul  contenimento  della
spesa,  valutando  gli   oneri   delle   funzioni   e   dei   servizi
istituzionali, nonche' dei programmi e dei progetti presentati  dalle
amministrazioni. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440  (Nuove
          disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e  sulla
          contabilita' generale dello  Stato),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275. 
              - Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827  (Regolamento
          per l'amministrazione del patrimonio e per la  contabilita'
          generale  dello  Stato),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.   279
          (Individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base  del
          bilancio dello Stato, riordino  del  sistema  di  tesoreria
          unica e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale  dello
          Stato), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  22  agosto
          1997, n. 195, supplemento ordinario. 
              - Il  decreto  legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430
          (Unificazione dei Ministeri del tesoro  e  del  bilancio  e
          della programmazione economica e riordino delle  competenze
          del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n.
          94), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  17  dicembre
          1997, n. 293. 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 3  aprile
          1997, n. 94 (Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468,  e
          successive modificazioni e integrazioni, recante  norme  di
          contabilita' generale dello Stato in materia  di  bilancio.
          Delega  al  Governo  per  l'individuazione   delle   unita'
          previsionali di base del bilancio dello Stato): 
              «Art. 7. - 1. Ai  fini  della  razionalizzazione  delle
          strutture  amministrative   e   del   potenziamento   degli
          strumenti operativi a supporto dell'azione del  Governo  in
          materia di politica economica, finanziaria e di bilancio e'
          disposto l'accorpamento del  Ministero  del  tesoro  e  del
          Ministero del bilancio e della programmazione economica  in
          un'unica amministrazione, che assume  la  denominazione  di
          "Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione
          economica", nel quale confluiscono tutte le  funzioni,  gli
          uffici, il personale  e  le  risorse  finanziarie  dei  due
          Ministeri interessati. In tutti gli atti  normativi  e  gli
          atti  ufficiali  della  Repubblica  italiana   le   dizioni
          "Ministero del tesoro" e "Ministro del tesoro" e "Ministero
          del bilancio e della programmazione economica" e  "Ministro
          del  bilancio  e  della  programmazione   economica"   sono
          sostituite  dalle  dizioni  "Ministero  del   tesoro,   del
          bilancio e della programmazione economica" e "Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica". 
              2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad  emanare,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti  legislativi  diretti  a
          riordinare le competenze e la organizzazione del  Ministero
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica.
          Nell'emanazione  dei  decreti  legislativi  il  Governo  si
          attiene ai principi e  criteri  direttivi  contenuti  nella
          legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni,  nonche'  ai  seguenti  principi  e   criteri
          direttivi: 
              a) eventuale  trasferimento  ad  altre  amministrazioni
          delle  competenze  non  strettamente   connesse   ai   fini
          istituzionali; 
              b)  eliminazione  di  ogni  forma  di  duplicazione   e
          sovrapposizione  organizzativa  e  funzionale  sia  fra  le
          strutture dei Ministeri oggetto dell'unificazione, sia  fra
          queste ed altre amministrazioni; 
              c)   organizzazione   della   struttura    ministeriale
          attraverso la previsione di settori generali ed omogenei di
          attivita', da individuare anche in forma dipartimentale, e,
          nel  loro  ambito,  di  uffici  di   livello   dirigenziale
          generale, ove necessario anche  periferici,  articolati  in
          altre unita' organizzative interne, secondo  le  rispettive
          attribuzioni; 
              d) rafforzamento delle strutture di  studio  e  ricerca
          economica  e  finanziaria,   nonche'   di   analisi   della
          fattibilita'   economico-finanziaria   delle    innovazioni
          normative  riguardanti  i  vari   settori   dell'intervento
          pubblico; 
              e)  ridefinizione  delle  attribuzioni   del   Comitato
          interministeriale della  programmazione  economica  (CIPE),
          con  eliminazione  dei  compiti  di  gestione  finanziaria,
          tecnica e amministrativa ed attribuzione degli stessi  alle
          competenti amministrazioni, nonche' riordino, con eventuale
          unificazione o soppressione,  degli  attuali  organi  della
          programmazione economica; 
              f) riordino, rafforzamento  ed  eventuale  unificazione
          del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del
          nucleo  ispettivo  per  la  verifica   degli   investimenti
          pubblici; 
              g)  riorganizzazione  della  cabina  di  regia  di  cui
          all'art. 6  del  decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1995,
          n. 341, intesa quale strumento di coordinamento, promozione
          di iniziative  e  supporto  alle  amministrazioni  centrali
          dello Stato, a quelle regionali e agli altri enti attuatori
          in materia  di  utilizzazione  dei  fondi  comunitari,  con
          potenziamento  delle   relative   strutture   tecniche   ed
          amministrative, nonche' individuazione, tra  le  altre,  di
          una struttura dipartimentale per  le  aree  depresse  sulla
          base dei criteri di cui alla lettera c). 
              3.    L'organizzazione,    la    dotazione    organica,
          l'individuazione degli uffici  di  livello  dirigenziale  e
          delle relative funzioni, nonche' la distribuzione dei posti
          di funzione dirigenziale  del  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica,  sono  stabiliti
          con regolamento da emanare, entro sei mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, ai sensi  dell'art.
          17, comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, nel  rispetto  dei  principi  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni ed  integrazioni,  sulla  base  dei  seguenti
          criteri: 
              a) la determinazione  dei  compiti  delle  ripartizioni
          amministrative  e'  retta  da   criteri   di   omogeneita',
          complementarieta'    e    organicita'    mediante     anche
          l'accorpamento degli uffici esistenti; 
              b)  l'organizzazione  si  conforma   al   criterio   di
          flessibilita',  per  corrispondere   al   mutamento   delle
          esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti  e  per
          raggiungere specifici obiettivi; 
              c)  l'ordinamento   complessivo   e'   orientato   alla
          diminuzione dei costi amministrativi, alla  semplificazione
          ed  accelerazione  delle  procedure,   all'accorpamento   e
          razionalizzazione  degli  esistenti  comitati,   nuclei   e
          commissioni, all'eliminazione delle  duplicazioni  e  delle
          sovrapposizioni  dei  procedimenti,   nell'ambito   di   un
          indirizzo che deve garantire la riduzione della spesa. 
              4. Al fine dell'espressione del parere da  parte  della
          Commissione di cui all'art. 9, il  Governo  trasmette  alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
          dei decreti legislativi e dei regolamenti in attuazione dei
          principi e dei criteri direttivi di cui  ai  commi  2  e  3
          entro quattro mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              5. Nella prima applicazione  della  presente  legge  e'
          mantenuta, salva  diversa  istanza  degli  interessati,  la
          collocazione nei ruoli centrali o  periferici  ai  quali  i
          dipendenti appartengono all'atto dell'unificazione  di  cui
          al  comma  1,  anche  attraverso  opportune  attivita'   di
          riqualificazione. 
