LEGGE 3 aprile 1997, n. 94

Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato.

note: Entrata in vigore della legge: 9-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
  • Articoli
  • STRUTTURA E FORMAZIONE
    DEL BILANCIO DELLO STATO
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  • DELEGA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E PER
    L'ACCORPAMENTO DEL MINISTERO DEL TESORO E DEL MINISTERO DEL BILANCIO
    E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.
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  • orig.
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Testo in vigore dal: 8-10-1997
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7.
 1.  Ai fini della razionalizzazione delle strutture amministrative e
del  potenziamento  degli  strumenti operativi a supporto dell'azione
del  Governo  in  materia  di  politica  economica,  finanziaria e di
bilancio  e'  disposto  l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero  del  bilancio e della programmazione economica in un'unica
amministrazione,  che  assume  la  denominazione  di  "Ministero  del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica", nel quale
confluiscono tutte le funzioni, gli uffici, il personale e le risorse
finanziarie   dei  due  Ministeri  interessati.  In  tutti  gli  atti
normativi  e  gli atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni
"Ministero  del  tesoro"  e  "Ministro  del  tesoro" e "Ministero del
bilancio e della programmazione economica" e "Ministro del bilancio e
della   programmazione   economica"  sono  sostituite  dalle  dizioni
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica"
e   "Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica".
 2.  Il  Governo  della  Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti   legislativi   diretti  a  riordinare  le  competenze  e  la
organizzazione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica. Nell'emanazione dei decreti legislativi il
Governo si attiene ai principi e criteri direttivi contenuti nella
legge  7  agosto  1990,  n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29,  e successive modificazioni e integrazioni, nonche' ai
seguenti principi e criteri direttivi:
  a)   eventuale   trasferimento   ad   altre  amministrazioni  delle
competenze non strettamente connesse ai fini istituzionali;
  b)  eliminazione  di  ogni  forma di duplicazione e sovrapposizione
organizzativa e funzionale sia fra le strutture dei Ministeri oggetto
dell'unificazione, sia fra queste ed altre amministrazioni;
  c)   organizzazione  della  struttura  ministeriale  attraverso  la
previsione   di   settori  generali  ed  omogenei  di  attivita',  da
individuare  anche  in  forma  dipartimentale, e, nel loro ambito, di
uffici   di  livello  dirigenziale  generale,  ove  necessario  anche
periferici, articolati in altre unita' organizzative interne, secondo
le rispettive attribuzioni;
  d)  rafforzamento  delle  strutture di studio e ricerca economica e
finanziaria,   nonche'   di  analisi  della  fattibilita'  economico-
finanziaria  delle  innovazioni  normative riguardanti i vari settori
dell'intervento  pubblico;  e)  ridefinizione  delle attribuzioni del
Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE), con
eliminazione   dei   compiti   di  gestione  finanziaria,  tecnica  e
amministrativa   ed   attribuzione   degli   stessi  alle  competenti
amministrazioni,  nonche'  riordino,  con  eventuale  unificazione  o
soppressione, degli attuali organi della programmazione economica;
  f)  riordino, rafforzamento ed eventuale unificazione del nucleo di
valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo per la
verifica degli investimenti pubblici;
  g) riorganizzazione della cabina di regia di cui all'articolo 6 del
decreto-legge  23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8  agosto  1995,  n.  341,  intesa  quale  strumento di
coordinamento,    promozione    di   iniziative   e   supporto   alle
amministrazioni centrali dello Stato, a quelle regionali e agli altri
enti  attuatori in materia di utilizzazione dei fondi comunitari, con
potenziamento  delle  relative  strutture tecniche ed amministrative,
nonche' individuazione, tra le altre, di una struttura dipartimentale
per  le  aree  depresse  sulla  base  dei criteri di cui alla lettera
c).((1))
 3.  L'organizzazione,  la dotazione organica, l'individuazione degli
uffici  di livello dirigenziale e delle relative funzioni, nonche' la
distribuzione  dei  posti  di funzione dirigenziale del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti
con  regolamento  da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, nel
rispetto dei principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei
 seguenti criteri:
 a) la determinazione dei compiti delle ripartizioni amministrative
 e' retta da criteri di omogeneita', complementarieta' e organicita'
mediante anche l'accorpamento degli uffici esistenti;
  b) l'organizzazione si conforma al criterio di flessibilita', per
 corrispondere  al  mutamento  delle  esigenze,  per svolgere compiti
anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;
  c)  l'ordinamento  complessivo  e'  orientato  alla diminuzione dei
costi  amministrativi,  alla  semplificazione  ed accelerazione delle
procedure,   all'accorpamento  e  razionalizzazione  degli  esistenti
comitati, nuclei e commissioni, all'eliminazione delle duplicazioni e
delle  sovrapposizioni  dei procedimenti, nell'ambito di un indirizzo
che deve garantire la riduzione della spesa.((1))
 4. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di
cui  all'articolo  9, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e
al  Senato  della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei
regolamenti in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui
ai  commi  2  e  3 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.((1))
 5. Nella prima applicazione della presente legge e' mantenuta, salva
diversa istanza degli interessati, la collocazione nei ruoli centrali
o   periferici   ai   quali   i   dipendenti   appartengono  all'atto
dell'unificazione  di  cui  al  comma  1,  anche attraverso opportune
attivita' di riqualificazione.
 6.  Con  regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in  vigore  della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e'
disposta  la  fusione  dell'Istituto  di  studi per la programmazione
economica  (ISPE)  e  dell'Istituto  nazionale  per  lo  studio della
congiuntura  (ISCO) in un unico Istituto, sottoposto alla vigilanza e
all'alta  direzione  del  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  denominato  Istituto  di  studi e analisi
economica  (ISAE),  dotato  di  autonomia scientifica, organizzativa,
finanziaria  e  contabile,  al quale sono attribuiti il personale, le
risorse  finanziarie  e  le  sedi  dei precedenti Istituti, nonche' i
relativi  rapporti  attivi  e  passivi.  Al  conseguimento  dei  fini
istituzionali  l'ISAE  provvede: a) con il contributo dello Stato, il
cui  importo  annuo e' determinato con la legge finanziaria; b) con i
contributi  di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonche' di
organizzazioni  internazionali;  c) con i redditi di beni costituenti
il proprio patrimonio; d) con i proventi derivanti dalle attivita' di
promozione,  consulenza  e  collaborazione.  Dalla data di entrata in
vigore  del regolamento sono abrogate le norme, anche di legge, rela-
tive ai soppressi ISCO e ISPE.
 7.  La  Ragioneria  centrale presso il Ministero del tesoro e quella
presso  il  Ministero  del  bilancio e della programmazione economica
sono   soppresse.   Gli   uffici  e  il  personale,  compreso  quello
dirigenziale,  sono trasferiti alla Ragioneria centrale del Ministero
del   tesoro,   del   bilancio   e  della  programmazione  economica,
contestualmente istituita.
 8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto, per le parti
corrispondenti,  dalla data di entrata in vigore dei relativi decreti
legislativi previsti dal comma 2.
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  2  ottobre 1997, n. 337 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che  i  termini  per  l'emanazione  dei  decreti  legislativi  e  dei
regolamenti  previsti,  rispettivamente, dai commi 2 e 3 del presente
articolo  sono  prorogati di sessanta giorni. E', altresi', prorogato
di sessanta giorni il termine previsto dal comma 4 di cui al presente
articolo.