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LEGGE 23 agosto 2004, n. 243

Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/10/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/12/2017)
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Testo in vigore dal: 27-12-2017
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  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti 
legislativi contenenti norme intese a: 
  a) liberalizzare l'eta' pensionabile; 
  b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e 
redditi da lavoro; 
  c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche 
complementari; 
  d)  rivedere  il  principio  della   totalizzazione   dei   periodi
assicurativi estendendone l'operativita' anche alle ipotesi in cui si
raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno 
dei fondi presso cui sono accreditati i contributi. 
 
  2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte
salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle
norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, 
si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) individuare le forme di tutela atte a garantire  la  correttezza
dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale 
dipendente dalle pubbliche amministrazioni; 
  b) liberalizzare  l'eta'  pensionabile,  prevedendo  il  preventivo
accordo del datore di  lavoro  per  il  proseguimento  dell'attivita'
lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per  la
pensione di vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di  cui  ai
commi da 12 a 17 e fatte salve le disposizioni di  legge  vigenti  in
materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici,  e  facendo
comunque salva la facolta' per  il  lavoratore,  il  cui  trattamento
pensionistico  sia  liquidato  esclusivamente  secondo   il   sistema
contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attivita' 
lavorativa fino all'eta' di sessantacinque anni; 
  c)   ampliare   progressivamente   la   possibilita'   di    totale
cumulabilita'  tra  pensione  di  anzianita'  e  redditi  da   lavoro
dipendente e autonomo, in funzione dell'anzianita' contributiva e 
dell'eta'; 
  d) adottare misure volte a consentire la progressiva  anticipazione
della facolta' di  richiedere  la  liquidazione  del  supplemento  di
pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o 
del precedente supplemento; 
  e) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entita' dei flussi
di finanziamento alle forme pensionistiche complementari,  collettive
e individuali, con contestuale incentivazione di nuova occupazione 
con carattere di stabilita', prevedendo a tale fine: 
  1) il conferimento, salva diversa esplicita volonta'  espressa  dal
lavoratore, del trattamento di fine  rapporto  maturando  alle  forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21  aprile
1993, n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una  adeguata
informazione  sulla  tipologia,  le   condizioni   per   il   recesso
anticipato,  i   rendimenti   stimati   dei   fondi   di   previdenza
complementare per  i  quali  e'  ammessa  l'adesione,  nonche'  sulla
facolta' di scegliere le forme  pensionistiche  a  cui  conferire  il
trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in
materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle  disposizioni
legislative che gia' prevedono l'accantonamento  del  trattamento  di
fine rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi
dalla previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo 
n. 124 del 1993; 
  2)  l'individuazione  di  modalita'  tacite  di  conferimento   del
trattamento di fine rapporto ai  fondi  istituiti  o  promossi  dalle
regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica
all'uopo istituite, oppure in base ai contratti e accordi  collettivi
di cui alla lettera a) del comma 1  dell'articolo  3  e  al  comma  2
dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.  124,  e
successive modificazioni, nonche' ai fondi  istituiti  in  base  alle
lettere c) e c-bis) dell'articolo 3, comma 1,  del  medesimo  decreto
legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volonta' di
non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e  non  abbia
esercitato la facolta'  di  scelta  in  favore  di  una  delle  forme
medesime entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del 
presente comma, ovvero entro sei mesi dall'assunzione; 
  3) la possibilita' che, qualora il lavoratore abbia diritto  ad  un
contributo  del  datore  di  lavoro  da  destinare  alla   previdenza
complementare, detto contributo affluisca  alla  forma  pensionistica
prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi
ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del 
numero 2); 
  4) l'eliminazione degli ostacoli che  si  frappongono  alla  libera
adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema  della
previdenza complementare,  definendo  regole  comuni,  in  ordine  in
particolare  alla  comparabilita'  dei  costi,  alla  trasparenza   e
portabilita', al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti
destinatari; la rimozione dei vincoli posti dall'articolo 9, comma 2,
del  decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124,  e  successive
modificazioni, al fine della equiparazione tra forme  pensionistiche;
l'attuazione di quanto necessario al fine di favorire le adesioni  in
forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonche' il  riconoscimento
al lavoratore dipendente che si trasferisca  volontariamente  da  una
forma  pensionistica  all'altra  del  diritto  al  trasferimento  del
contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle 
quote del trattamento di fine rapporto; 
  5) che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche  possa
proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite 
dell'eta' pensionabile; 