              6. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          e  successive  modificazioni,  e'   disposta   la   fusione
          dell'Istituto di  studi  per  la  programmazione  economica
          (ISPE)  e  dell'Istituto  nazionale  per  lo  studio  della
          congiuntura (ISCO) in un unico  Istituto,  sottoposto  alla
          vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,   denominato
          Istituto di studi e analisi  economica  (ISAE),  dotato  di
          autonomia   scientifica,   organizzativa,   finanziaria   e
          contabile,  al  quale  sono  attribuiti  il  personale,  le
          risorse finanziarie e  le  sedi  dei  precedenti  Istituti,
          nonche'  i  relativi  rapporti   attivi   e   passivi.   Al
          conseguimento dei fini istituzionali  l'ISAE  provvede:  a)
          con il contributo dello Stato,  il  cui  importo  annuo  e'
          determinato con la legge finanziaria; b) con  i  contributi
          di amministrazioni ed enti pubblici e privati,  nonche'  di
          organizzazioni internazionali; c) con  i  redditi  di  beni
          costituenti  il  proprio  patrimonio;  d)  con  i  proventi
          derivanti  dalle  attivita'  di  promozione,  consulenza  e
          collaborazione.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore   del
          regolamento  sono  abrogate  le  norme,  anche  di   legge,
          relative ai soppressi ISCO e ISPE. 
              7. La  Ragioneria  centrale  presso  il  Ministero  del
          tesoro e quella presso il Ministero del  bilancio  e  della
          programmazione economica sono soppresse. Gli  uffici  e  il
          personale, compreso quello  dirigenziale,  sono  trasferiti
          alla Ragioneria centrale  del  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica,  contestualmente
          istituita. 
              8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto,
          per le parti  corrispondenti,  dalla  data  di  entrata  in
          vigore dei relativi decreti legislativi previsti dal  comma
          2.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20  aprile
          1994,  n.  367  (Regolamento  recante   semplificazione   e
          accelerazione delle procedure di  spesa  e  contabili),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136,
          supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   20
          febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante  le  attribuzioni
          dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del  bilancio  e
          della programmazione  economica,  nonche'  disposizioni  in
          materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art.
          7,  comma  3,  della  legge  3  aprile  1997,  n.  94),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1998, n. 58. 
              - Si riporta il testo del comma  3  dell'art.  7  della
          citata legge n. 94 del 1997: 
              «3.   L'organizzazione,    la    dotazione    organica,
          l'individuazione degli uffici  di  livello  dirigenziale  e
          delle relative funzioni, nonche' la distribuzione dei posti
          di funzione dirigenziale  del  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica,  sono  stabiliti
          con regolamento da emanare, entro sei mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, ai sensi  dell'art.
          17, comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, nel  rispetto  dei  principi  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni ed  integrazioni,  sulla  base  dei  seguenti
          criteri: 
              a) la determinazione  dei  compiti  delle  ripartizioni
          amministrative  e'  retta  da   criteri   di   omogeneita',
          complementarieta'    e    organicita'    mediante     anche
          l'accorpamento degli uffici esistenti; 
              b)  l'organizzazione  si  conforma   al   criterio   di
          flessibilita',  per  corrispondere   al   mutamento   delle
          esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti  e  per
          raggiungere specifici obiettivi; 
              c)  l'ordinamento   complessivo   e'   orientato   alla
          diminuzione dei costi amministrativi, alla  semplificazione
          ed  accelerazione  delle  procedure,   all'accorpamento   e
          razionalizzazione  degli  esistenti  comitati,   nuclei   e
          commissioni, all'eliminazione delle  duplicazioni  e  delle
          sovrapposizioni  dei  procedimenti,   nell'ambito   di   un
          indirizzo che deve garantire la riduzione della spesa.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio
          2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, a norma dell'art.  1,  comma
          404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2008, n. 66,  supplemento
          ordinario. 
              -  La  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge   di
          contabilita'  e  finanza  pubblica),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009,  n.  303,  supplemento
          ordinario. 
              - La legge 7 aprile 2011, n. 39 (Modifiche  alla  legge
          31 dicembre 2009, n. 196,  conseguenti  alle  nuove  regole
          adottate dall'Unione europea in  materia  di  coordinamento
          delle  politiche  economiche  degli   Stati   membri),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2011, n. 84. 
              - Si riporta il testo degli articoli 14,  16,  17,  39,
          40, 41, 42 e 49 della citata legge n. 196 del 2009: 
              «Art. 14 (Controllo e monitoraggio dei conti pubblici).
          -  1.  In  relazione  alle  esigenze  di  controllo  e   di
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'art. 13, il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato provvede a: 
              a)  consolidare  le  operazioni  delle  amministrazioni
          pubbliche  sulla  base  degli  elementi  acquisiti  con  le
          modalita' di cui alla presente legge e ai correlati decreti
          attuativi; 
              b)  valutare  la  coerenza   della   evoluzione   delle
          grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione  con
          gli obiettivi  di  finanza  pubblica  indicati  nel  DEF  e
          verificare  a  consuntivo  il  conseguimento  degli  stessi
          obiettivi; 
              c)  monitorare  gli  effetti  finanziari  delle  misure
          previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali
          provvedimenti adottati in corso d'anno; 
              d) effettuare, tramite i servizi ispettivi  di  finanza
          pubblica,  verifiche  sulla  regolarita'   della   gestione
          amministrativo-contabile delle  amministrazioni  pubbliche,
          ad eccezione delle regioni e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano. I referti delle  verifiche,  ancorche'
          effettuate  su  richiesta   delle   amministrazioni,   sono
          documenti  accessibili  nei  limiti  e  con  le   modalita'
          previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In  ogni  caso,
          per gli enti territoriali  i  predetti  servizi  effettuano
          verifiche volte  a  rilevare  eventuali  scostamenti  dagli
          obiettivi di finanza pubblica  e  procedono  altresi'  alle
          verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della
          procedura di cui all'art. 8 della legge 5 giugno  2003,  n.
          131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono
          inviati alla Conferenza  permanente  per  il  coordinamento
          della   finanza   pubblica   affinche'    possa    valutare
          l'opportunita'  di  attivare  il  procedimento   denominato
          "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza"
          di cui all'art. 18 della legge 5 maggio 2009, n.  42,  come
          modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge; 
              e)  consentire   l'accesso   e   l'invio   in   formato
          elettronico  elaborabile  dei  dati  di  cui  al  comma   1
          dell'art. 13 alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica. 
