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LEGGE 3 aprile 1997, n. 94

Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato.

note: Entrata in vigore della legge: 9-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
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  • STRUTTURA E FORMAZIONE
    DEL BILANCIO DELLO STATO
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  • DELEGA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E PER
    L'ACCORPAMENTO DEL MINISTERO DEL TESORO E DEL MINISTERO DEL BILANCIO
    E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.
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Testo in vigore dal: 9-4-1997
 La   Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
 1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e' abrogato.
 2. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n.
468,  e  successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai
seguenti:
 "1.  Il  progetto  di  bilancio annuale di previsione a legislazione
vigente  e'  formato  sulla base dei criteri e parametri indicati, ai
sensi  dell'articolo  3,  comma  3,  nel  Documento di programmazione
economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento.
 2.  Il progetto di bilancio annuale di previsione e' articolato, per
l'entrata  e  per la spesa, in unita' previsionali di base, stabilite
in  modo  che  a  ciascuna  unita'  corrisponda  un  unico  centro di
responsabilita' amministrativa, cui e' affidata la relativa gestione.
Le  unita'  previsionali  sono  determinate  con  riferimento ad aree
omogenee  di  attivita',  anche  a  carattere  strumentale, in cui si
articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.
 3. Per ogni unita' previsionale di base sono indicati:
  a)  l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura
dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
  b)  l'ammontare  delle  entrate che si prevede di accertare e delle
spese  che  si  prevede  di  impegnare  nell'anno  cui il bilancio si
riferisce;
  c)  l'ammontare  delle  entrate che si prevede di incassare e delle
spese  che  si  prevede  di  pagare  nell'anno  cui  il  bilancio  si
riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in
conto  residui.  Si  intendono  per  incassate  le  somme  versate in
Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
 4.  Le  somme  comprese in ciascuna unita' previsionale di base sono
suddivise,   relativamente   alla   spesa,  in  spese  correnti,  con
enucleazione  delle  spese di personale, e spese di investimento, con
enucleazione  delle  spese  di investimento destinate alle regioni in
ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea.
 4-bis.   Formano   oggetto  di  approvazione  parlamentare  solo  le
previsioni  di cui alle lettere b) e c) del comma 3. Le previsioni di
spesa  di  cui  alle  medesime lettere costituiscono il limite per le
autorizzazioni,  rispettivamente,  di  impegno  e  di  pagamento. Con
appositi  riassunti  a  corredo di ciascuno stato di previsione della
spesa, le autorizzazioni relative ad ogni unita' previsionale di base
sono  riepilogate  secondo  l'analisi  economica  e funzionale. Entro
dieci  giorni  dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri
assegnano   le  risorse  ai  dirigenti  generali  responsabili  della
gestione.
 4-ter.  Il  bilancio  annuale  di  previsione,  oggetto  di un unico
disegno   di   legge,   e'   costituito  dallo  stato  di  previsione
dell'entrata,  dagli  stati  di  previsione  della spesa distinti per
Ministeri,  con  le  allegate  appendici dei bilanci delle aziende ed
amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo.
 4-quater.  Ciascuno  stato  di  previsione e' illustrato da una nota
preliminare   ed   integrato  da  un  allegato  tecnico.  Nelle  note
preliminari  della  spesa  sono  indicati  i  criteri adottati per la
formulazione  delle  previsioni,  con particolare riguardo alla spesa
corrente  di carattere discrezionale che presenta tassi di variazione
significativamente  diversi  da quello indicato per le spese correnti
nel  Documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal
Parlamento.  I  criteri  per  determinare  la  significativita' degli
scostamenti   sono   indicati  nel  Documento  medesimo.  Nelle  note
preliminari  della  spesa sono altresi' indicati gli obiettivi che le
amministrazioni  intendono  conseguire  in  termini  di  livello  dei
servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni
di  personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori
di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i
risultati.  Nell'allegato  tecnico  sono  indicati,  disaggregati per
capitolo,  i contenuti di ciascuna unita' previsionale e il carattere
giuridicamente  obbligatorio  o  discrezionale  della  spesa,  con il
rinvio  alle  relative  disposizioni  legislative, nonche' i tempi di
esecuzione  dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello
stato di previsione. Nella nota preliminare dello stato di previsione
dell'entrata  sono  specificatamente  illustrati  i  criteri  per  la
previsione  delle entrate relative alle principali imposte e tasse e,
per  ciascun  titolo,  la  quota  non  avente  carattere  ricorrente,
nonche',  per  il  periodo  compreso  nel  bilancio  pluriennale, gli
effetti    connessi    alle    disposizioni    normative   introdotte
nell'esercizio   recanti   esenzioni   o   riduzioni   del   prelievo
obbligatorio,  con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei
soggetti   e  delle  categorie  dei  beneficiari  e  degli  obiettivi
perseguiti.  La  nota  preliminare  di  ciascuno  stato di previsione
espone,  inoltre,  in apposito allegato, le previsioni sull'andamento
delle  entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel
bilancio pluriennale.