  6) il ricorso a persone particolarmente qualificate e  indipendenti
per il conferimento dell'incarico di responsabile dei fondi  pensione
nonche' l'incentivazione dell'attivita'  di  eventuali  organismi  di
sorveglianza previsti nell'ambito delle adesioni collettive ai  fondi
pensione aperti, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto 
legislativo 21 aprile 1993, n. 124; 
  7) la costituzione, presso  enti  di  previdenza  obbligatoria,  di
forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote 
del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute; 
  8) l'attribuzione ai fondi  pensione  della  contitolarita'  con  i
propri  iscritti  del  diritto  alla   contribuzione,   compreso   il
trattamento di fine rapporto cui e' tenuto il datore di lavoro, e  la
legittimazione  dei  fondi  stessi,  rafforzando  le   modalita'   di
riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri  iscritti  nelle
controversie  aventi  ad  oggetto   i   contributi   omessi   nonche'
l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi 
rendimenti; 
  9) la subordinazione  del  conferimento  del  trattamento  di  fine
rapporto, di cui ai numeri 1) e  2),  all'assenza  di  oneri  per  le
imprese, attraverso l'individuazione delle  necessarie  compensazioni
in termini di facilita' di accesso al credito, in particolare per  le
piccole e medie imprese,  di  equivalente  riduzione  del  costo  del
lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del 
fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto; 
  10) che i fondi pensione possano dotarsi  di  linee  d'investimento
tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione 
del trattamento di fine rapporto; 
  11) l'assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare
a vincoli in tema di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' 
analoghi a quelli previsti per la previdenza di base; 
  f) prevedere che i trattamenti pensionistici  corrisposti  da  enti
gestori di forme di previdenza obbligatoria  debbano  essere  erogati
con calcolo definitivo dell'importo al massimo entro un anno 
dall'inizio dell'erogazione; 
  g) prevedere l'elevazione fino ad un punto percentuale  del  limite
massimo di esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni 
previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello; 
  h) perfezionare l'omogeneita' del sistema di vigilanza  sull'intero
settore della previdenza complementare, con riferimento  a  tutte  le
forme    pensionistiche    collettive    e    individuali    previste
dall'ordinamento, e semplificare le procedure amministrative tramite: 
  1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali dell'attivita' di  alta  vigilanza  mediante  l'adozione,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive 
generali in materia; 
  2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione,
ferme restando le competenze  attualmente  ad  essa  attribuite,  del
compito di impartire disposizioni volte a  garantire  la  trasparenza
delle condizioni  contrattuali  fra  tutte  le  forme  pensionistiche
collettive e individuali, ivi comprese  quelle  di  cui  all'articolo
9-ter  del  decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124,  e   di
disciplinare e di vigilare sulle modalita' di offerta al pubblico  di
tutti i predetti  strumenti  previdenziali,  compatibilmente  con  le
disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di 
tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari; 
  3)   la   semplificazione   delle   procedure   di   autorizzazione
all'esercizio, di riconoscimento  della  personalita'  giuridica  dei
fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti  dei
fondi e delle convenzioni per la gestione delle  risorse,  prevedendo
anche la possibilita'  di  utilizzare  strumenti  quale  il  silenzio
assenso e di escludere l'applicazione di  procedure  di  approvazione
preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di 
legge o regolamentari; 
  i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza  complementare
introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,  in  modo
da ampliare, anche con riferimento  ai  lavoratori  dipendenti  e  ai
soggetti titolari delle piccole e  medie  imprese,  la  deducibilita'
fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche  complementari,
collettive e individuali, tramite la fissazione di limiti  in  valore
assoluto  ed  in  valore  percentuale  del   reddito   imponibile   e
l'applicazione di quello piu' favorevole all'interessato,  anche  con
la previsione di meccanismi di rivalutazione e  di  salvaguardia  dei
livelli   contributivi   dei   fondi   preesistenti;   superare    il
condizionamento  fiscale  nell'esercizio  della   facolta'   di   cui
all'articolo 7, comma 6,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  21
aprile  1993,  n.  124,  e  successive  modificazioni;  rivedere   la
tassazione dei rendimenti delle attivita' delle forme  pensionistiche
rendendone piu' favorevole il trattamento in ragione della  finalita'
pensionistica;  individuare  il  soggetto  tenuto  ad  applicare   la
ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di 
rendita in quello che eroga le prestazioni; 
  l) prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari  siano
tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico,  nelle
comunicazioni inviate all'iscritto, se ed in quale misura siano presi
in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione
delle  risorse  finanziarie  derivanti  dalle   contribuzioni   degli
iscritti cosi come nell'esercizio dei diritti legati alla proprieta' 
dei titoli in portafoglio; 
  m) realizzare misure  specifiche  volte  all'emersione  del  lavoro
sommerso di pensionati in linea con quelle previste  dalla  legge  18
ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dall'economia sommersa,