              2.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  1,  l'Unita'
          tecnica finanza di progetto di cui all'art. 7  della  legge
          17  maggio   1999,   n.   144,   trasmette   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni
          e i dati di base relativi alle operazioni  di  partenariato
          pubblico-privato raccolte  ai  sensi  dell'art.  44,  comma
          1-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,   n.   248,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica
          mensilmente,  entro  il  mese  successivo   a   quello   di
          riferimento, una relazione sul conto consolidato  di  cassa
          riferito  all'amministrazione  centrale,  con   indicazioni
          settoriali  sugli   enti   degli   altri   comparti   delle
          amministrazioni  pubbliche  tenendo   conto   anche   delle
          informazioni  desunte   dal   Sistema   informativo   delle
          operazioni degli enti pubblici (SIOPE). 
              4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre
          il Ministro dell'economia e  delle  finanze  presenta  alle
          Camere una relazione sul conto consolidato di  cassa  delle
          amministrazioni pubbliche,  riferita,  rispettivamente,  al
          primo trimestre, al primo semestre e  ai  primi  nove  mesi
          dell'anno,  evidenziando  l'eventuale  aggiornamento  delle
          stime secondo  l'articolazione  per  sottosettori  prevista
          all'art. 10, comma 3, lettera b), nonche' sulla consistenza
          del debito pubblico. La relazione presentata  entro  il  30
          settembre riporta l'aggiornamento della stima  annuale  del
          conto consolidato di cassa delle amministrazioni  pubbliche
          e delle relative forme di copertura. Nella  relazione  sono
          anche esposte informazioni sulla  consistenza  dei  residui
          alla fine  dell'esercizio  precedente  del  bilancio  dello
          Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza  e
          sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base
          alla classificazione economica e funzionale. 
              5. Il Dipartimento  delle  finanze  e  il  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  provvedono  a  monitorare,
          rispettivamente, l'andamento  delle  entrate  tributarie  e
          contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto
          su tale andamento. Il Dipartimento delle  finanze  provvede
          altresi' a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle
          entrate delle misure tributarie previste dalla  manovra  di
          finanza pubblica e dai principali  provvedimenti  tributali
          adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui  al  comma  4
          presentano in allegato un'analisi dei risultati  conseguiti
          in materia di entrata,  con  riferimento  all'andamento  di
          tutte le imposte, tasse e tributi, anche di  competenza  di
          regioni  ed   enti   locali,   con   indicazioni   relative
          all'attivita' accertativa e alla riscossione. 
              6. Le  amministrazioni  pubbliche,  con  esclusione  di
          quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente  alla
          banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri,  i
          dati  concernenti  tutti  gli   incassi   e   i   pagamenti
          effettuati, codificati con criteri  uniformi  su  tutto  il
          territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non  possono
          accettare   disposizioni   di   pagamento    prive    della
          codificazione uniforme. Le disposizioni del presente  comma
          non si applicano agli organi costituzionali. 
              7. Gli enti di previdenza  trasmettono  mensilmente  al
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  i  dati
          concernenti tutti gli incassi ed  i  pagamenti  effettuati,
          codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale. 
              8. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Conferenza unificata, stabilisce con propri  decreti  la
          codificazione, le modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione
          delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.  Analogamente  il
          Ministro  provvede,  con  propri  decreti,   ad   apportare
          modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita. 
              9. Gli enti previdenziali privatizzati,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura,   le
          autorita' portuali, gli enti parco nazionale  e  gli  altri
          enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di  cassa  e
          non  sono  ancora  assoggettati  alla   rilevazione   SIOPE
          continuano a trasmettere al Dipartimento  della  Ragioneria
          generale dello Stato i dati trimestrali della  gestione  di
          cassa dei loro bilanci entro il 20  dei  mesi  di  gennaio,
          aprile, luglio  e  ottobre  del  trimestre  di  riferimento
          secondo  lo  schema  tipo  dei  prospetti  determinato  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
              10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli  enti
          di cui al comma 9, vengono meno  gli  adempimenti  relativi
          alla trasmissione dei dati trimestrali  di  cassa,  secondo
          modalita'  e  tempi  definiti  con  decreti  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              11. Le  amministrazioni  pubbliche  che  non  adempiono
          regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6,  7  e  9  non
          possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso  la
          tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al
          comma  4  sono  indicate  le  amministrazioni  inadempienti
          rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.». 
              «Art. 16  (Potenziamento  del  monitoraggio  attraverso
          attivita' di revisori e sindaci). -  1.  Al  fine  di  dare
          attuazione alle prioritarie  esigenze  di  controllo  e  di
          monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di  cui
          all'art. 14, funzionali alla tutela  dell'unita'  economica
          della Repubblica, ove non  gia'  prevista  dalla  normativa
          vigente, e' assicurata la presenza di un rappresentante del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  nei  collegi  di
          revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche,  con
          esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali  e,
          fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-ter, comma  3,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli enti ed
          organismi da questi  ultimi  vigilati,  fermo  restando  il
          numero dei revisori e dei componenti del collegio. 
              2. I collegi di cui al comma  1  devono  riferire,  nei
          verbali   relativi   alle   verifiche   effettuate,   circa
          l'osservanza  degli  adempimenti  previsti  dalla  presente
          legge  e  da  direttive   emanate   dalle   amministrazioni
          vigilanti.». 
              «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -  1.  In
          attuazione dell'art. 81, quarto comma, della  Costituzione,
          ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori  oneri  indica
          espressamente, per ciascun anno e per  ogni  intervento  da
          essa previsto, la spesa autorizzata, che  si  intende  come
          limite massimo di spesa, ovvero le relative  previsioni  di
          spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da
          redigere secondo i criteri di  cui  al  comma  12,  per  la
          compensazione degli  effetti  che  eccedano  le  previsioni
          medesime. In ogni caso la  clausola  di  salvaguardia  deve
          garantire la  corrispondenza,  anche  dal  punto  di  vista
          temporale,  tra  l'onere  e  la  relativa   copertura.   La
          copertura finanziaria delle leggi che  comportino  nuovi  o
          maggiori  oneri,  ovvero  minori  entrate,  e'  determinata
          esclusivamente attraverso le seguenti modalita': 
              a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti  nei
          fondi speciali previsti dall'art. 18, restando precluso sia
          l'utilizzo  di  accantonamenti  del  conto   capitale   per
          iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per  finalita'
          difformi di  accantonamenti  per  regolazioni  contabili  e
          debitorie e per provvedimenti in  adempimento  di  obblighi
          internazionali; 
              b)  mediante  riduzione  di  precedenti  autorizzazioni
          legislative di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni  fossero
          affluite in  conti  correnti  o  in  contabilita'  speciali
          presso la Tesoreria statale, si  procede  alla  contestuale
          iscrizione nello stato  di  previsione  dell'entrata  delle
          risorse da utilizzare come copertura; 
              c) mediante modificazioni  legislative  che  comportino
          nuove o maggiori entrate; resta in  ogni  caso  esclusa  la
          copertura di nuovi  o  maggiori  oneri  di  parte  corrente
          attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate  in
          conto capitale. 