 4-quinquies.  In  apposito  allegato  allo  stato  di previsione, le
unita' previsionali di base sono ripartite in capitoli, ai fini della
gestione  e  della  rendicontazione.  I  capitoli sono determinati in
relazione  al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto
economico  e  funzionale  per la spesa. La ripartizione e' effettuata
con  decreto  del Ministro del tesoro d'intesa con le amministrazioni
interessate.  Su proposta del dirigente responsabile, con decreti del
Ministro  competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al  Ministro  del  tesoro e alle Commissioni parlamentari competenti,
possono  essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della
medesima  unita'  previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni
di  spesa  di  natura  obbligatoria,  per  le spese in annualita' e a
pagamento  differito  e  per  quelle direttamente regolate con legge.
Sono  escluse  le  variazioni  compensative  fra  le  unita' di spesa
oggetto  della  deliberazione  parlamentare. La legge di assestamento
del  bilancio  o  eventuali  ulteriori  provvedimenti  legislativi di
variazione  possono  autorizzare  compensazioni tra le diverse unita'
previsionali.
 4-sexies.  Le  modifiche  apportate  al  bilancio  nel  corso  della
discussione  parlamentare,  con  apposita nota di variazioni, formano
oggetto  di  ripartizione  in  capitoli,  fino all'approvazione della
legge di bilancio".
 3.  I commi 5 e 6 dell'articolo 2 della citata legge n. 468 del 1978
sono sostituiti dai seguenti:
 "5.  Il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione economica
presenta al Parlamento una relazione, allegata al disegno di legge di
approvazione  del  bilancio  di  previsione, con motivata indicazione
programmatica  sulla  destinazione  alle aree depresse del territorio
nazionale,  di  cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-
legge  8  febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995,
n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio 1993, n. 236, in conformita'
della  normativa  comunitaria, nonche' alle aree montane, delle spese
di  investimento  iscritte  negli  stati  di  previsione  dei singoli
Ministeri  per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare
totale e suddiviso per regioni.
 6.  In  apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa
sono  esposte,  per unita' previsionali di base, le risorse destinate
alle aree previste dal comma 5, relativamente alle spese correnti per
il  personale  in  attivita' di servizio e per trasferimenti, nonche'
per tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni
per finalita' non produttive.
 6-bis. In ulteriore apposito allegato a ciascuno stato di previsione
della  spesa,  sono  esposte,  per  unita'  previsionali  di base, le
risorse  destinate  alle singole realta' regionali distinte tra spese
correnti e spese in conto capitale".

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.  10, commi 2 e 3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
            -  Il  testo  del  terzo  comma dell'art. 1 della legge 5
          agosto  1978,  n.  468  (Riforma   di   alcune   norme   di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
          cosi' recitava: "L'esercizio  finanziario  1978  si  chiude
          definitivamente il 31 dicembre 1978".
            -  Il  testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 della gia'
          citata legge n. 468/1978 (si veda  nota  precedente),  era,
          rispettivamente, il seguente:
            "1.  Il  progetto  di  bilancio  annuale  di previsione a
          legislazione vigente e' formato sulla base  dei  criteri  e
          parametri  indicati,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 3, dal
          documento  di  programmazione  economico-finanziaria   come
          deliberato dal Parlamento.