relative ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di 
lavoro autonomo ad essi connessi; 
  n)  completare  il  processo  di  separazione  tra   assistenza   e
previdenza, prevedendo  che  gli  enti  previdenziali  predispongano,
all'interno del bilancio, poste  contabili  riferite  alle  attivita'
rispettivamente assistenziali e  previdenziali  svolte  dagli  stessi
enti, al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e  di
consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli 
interventi di riequilibrio a carico della finanza pubblica; 
  o) ridefinire  la  disciplina  in  materia  di  totalizzazione  dei
periodi  assicurativi,  al  fine  di  ampliare  progressivamente   le
possibilita'  di  sommare  i  periodi  assicurativi  previste   dalla
legislazione vigente, con l'obiettivo di  consentire  l'accesso  alla
totalizzazione   sia   al   lavoratore   che   abbia   compiuto    il
sessantacinquesimo  anno  di  eta'  sia  al  lavoratore   che   abbia
complessivamente  maturato  almeno  quaranta   anni   di   anzianita'
contributiva, indipendentemente dall'eta'  anagrafica,  e  che  abbia
versato  presso  ogni  cassa,   gestione   o   fondo   previdenziale,
interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno  cinque  anni  di
contributi. Ogni ente presso cui  sono  stati  versati  i  contributi
sara' tenuto pro quota al pagamento  del  trattamento  pensionistico,
secondo le proprie regole di calcolo. Tale facolta' e'  estesa  anche
ai superstiti di assicurato, ancorche' deceduto prima del compimento 
dell'eta' pensionabile; 
  p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui al comma  1  e
al presente comma  e  le  disposizioni  relative  agli  incentivi  al
posticipo del pensionamento di cui ai  commi  da  12  a  17,  con  le
necessarie   armonizzazioni,   al   rapporto   di   lavoro   con   le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo
confronto  con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative dei datori e dei prestatori di  lavoro,  le  regioni,
gli enti locali  e  le  autonomie  funzionali,  tenendo  conto  delle
specificita' dei singoli settori e dell'interesse  pubblico  connesso
all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di efficienza 
dell'apparato amministrativo pubblico; 
  q) eliminare sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche, ad
esclusione di quelle degli enti di diritto privato di cui ai  decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.  103,  nel
calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parita' di  anzianita'
contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti 
pensionistici; 
  r) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto  di  lavoro  a
tempo pieno  in  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale,  forme  di
contribuzione figurativa per i soggetti che presentano situazioni  di
disabilita' riconosciuta ai sensi dell'articolo  3,  comma  3,  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' per i soggetti  che  assistono
familiari conviventi che versano nella predetta situazione di 
disabilita'; 
  s) agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte  dei
lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al 
pensionamento di anzianita'; 
  t) prevedere la possibilita', per gli iscritti alla gestione di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  di
ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo nei confronti di tale
gestione,  l'autorizzazione  alla   prosecuzione   volontaria   della
contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al  fine
di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a 
carico delle predette forme; 
  u) stabilire, in via sperimentale per il periodo 1° gennaio 2007-31
dicembre 2015, sui  trattamenti  pensionistici  corrisposti  da  enti
gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi  risultino
complessivamente superiori a venticinque volte il valore  di  cui  al
secondo periodo, un contributo di solidarieta' nella misura del 4 per
cento, non deducibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
Il valore di riferimento e' quello stabilito dall'articolo 38,  comma
1, della legge 28 dicembre 2001,  n.  448,  rivalutato,  ai  fini  in
esame, fino all'anno 2007, nella misura stabilita  dall'articolo  38,
comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001 e, per  gli
anni successivi, in base alle variazioni integrali  del  costo  della
vita.  All'importo  di  cui  al  primo  periodo  concorrono  anche  i
trattamenti integrativi percepiti  dai  soggetti  nei  cui  confronti
trovano  applicazione  le  forme  pensionistiche   che   garantiscono
prestazioni definite in aggiunta o ad  integrazione  del  trattamento
pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle  di  cui  al  decreto
legislativo 16 settembre 1996, n.  563,  al  decreto  legislativo  21
aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20  novembre  1990,  n.
357, nonche' le  forme  pensionistiche  che  assicurano  comunque  ai
dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle  regioni  a
statuto speciale, delle province autonome e degli enti  di  cui  alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi  comprese  la  gestione  speciale  ad
esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  20  dicembre  1979,  n.  761,  nonche'  le  gestioni   di
previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo,  per  il
personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
addetto alle esattorie e  alle  ricevitorie  delle  imposte  dirette,
prestazioni  complementari  al   trattamento   di   base.   L'importo
complessivo assoggettato al contributo non  puo'  comunque  risultare
inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al 
primo periodo della presente lettera; 
  v) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la 
disciplina prevista nei decreti legislativi. 
 