              1-bis. Le maggiori entrate rispetto a  quelle  iscritte
          nel bilancio di previsione derivanti  da  variazioni  degli
          andamenti  a  legislazione  vigente  non   possono   essere
          utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
          spese  o  riduzioni  di  entrate  e  sono  finalizzate   al
          miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
              3. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  i
          disegni di legge, gli schemi di  decreto  legislativo,  gli
          emendamenti  di  iniziativa  governativa   che   comportino
          conseguenze finanziarie  devono  essere  corredati  di  una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli  oneri
          recati da ciascuna  disposizione,  nonche'  delle  relative
          coperture, con la specificazione, per la spesa  corrente  e
          per le  minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla
          completa attuazione delle norme e, per le  spese  in  conto
          capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
          bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in  relazione
          agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione  tecnica  e'
          allegato   un   prospetto   riepilogativo   degli   effetti
          finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
          da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento  netto
          del  conto  consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni.
          Nella relazione sono indicati i dati e i metodi  utilizzati
          per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
          per la verifica tecnica in  sede  parlamentare  secondo  le
          norme  di  cui  ai  regolamenti  parlamentari,  nonche'  il
          raccordo con le previsioni tendenziali del  bilancio  dello
          Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
          delle  amministrazioni  pubbliche,  contenute  nel  DEF  ed
          eventuali successivi aggiornamenti. 
              4.  Ai   fini   della   definizione   della   copertura
          finanziaria dei  provvedimenti  legislativi,  la  relazione
          tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche  gli  effetti  di
          ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
          di  cassa  e  dell'indebitamento  netto   delle   pubbliche
          amministrazioni  per  la  verifica   del   rispetto   degli
          equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
          per la loro  quantificazione  e  compensazione  nell'ambito
          della stessa copertura finanziaria. 
              5.  Le  Commissioni  parlamentari  competenti   possono
          richiedere al Governo la relazione di cui al  comma  3  per
          tutte le proposte legislative e  gli  emendamenti  al  loro
          esame ai fini della verifica tecnica della  quantificazione
          degli oneri da  essi  recati.  La  relazione  tecnica  deve
          essere  trasmessa  nel  termine  indicato  dalle   medesime
          Commissioni in relazione all'oggetto e alla  programmazione
          dei lavori parlamentari  e,  in  ogni  caso,  entro  trenta
          giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
          di  trasmettere  la  relazione  tecnica  entro  il  termine
          stabilito dalle Commissioni deve indicarne  le  ragioni.  I
          dati devono  essere  trasmessi  in  formato  telematico.  I
          regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
          cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
          tecnica di cui al comma 3. 
              6. I disegni di legge di  iniziativa  regionale  e  del
          Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL)
          devono essere corredati, a  cura  dei  proponenti,  di  una
          relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui  al
          comma 3. 
              7.  Per  le   disposizioni   legislative   in   materia
          pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
          comma  3  contiene  un  quadro  analitico   di   proiezioni
          finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
          variabili collegate ai soggetti beneficiari e  al  comparto
          di riferimento. Per le disposizioni legislative in  materia
          di pubblico impiego,  la  relazione  contiene  i  dati  sul
          numero  dei  destinatari,   sul   costo   unitario,   sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro completa attuazione, nonche' sulle  loro  correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti pubblici  omologabili.  In  particolare  per  il
          comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
          e di flussi  migratori  assunte  per  l'elaborazione  delle
          previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
          elemento utile per la verifica delle  quantificazioni.  Per
          le  disposizioni  corredate  di  clausole  di   neutralita'
          finanziaria, la relazione tecnica  riporta  i  dati  e  gli
          elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza  degli
          effetti sui saldi di  finanza  pubblica,  anche  attraverso
          l'indicazione dell'entita' delle risorse gia'  esistenti  e
          delle somme gia' stanziate in bilancio, utilizzabili per le
          finalita'  indicate   dalle   disposizioni   medesime.   La
          relazione tecnica fornisce altresi' i dati e  gli  elementi
          idonei a consentire  la  verifica  della  congruita'  della
          clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla  base  dei
          requisiti indicati dal comma 12. 
              8. La relazione tecnica di cui ai commi  3  e  5  e  il
          prospetto riepilogativo di cui al comma 3  sono  aggiornati
          all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento  tra  i
          due rami del Parlamento. 
              9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette  alle
          Camere  una  relazione  sulla  tipologia  delle   coperture
          finanziarie adottate  nelle  leggi  approvate  nel  periodo
          considerato  e  sulle  tecniche  di  quantificazione  degli
          oneri.  Nella  medesima  relazione  la  Corte   dei   conti
          riferisce  sulla  tipologia  delle  coperture   finanziarie
          adottate  nei  decreti  legislativi  emanati  nel   periodo
          considerato  e  sulla   congruenza   tra   le   conseguenze
          finanziarie di tali  decreti  legislativi  e  le  norme  di
          copertura recate dalla legge di delega. 
              10. Le disposizioni che  comportano  nuove  o  maggiori
          spese  hanno   effetto   entro   i   limiti   della   spesa
          espressamente  autorizzata   nei   relativi   provvedimenti
          legislativi.  Con  decreto   dirigenziale   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  da  pubblicare   nella
          Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto  raggiungimento
          dei predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni  recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a decorrere dalla data di  pubblicazione  del  decreto  per
          l'anno in corso alla medesima data. 
              11. Per le amministrazioni dello  Stato,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria
          generale dello Stato, anche attraverso gli uffici  centrali
          del bilancio e  le  ragionerie  territoriali  dello  Stato,
          vigila sulla corretta applicazione  delle  disposizioni  di
          cui al comma 10. Per gli enti  ed  organismi  pubblici  non
          territoriali  gli  organi  di  revisione  e  di   controllo
          provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza,  dandone
          completa informazione al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato. 
              12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1  deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi. 
              13.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81,
          quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura  e'
          applicata  in  caso  di  sentenze  definitive   di   organi
          giurisdizionali  e  della  Corte   costituzionale   recanti
          interpretazioni della  normativa  vigente  suscettibili  di
          determinare maggiori oneri, fermo restando quanto  disposto
          in  materia  di  personale   dall'art.   61   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              14.  Le  disposizioni   contenute   nei   provvedimenti
          legislativi  di  iniziativa   governativa   che   prevedono
          l'incremento o la riduzione  di  stanziamenti  di  bilancio
          indicano anche le missioni di spesa e i relativi  programmi
          interessati.». 