            Esso indica per ciascun capitolo di entrata e di spesa:
             a)  l'ammontare  presunto  dei  residui attivi e passivi
          alla chiusura dell'esercizio precedente  a  quello  cui  il
          bilancio si riferisce;
             b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare
          e  delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il
          bilancio si riferisce;
             c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare
          e delle spese che si prevede di  pagare  nell'anno  cui  il
          bilancio  si riferisce, senza distinzione tra operazioni in
          conto competenza e in conto  residui.    Si  intendono  per
          incassare  le  somme  versate  in tesoreria e per pagare le
          somme erogate dalla tesoreria.
            2. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo  gli
          stanziamenti  di  cui  alle lettere b) e c) del comma 1. Le
          previsioni di spesa di cui alle medesime lettere  b)  e  c)
          costituiscono    il    limite    per    le   autorizzazioni
          rispettivamente di impegno e di pagamento.
            3. Il bilancio annuale di previsione, che  forma  oggetto
          di  un unico disegno di legge, e' costituito dallo stato di
          previsione dell'entrata, degli stati  di  previsione  della
          spesa  distinti per Ministeri con le allegate appendici dei
          bilanci  delle  aziende  ed  amministrazioni autonome e dal
          quadro generale riassuntivo.
            4. Ciascuno stato di previsione della spesa e' illustrato
          da una  nota  preliminare,  nella  quale  sono  indicati  i
          criteri  adottati  per la formulazione delle previsioni, ed
          in particolare quelli utilizzati per i  capitoli  di  spesa
          corrente concernenti spese non obbligatorie e non predeter-
          minate  per  legge,  per  i  quali  il  tasso di variazione
          applicato sia significamente diverso da quello indicato per
          le spese di parte corrente nel documento di  programmazione
          economico-finanziaria,  come  deliberato  dal Parlamento. I
          criteri   per   determinare   la   significativita'   degli
          scostamenti  sono  indicati nel documento medesimo. La nota
          preliminare  di  ciascuno  stato  di   previsione   espone,
          inoltre,   in   un   apposito   allegato,   le   previsioni
          sull'andamento delle entrate e  delle  spese  per  ciascuno
          degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale articolate
          per  categoria.    Nella  nota  preliminare  dello stato di
          previsione dell'entrata sono  specificamente  illustrati  i
          criteri  per  la  previsione  delle  entrate  relative alle
          principali imposte, dirette ed indirette,  e  tasse.  Nella
          medesima  nota sono indicate le conseguenze finanziarie, in
          termini di perdita di gettito, per il periodo compreso  nel
          bilancio  pluriennale,  di ogni disposizione introdotta nel
          corso  dell'esercizio  avente  per   oggetto   agevolazioni
          fiscali. La nota deve indicare la natura delle esenzioni, i
          soggetti  e  le  categorie  dei beneficiari e gli obiettivi
          perseguiti con l'introduzione delle agevolazioni stesse".
            - Il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 2 della gia'  citata
          legge n. 468/1978 era, rispettivamente, il seguente:
            "5.  Il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari nel
          Mezzogiorno, nell'esercizio dell'attivita' di coordinamento
          prevista dall'art.   2 della legge 1  marzo  1986,  n.  64,
          presenta  al Parlamento, nella stessa data di presentazione
          del disegno di legge  finanziaria,  un  apposito  documento
          allegato  al disegno di legge di approvazione del bilancio,
          sulla ripartizione, tra  Mezzogiorno  e  resto  del  Paese,
          delle   spese  di  investimento  iscritte  negli  stati  di
          previsione dei singoli  Ministeri  per  gli  interventi  di
          rispettiva competenza.
            6.  In  apposito allegato di ciascuno stato di previsione
          sono  esposte,  per  capitoli,  le  previsioni   di   spesa
          destinate  ai  territori  di cui all'articolo 1 del decreto
          del Presidente della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218,
          relativamente   alle   categorie   delle   spese   correnti
          concernenti spese per il personale in attivita' di servizio
          e per trasferimenti, nonche' per tutte le  categorie  delle
          spese  in conto capitale con esclusione delle anticipazioni
          per finalita' non produttive".