  3. Il lavoratore che abbia maturato entro il  31  dicembre  2007  i
requisiti  di  eta'  e  di  anzianita'  contributiva  previsti  dalla
normativa vigente  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge,  ai  fini  del  diritto  all'accesso  al  trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianita', nonche' alla pensione nel
sistema  contributivo,   consegue   il   diritto   alla   prestazione
pensionistica secondo la predetta normativa e puo' chiedere all'ente 
di appartenenza la certificazione di tale diritto. 
 
  4. Per il lavoratore di cui al comma 3,  i  periodi  di  anzianita'
contributiva maturati fino alla data  di  conseguimento  del  diritto
alla pensione sono computati,  ai  fini  del  calcolo  dell'ammontare
della prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di 
entrata in vigore della presente legge. 
 
  5. Il lavoratore di cui al comma 3 puo' liberamente  esercitare  il
diritto  alla  prestazione   pensionistica   in   qualsiasi   momento
successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto 
comma 3, indipendentemente da ogni modifica della normativa. 
 
  6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria del  sistema
pensionistico, stabilizzando l'incidenza  della  relativa  spesa  sul
prodotto interno lordo,  mediante  l'elevazione  dell'eta'  media  di
accesso al pensionamento, con effetto  dal  1°  gennaio  2008  e  con
esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti  di  diritto
privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 
febbraio 1996, n. 103: 
  a)  il  diritto  per  l'accesso  al  trattamento  pensionistico  di
anzianita'  per  i  lavoratori   dipendenti   e   autonomi   iscritti
all'assicurazione  generale  obbligatoria  e  alle  forme   di   essa
sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito  di
anzianita'  contributiva  non  inferiore  a  trentacinque  anni,   al
raggiungimento dei requisiti di  eta'  anagrafica  indicati,  per  il
periodo dal 1° gennaio 2008  al  30  giugno  2009,  nella  Tabella  A
allegata alla presente legge e,  per  il  periodo  successivo,  fermo
restando il requisito di  anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella  Tabella  B  allegata
alla  presente  legge.  Il  diritto  al  pensionamento  si  consegue,
indipendentemente dall'eta', in presenza di un requisito di 
anzianita' contributiva non inferiore a quaranta anni. 
  b) per i lavoratori la cui pensione e' liquidata esclusivamente con
il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui  all'articolo
1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  e'
elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi 
possono inoltre accedere al pensionamento: 
  1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un 
requisito di anzianita' contributiva pari ad almeno quaranta anni; 
  2) con un'anzianita' contributiva pari ad almeno trentacinque anni,
al raggiungimento dei requisiti di eta' anagrafica indicati,  per  il
periodo dal 1° gennaio 2008  al  30  giugno  2009,  nella  Tabella  A
allegata alla presente legge e,  per  il  periodo  successivo,  fermo
restando il requisito di  anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata 
alla presente legge. (6) (8) (9) 
  c) i lavoratori di cui alle  lettere  a)  e  b),  che  accedono  al
pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le
donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di
previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino  in  possesso
dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno,  possono
accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se  di
eta' pari o superiore a 57 anni; qualora risultino  in  possesso  dei
previsti requisiti entro il quarto  trimestre,  possono  accedere  al
pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.  I  lavoratori  che
conseguono il trattamento di pensione, con eta' inferiore a  65  anni
per gli uomini e 60 per le donne, a carico  delle  gestioni  per  gli
artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora  risultino
in possesso dei requisiti di cui  alle  lettere  a)  e  b)  entro  il
secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
luglio  dell'anno  successivo;  qualora  risultino  in  possesso  dei
previsti requisiti entro il quarto  trimestre,  possono  accedere  al
pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di
conseguimento dei requisiti medesimi. Le  disposizioni  di  cui  alla
presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da  3
a 5. Per il personale  del  comparto  scuola  resta  fermo,  ai  fini
dell'accesso al trattamento  pensionistico,  che  la  cessazione  dal
servizio ha effetto dalla  data  di  inizio  dell'anno  scolastico  e
accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento
economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il  31
dicembre dell'anno avendo come riferimento per l'anno 2009 i 
requisiti previsti per il primo semestre dell'anno. 
  d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  non
iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si  applicano  le
disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente 
comma e al comma 7. 
 