              «Art. 39 (Analisi e valutazione della spesa). -  1.  Il
          Ministero dell'economia e delle finanze  collabora  con  le
          amministrazioni centrali dello Stato, al fine di  garantire
          il  supporto  per  la  verifica  dei  risultati   raggiunti
          rispetto agli  obiettivi  di  cui  all'art.  10,  comma  2,
          lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure
          rivolte al loro conseguimento  e  di  quelle  disposte  per
          incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni
          stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di  appositi
          nuclei di analisi  e  valutazione  della  spesa,  istituiti
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono disciplinate la composizione e le modalita' di
          funzionamento dei  nuclei.  Ai  predetti  nuclei  partecipa
          anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 
              2. Nell'ambito dell'attivita' di collaborazione di  cui
          al   comma   1   viene   altresi'   svolta   la    verifica
          sull'articolazione  dei   programmi   che   compongono   le
          missioni, sulla coerenza delle norme  autorizzatorie  delle
          spese rispetto al contenuto dei programmi  stessi,  con  la
          possibilita' di proporre, attraverso apposito provvedimento
          legislativo, l'accorpamento e  la  razionalizzazione  delle
          leggi  di  finanziamento  per  renderne  piu'  semplice   e
          trasparente il  collegamento  con  il  relativo  programma,
          nonche' sulla rimodulabilita'  delle  risorse  iscritte  in
          bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle
          finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello  Stato
          supporto metodologico per la definizione  delle  previsioni
          di spesa e dei fabbisogni associati  ai  programmi  e  agli
          obiettivi indicati nella nota integrativa di  cui  all'art.
          21, comma 11,  lettera  a),  e  per  la  definizione  degli
          indicatori di risultato ad essi associati. 
              3. Le attivita' svolte dai nuclei di  cui  al  comma  1
          sono  funzionali   alla   formulazione   di   proposte   di
          rimodulazione  delle  risorse  finanziarie  tra  i  diversi
          programmi di spesa ai sensi dell'art. 23, comma 3,  e  alla
          predisposizione del rapporto sui risultati di cui  all'art.
          35, comma 2, lettera a). 
              4. Per  le  attivita'  di  cui  al  presente  articolo,
          nonche' per la realizzazione del Rapporto di  cui  all'art.
          41, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e
          condivide con  le  amministrazioni  centrali  dello  Stato,
          nell'ambito della  banca  dati  di  cui  all'art.  13,  una
          apposita  sezione  che  raccoglie  tutte  le   informazioni
          necessarie alla realizzazione degli  obiettivi  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo,  nonche'  delle  analisi  di
          efficienza contenute nel Rapporto di cui  all'art.  41.  La
          banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni
          sono tenute a fornire attraverso una procedura da  definire
          con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.  Le
          informazioni di cui al presente comma  sono  trasmesse  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al
          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,
          secondo le modalita' stabilite  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione.». 
              «Art. 40 (Delega al Governo per il completamento  della
          revisione della struttura del bilancio dello Stato).  -  1.
          Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, in  materia  di
          armonizzazione dei sistemi  contabili  e  degli  schemi  di
          bilancio delle amministrazioni  pubbliche,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'   decreti
          legislativi  per  il  completamento  della  riforma   della
          struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo
          alla  riorganizzazione  dei  programmi  di  spesa  e  delle
          missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone
          una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita'. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  sulla  base  dei  seguenti  principi  e   criteri
          direttivi: 
              a) revisione delle missioni in relazione alle  funzioni
          principali  e  agli  obiettivi  perseguiti  con  la   spesa
          pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni
          e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali; 
              b)  revisione  del  numero  e   della   struttura   dei
          programmi, che devono essere omogenei  con  riferimento  ai
          risultati da perseguire in termini di  prodotti  e  servizi
          finali, in modo da assicurare: 
              1)  l'univoca  corrispondenza  tra  il  programma,   le
          relative  risorse  e   strutture   assegnate,   e   ciascun
          Ministero,  in  relazione  ai  compiti  e   alle   funzioni
          istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando
          ove  possibile  la  condivisione  di  programmi  tra   piu'
          Ministeri; 
              2) l'affidamento di ciascun programma di  spesa  ad  un
          unico centro di responsabilita' amministrativa; 
              3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG
          di secondo livello; 
              c) revisione degli  stanziamenti  iscritti  in  ciascun
          programma e della relativa legislazione in coerenza con gli
          obiettivi da perseguire; 
              d) revisione, per l'entrata,  delle  unita'  elementari
          del bilancio per assicurare che la  denominazione  richiami
          esplicitamente  l'oggetto  e  ripartizione   delle   unita'
          promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di
          gettito sia chiaramente e univocamente individuabile; 
              e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di
          rendicontazione,  delle   azioni   quali   componenti   del
          programma e unita'  elementari  del  bilancio  dello  Stato
          affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri  il
          loro   raccordo   alla   classificazione   COFOG   e   alla
          classificazione  economica  di  terzo  livello.   Ai   fini
          dell'attuazione  del  precedente  periodo,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  avvia,  per  l'esercizio
          finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da'
          conto nel rapporto di cui all'art. 3; 
              f) previsione che le nuove  autorizzazioni  legislative
          di  spesa  debbano   essere   formulate   in   termini   di
          finanziamento di uno specifico programma di spesa; 
              g) introduzione della  programmazione  triennale  delle
          risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato
          e individuazione di metodologie comuni  di  definizione  di
          indicatori di risultato semplici, misurabili  e  riferibili
          ai programmi del bilancio; 
              g-bis) introduzione in via sperimentale di un  bilancio
          di genere, per la valutazione  del  diverso  impatto  della
          politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini
          di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito; 
              h)  introduzione  di  criteri  e   modalita'   per   la
          fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato,
          tenendo  conto  della  peculiarita'  delle  spese  di   cui
          all'art. 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via
          di massima nel DEF e adottati con la  successiva  legge  di
          bilancio, devono  essere  coerenti  con  la  programmazione
          triennale delle risorse; 
              i)  adozione,  in  coerenza  con  i  limiti  di   spesa
          stabiliti,   di   accordi   triennali   tra   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in  cui
          vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio
          e i relativi tempi; 
              l) riordino delle norme che  autorizzano  provvedimenti
          di variazione al bilancio in corso d'anno; 
              m)  accorpamento  dei  fondi  di  riserva  e   speciali
          iscritti nel bilancio dello Stato; 
              n) affiancamento, a fini  conoscitivi,  al  sistema  di
          contabilita' finanziaria  di  un  sistema  di  contabilita'
          economico-patrimoniale   funzionale   alla   verifica   dei
          risultati conseguiti dalle amministrazioni; 
              o) revisione del  conto  riassuntivo  del  tesoro  allo
          scopo di garantire maggiore  chiarezza  e  significativita'
          delle   informazioni   in   esso    contenute    attraverso
          l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello  Stato
          e di quelli della tesoreria; 
              p)  progressiva  eliminazione,  entro  il  termine   di
          ventiquattro mesi,  delle  gestioni  contabili  operanti  a
          valere  su  contabilita'  speciali  o  conti  correnti   di
          tesoreria, i cui  fondi  siano  stati  comunque  costituiti
          mediante il versamento di somme originariamente iscritte in
          stanziamenti  di  spesa  del  bilancio  dello   Stato,   ad
          eccezione  della  gestione  relativa  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  delle  gestioni   fuori
          bilancio istituite ai sensi della legge 25  novembre  1971,
          n. 1041, delle  gestioni  fuori  bilancio  autorizzate  per
          legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
          organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e
          necessita'. A tal  fine,  andra'  disposto  il  contestuale
          versamento delle dette disponibilita' in conto  entrata  al
          bilancio, per  la  nuova  assegnazione  delle  somme  nella
          competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno
          dato origine, ovvero, qualora  queste  ultime  non  fossero
          piu'   esistenti   in   bilancio,   a   nuove   imputazioni
          appositamente istituite; previsione, per le gestioni  fuori
          bilancio   che   resteranno   attive,    dell'obbligo    di
          rendicontazione annuale delle  risorse  acquisite  e  delle
          spese effettuate secondo schemi classificatori  armonizzati
          con quelli del bilancio dello Stato e a questi  aggregabili
          a livello di dettaglio sufficientemente elevato; 
              q) previsione  della  possibilita'  di  identificare  i
          contributi  speciali  iscritti  nel  bilancio  dello  Stato
          finalizzati agli obiettivi  di  cui  all'art.  119,  quinto
          comma, della  Costituzione  e  destinati  ai  comuni,  alle
          province, alle citta' metropolitane e alle regioni. 
              3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi alla Camera dei deputati e al  Senato  della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia,
          limitatamente  agli  stati  di  previsione  di   rispettivo
          interesse, e  per  i  profili  finanziari,  entro  sessanta
          giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i  decreti
          possono essere comunque adottati. Il Governo,  qualora  non
          intenda conformarsi ai pareri parlamentari,  ritrasmette  i
          testi  alle  Camere  con  le  proprie  osservazioni  e  con
          eventuali modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a
          ciascuna Camera. Decorsi trenta  giorni  dalla  data  della
          nuova  trasmissione,  i  decreti  possono  essere  comunque
          adottati in via definitiva dal Governo. 
              4. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  possono  essere
          adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi
          decreti legislativi, nel rispetto dei  principi  e  criteri
          direttivi e con le stesse modalita' previsti  dal  presente
          articolo.». 
              «Art. 41 (Rapporto sulla  spesa  delle  amministrazioni
          dello Stato). - 1. Ogni  tre  anni,  a  partire  da  quello
          successivo all'istituzione della banca dati di cui all'art.
          13,  il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita
          la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
          della funzione pubblica, anche sulla base  delle  attivita'
          di cui all'art. 39, elabora un Rapporto sulla  spesa  delle
          amministrazioni dello Stato. 
              2.  Il  rapporto  di  cui  al  comma  1   illustra   la
          composizione  e  l'evoluzione  della  spesa,  i   risultati
          conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo
          e  quelli  relativi  al  miglioramento   del   livello   di
          efficienza delle stesse amministrazioni. 
              3.  Il  rapporto,  in  particolare,  per  i  principali
          settori e programmi di spesa: 
              a) esamina l'evoluzione e la composizione  della  spesa
          identificando  le  eventuali  aree  di  inefficienza  e  di
          inefficacia, anche attraverso la valutazione dei  risultati
          storici ottenuti; 
              b) propone gli indicatori di risultato da adottare; 
              c) fornisce la base analitica per la definizione  e  il
          monitoraggio  degli  indicatori  di  cui  alla  lettera  b)
          verificabili ex post, utilizzati al  fine  di  valutare  il
          conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e
          accrescere la qualita' dei servizi pubblici; 
              d)  suggerisce  possibili  riallocazioni  della  spesa,
          liberando risorse da destinare ai diversi settori di  spesa
          e ad iniziative considerate prioritarie; 
              e) fornisce la base analitica per la programmazione  su
          base  triennale  delle  iniziative  e  delle   risorse   su
          obiettivi verificabili, anche basandosi  sul  controllo  di
          gestione dei risultati. 
              4. Il rapporto di analisi e valutazione della spesa  e'
          predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di  ciascun
          triennio ed e' inviato al Parlamento. 
              5. All'art. 3, comma 67, della legge 24 dicembre  2007,
          n. 244, l'ultimo periodo e' soppresso.». 
              «Art. 42 (Delega  al  Governo  per  il  riordino  della
          disciplina per la gestione del bilancio e il  potenziamento
          della funzione del bilancio di cassa). -  1.  Ai  fini  del
          riordino della disciplina  per  la  gestione  del  bilancio
          dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio
          di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini  di
          competenza, il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro
          quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente
          legge, un decreto legislativo  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) razionalizzazione della disciplina dell'accertamento
          delle entrate e dell'impegno delle spese, nonche' di quella
          relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui
          attivi e  passivi,  al  fine  di  assicurare  una  maggiore
          trasparenza, semplificazione e omogeneita'  di  trattamento
          di analoghe fattispecie contabili; 
              b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio  di
          cassa, previsione del raccordo, anche in appositi allegati,
          tra le autorizzazioni di cassa del bilancio  statale  e  la
          gestione di tesoreria; 
              c) ai fini del rafforzamento del  ruolo  programmatorio
          del bilancio di cassa, previsione  dell'obbligo,  a  carico
          del dirigente  responsabile,  di  predisporre  un  apposito
          piano finanziario che tenga conto della fase  temporale  di
          assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale  ordina
          e paga le spese; 
              d) revisione del sistema dei controlli preventivi sulla
          legittimita' contabile e  amministrativa  dell'obbligazione
          assunta dal dirigente responsabile del  pagamento,  tenendo
          anche conto di quanto previsto alla lettera c); 
              e)   previsione   di   un   periodo   transitorio   per
          l'attuazione della nuova disciplina; 
              f) considerazione, ai fini  della  predisposizione  del
          decreto legislativo di cui al presente comma, dei risultati
          della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2; 
              g)   previsione   della   graduale   estensione   delle
          disposizioni adottate in applicazione delle lettere a),  c)
          e  d)  alle  altre  amministrazioni  pubbliche,  anche   in
          coerenza con quanto disposto  dall'art.  2  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42,  nonche'  dall'art.  2  della  presente
          legge; 
              h)  rilevazione  delle   informazioni   necessarie   al
          raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la
          redazione  del  conto  consolidato  delle   amministrazioni
          pubbliche   secondo   i   criteri   adottati    nell'ambito
          dell'Unione europea. 
              2. Ai fini dell'attuazione del comma  1,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria   generale   dello   Stato   avvia   un'apposita
          sperimentazione  della  durata  massima  di  due   esercizi
          finanziari.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette  alle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia e alla Corte dei conti un  rapporto  sull'attivita'
          di sperimentazione. 
              3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 e'  trasmesso
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  esso  sia  espresso  il   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti entro  sessanta  giorni
          dalla trasmissione. Decorso tale termine, il  decreto  puo'
          essere  comunque   adottato.   Qualora   il   termine   per
          l'espressione  del  parere  scada  nei  trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine  finale  per  l'esercizio
          della delega o successivamente, quest'ultimo  e'  prorogato
          di  novanta  giorni.  Il  Governo,  qualora   non   intenda
          conformarsi ai pareri  parlamentari,  ritrasmette  i  testi
          alle Camere con le proprie  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a  ciascuna
          Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova trasmissione,  il
          decreto puo' essere comunque adottato dal Governo. 
              4. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto legislativo di cui al comma  1  possono  essere
          adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo
          decreto, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  e
          con le medesime modalita' previsti dal presente articolo.». 
              «Art. 49 (Delega  al  Governo  per  la  riforma  ed  il
          potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del
          programma di analisi e valutazione della spesa).  -  1.  Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, uno o  piu'
          decreti legislativi per il potenziamento dell'attivita'  di
          analisi e valutazione della spesa  e  per  la  riforma  del
          controllo di regolarita' amministrativa e contabile di  cui
          all'art. 1, comma 1, lettera a), e all'art. 2  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  286,  secondo  i  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) potenziamento delle strutture e degli  strumenti  di
          controllo e monitoraggio della  Ragioneria  generale  dello
          Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma
          di analisi e valutazione della spesa delle  amministrazioni
          centrali di cui  all'art.  3,  comma  67,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 41,  comma
          5,   della   presente   legge,   da   svolgere   anche   in
          collaborazione  con  le   amministrazioni   e   istituzioni
          interessate ai sensi del comma 69 del medesimo art. 3 della
          legge n. 244 del 2007, nonche' ai fini  della  elaborazione
          del Rapporto di cui all'art. 41; 
              b) condivisione tra il Ministero dell'economia e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato, gli  organismi  indipendenti  di  valutazione  della
          performance di cui all'art. 14 del decreto  legislativo  27
          ottobre 2009, n.  150,  e  gli  uffici  di  statistica  dei
          diversi  Ministeri,  delle  relative  banche  dati,   anche
          attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte  le
          altre   informazioni    necessarie    alla    realizzazione
          dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa; 
              c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie  in
          caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla  lettera
          b)   da   parte   dei    dirigenti    responsabili    delle
          amministrazioni interessate, commisurate ad una percentuale
          della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo
          del 2 per cento e un massimo del 7 per cento; 
              d) graduale  estensione  del  programma  di  analisi  e
          valutazione  della   spesa   alle   altre   amministrazioni
          pubbliche; 
              e) riordino del sistema dei controlli preventivi e  dei
          controlli    successivi,     loro     semplificazione     e
          razionalizzazione,   nonche'    revisione    dei    termini
          attualmente previsti per il controllo,  con  previsione  di
          programmi annuali basati  sulla  complessita'  degli  atti,
          sulla loro rilevanza  ai  fini  della  finanza  pubblica  e
          sull'efficacia dell'esercizio del controllo. 
              2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi alla Camera dei deputati e al  Senato  della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti.   I   decreti
          legislativi che comportino riflessi di  ordine  finanziario
          devono essere corredati  della  relazione  tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3.». 
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39
          (Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa   alle
          revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
          che modifica le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE,  e  che
          abroga  la  direttiva  84/253/CEE),  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  23  marzo  2010,  n.  68,  supplemento
          ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, e dell'art.
          2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286  (Riordino
          e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
          e valutazione dei costi, dei  rendimenti  e  dei  risultati
          dell'attivita' svolta dalle  amministrazioni  pubbliche,  a
          norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,   59),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193: 
              «1. Le  pubbliche  amministrazioni,  nell'ambito  della
          rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: 
              a) garantire la legittimita', regolarita' e correttezza
          dell'azione  amministrativa   (controllo   di   regolarita'
          amministrativa e contabile); 
              b) verificare l'efficacia, efficienza  ed  economicita'
          dell'azione amministrativa al fine  di  ottimizzare,  anche
          mediante tempestivi interventi di correzione,  il  rapporto
          tra costi e risultati (controllo di gestione); 
              c) valutare le prestazioni del personale con  qualifica
          dirigenziale (valutazione della dirigenza); 
              d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede
          di attuazione dei piani, programmi ed  altri  strumenti  di
          determinazione  dell'indirizzo  politico,  in  termini   di
          congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
          (valutazione e controllo strategico).». 
              «Art.  2   (Il   controllo   interno   di   regolarita'
          amministrativa  e  contabile).  -  1.   Ai   controlli   di
          regolarita'  amministrativa  e  contabile  provvedono   gli
          organi appositamente previsti  dalle  disposizioni  vigenti
          nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e,  in
          particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici  di
          ragioneria,  nonche'  i  servizi  ispettivi,  ivi  compresi
          quelli di cui all'art. 1, comma 6, della legge 23  dicembre
          1996, n. 662, e,  nell'ambito  delle  competenze  stabilite
          dalla  vigente  legislazione  2,  i  servizi  ispettivi  di
          finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli  con
          competenze di carattere generale. 
              2.  Le  verifiche  di  regolarita'   amministrativa   e
          contabile devono rispettare,  in  quanto  applicabili  alla
          pubblica  amministrazione,  i   principi   generali   della
          revisione  aziendale  asseverati  dagli  ordini  e  collegi
          professionali operanti nel settore. 
              3.  Il  controllo  di  regolarita'   amministrativa   e
          contabile non comprende verifiche  da  effettuarsi  in  via
          preventiva se non nei  casi  espressamente  previsti  dalla
          legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui
          le  definitive  determinazioni  in   ordine   all'efficacia
          dell'atto   sono   adottate   dall'organo    amministrativo
          responsabile. 
              4.  I  membri  dei  collegi  di  revisione  degli  enti
          pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria  nominati
          tra  gli  iscritti  all'albo  dei  revisori  contabili.  Le
          amministrazioni  pubbliche,  ove   occorra,   ricorrono   a
          soggetti esterni  specializzati  nella  certificazione  dei
          bilanci.». 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  7  della
          citata legge n. 39 del 2011: 
              «1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 3, comma  1,  le  parole:  "alla  Relazione
          sull'economia e la finanza pubblica" sono sostituite  dalle
          seguenti: "al  Documento  di  economia  e  finanza  di  cui
          all'art. 10"; 
              b) all'art. 8: 
              1) al comma 1,  le  parole:  "dalla  Decisione  di  cui
          all'art. 10" sono sostituite dalle seguenti: "dal DEF"; 
              2) al comma 2, primo periodo, le  parole:  "nell'ambito
          della  procedura  di  cui  all'art.  10,  comma   5"   sono
          sostituite dalle seguenti: "nella Nota di aggiornamento del
          DEF di cui all'art. 10-bis"; 
              3) al comma 3, le parole:  "di  cui  all'art.  5  della
          legge  5  maggio  2009,  n.  42,  di   seguito   denominata
          ʻConferenza permanente per il coordinamento  della  finanza
          pubblica'," sono soppresse, e le parole:  "della  Decisione
          di finanza pubblica" sono sostituite dalle  seguenti:  "del
          DEF"; 
              4) al comma 4, le  parole:  "la  Decisione  di  finanza
          pubblica" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la  Nota  di
          aggiornamento del DEF di cui all'art. 10-bis"; 
                c) all'art. 11: 
              1) al comma 1, secondo periodo, le parole: "commi  1  e
          2," sono sostituite dalle seguenti: "comma 2,  con  i  loro
          eventuali aggiornamenti ai sensi dell'art. 10-bis,"; 
              2) al comma 3, lettera m), le  parole:  "10,  comma  2,
          lettera f)," sono sostituite dalle seguenti: "10-bis, comma
          1, lettera d),"; 
              3) al comma 7, le parole: "nella Decisione  di  finanza
          pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "nel DEF"; 
              4) al comma 9, primo  periodo,  le  parole  da:  "dalla
          nota" fino alla fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "da una nota  tecnico-illustrativa"  e  al  terzo
          periodo  le  parole:  "comma  2"  sono   sostituite   dalle
          seguenti: "comma 3"; 
              5) al comma 10, le parole: "all'art. 10, comma 6"  sono
          sostituite dalle seguenti: "all'art. 10-bis, comma 3"; 
              d) all'art. 13, comma  1,  dopo  le  parole:  "elementi
          informativi necessari" sono  inserite  le  seguenti:  "alla
          ricognizione di cui  all'art.  1,  comma  3,  e",  dopo  la
          parola: "accessibile" sono inserite le seguenti: "all'ISTAT
          e" e dopo le parole: "coordinamento della finanza pubblica"
          sono inserite le seguenti: ", l'ISTAT"; 
              e) all'art. 14, al comma  1,  lettera  b),  le  parole:
          "nella Decisione di cui all'art. 10" sono sostituite  dalle
          seguenti: "nel DEF" e al comma 4, primo periodo, le parole:
          "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3"; 
              f) all'art. 17, comma  3,  terzo  periodo,  le  parole:
          "nella Decisione di cui all'art. 10" sono sostituite  dalle
          seguenti: "nel DEF"; 
              g) all'art. 18, comma  1,  primo  periodo,  le  parole:
          "nella Decisione di cui all'art. 10" sono sostituite  dalle
          seguenti: "nel DEF"; 
              h) all'art. 21,  al  comma  1,  le  parole:  "ai  sensi
          dell'art. 10, comma 2, lettera a), nella Decisione  di  cui
          al medesimo art. 10" sono sostituite  dalle  seguenti:  "ai
          sensi dell'art. 10, comma 2, lettera  c),  nel  DEF"  e  al
          comma 16, le parole: "dell'art. 10, comma  2,  lettera  c)"
          sono sostituite dalle seguenti: "dell'art. 10-bis, comma 1,
          lettera b)"; 
              i) all'art. 22, al comma 1: 
              1)  all'alinea,  primo  periodo,  le   parole:   "nella
          Decisione  di  cui  all'art.  10"  sono  sostituite   dalle
          seguenti: "nel DEF"; 
              2) alla lettera b), le parole: "nella Decisione di  cui
          all'art. 10" sono sostituite dalle seguenti: "nel DEF"; 
              l) all'art. 30, comma 8,  le  parole:  "un  anno"  sono
          sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"; 
              m) all'art. 40: 
              1) al comma 1, le parole: «due  anni»  sono  sostituite
          dalle seguenti: "tre anni"; 
              2) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in  fine,  le
          seguenti parole: ". Ai fini dell'attuazione del  precedente
          periodo, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  avvia,
          per    l'esercizio    finanziario     2012,     un'apposita
          sperimentazione di cui si da' conto  nel  rapporto  di  cui
          all'art. 3"; 
              3) al comma 2,  dopo  la  lettera  g)  e'  inserita  la
          seguente: 
                "g-bis)  introduzione  in  via  sperimentale  di   un
          bilancio di genere, per la valutazione del diverso  impatto
          della politica di bilancio sulle donne e sugli  uomini,  in
          termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito"; 
                  4) al  comma  2,  lettera  h),  le  parole:  "nella
          Decisione  di  cui  all'art.  10"  sono  sostituite   dalle
          seguenti: "nel DEF"; 
                n) all'art. 48: 
                  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              "1.  Nei  contratti   stipulati   per   operazioni   di
          finanziamento    che    costituiscono    quale     debitore
          un'amministrazione pubblica e' inserita  apposita  clausola
          che  prevede,  a  carico   degli   istituti   finanziatori,
          l'obbligo di comunicare in  via  telematica,  entro  trenta
          giorni dalla stipula, al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze - Dipartimento  del  Tesoro  e  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato,  all'ISTAT  e  alla  Banca
          d'Italia,  l'avvenuto  perfezionamento  dell'operazione  di
          finanziamento, con indicazione della data e  dell'ammontare
          della stessa, del relativo piano  delle  erogazioni  e  del
          piano di ammortamento distintamente per  quota  capitale  e
          quota  interessi,  ove  disponibile.  Non   sono   comunque
          soggette a comunicazione le operazioni di  cui  all'art.  3
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di  debito  pubblico,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  2003,
          n. 398, e successive modificazioni"; 
                  2) al comma 2 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
          parole: ", fino a un massimo di 50.000 euro"; 
                o) all'art. 49, comma 1, alinea, le parole: "un anno"
          sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"; 
                p) all'art. 52, comma 2, le parole:  "alla  Decisione
          di finanza pubblica" sono sostituite  dalle  seguenti:  "al
          Documento di economia e finanza".». 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 49  della  legge  n.  196  del
          2009, vedasi nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2  del
          citato decreto legislativo n. 286 del  1999,  vedasi  nelle
          note alle premesse.