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro il 31 dicembre dell'anno 2012, puo'  essere  stabilito
il differimento della decorrenza  dell'incremento  dei  requisiti  di
somma  di  eta'  anagrafica  e  anzianita'  contributiva  e  di  eta'
anagrafica minima indicato dal 2013 nella  Tabella  B  allegata  alla
presente  legge,  qualora,  sulla  base  di  specifica  verifica   da
effettuarsi, entro il 30 settembre  2012,  sugli  effetti  finanziari
derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso  al  pensionamento
anticipato, risultasse che gli stessi effetti finanziari  conseguenti
dall'applicazione della Tabella B siano  tali  da  assicurare  quelli
programmati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento 
indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B. 
 
  8. Le  disposizioni  in  materia  di  pensionamenti  di  anzianita'
vigenti prima della data di entrata in vigore  della  presente  legge
continuano ad applicarsi ai  lavoratori  che,  antecedentemente  alla
data del 20 luglio 2007, siano stati  autorizzati  alla  prosecuzione
volontaria della  contribuzione.  Il  trattamento  previdenziale  del
personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  del
personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n.  1570,  nonche'  dei
rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa 
speciale vigente. 
 
  9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e' confermata  la
possibilita' di conseguire  il  diritto  all'accesso  al  trattamento
pensionistico   di   anzianita',   in   presenza   di   un'anzianita'
contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'eta' pari o
superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per  le
lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano  per
una liquidazione  del  trattamento  medesimo  secondo  le  regole  di
calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo  30
aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica  i
risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua 
eventuale prosecuzione. (11)(12)(13) 
 
  10. Il Governo, nel rispetto delle finalita' finanziarie di cui  ai
commi 6 e 7 e allo scopo di  assicurare  l'estensione  dell'obiettivo
dell'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento anche  ai
regimi   pensionistici   armonizzati    secondo    quanto    previsto
dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,
nonche' agli altri regimi e  alle  gestioni  pensionistiche  per  cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente  legge,
requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell'assicurazione  generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma
23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'  delegato  ad  adottare,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo le modalita' di cui ai
commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti principi e criteri 
direttivi: 
  a)  tenere  conto,  con  riferimento  alle   fattispecie   di   cui
all'alinea, delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di 
attivita'; 
  b) prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle 
categorie che svolgono attivita' usuranti; 
  c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le 
lavoratrici madri; 
  d) definire i termini di decorrenza di  cui  alla  lettera  c)  del
comma 6, per i trattamenti  pensionistici  liquidati  con  anzianita'
contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con 
le finalita' finanziarie di cui all'alinea del presente comma. 
 
  11.  Il  Governo,  allo  scopo  di  definire,  nel  rispetto  delle
finalita' finanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni alternative, a
decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'eta'  media  di  accesso  al
pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi  6  e  7,
che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di eta'  anagrafica
e anzianita' contributiva, nonche' sul processo di armonizzazione del
sistema  previdenziale,  sia  sul   versante   delle   modalita'   di
finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, e'  delegato
ad adottare, entro diciotto mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, uno o  piu'  decreti  legislativi,  secondo  le
modalita' di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti 
principi e criteri direttivi: 
  a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a 
quelli determinati dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7; 
  b) armonizzare ai principi ispiratori del presente comma  i  regimi
pensionistici di cui all'articolo 2, commi 22 e  23,  della  legge  8
agosto  1995,  n.  335,  nonche'  gli  altri  regimi  e  le  gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,   requisiti   diversi   da   quelli   vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi  i  lavoratori
di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei 
rispettivi settori di attivita'; 
  c) prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a favore 
delle categorie che svolgono attivita' usuranti; 
  d) confermare in  ogni  caso  l'accesso  al  pensionamento,  per  i
lavoratori dipendenti e autonomi che risultino essere stati  iscritti
a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno  in  eta'
compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianita' 
contributiva; 
  e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le 
lavoratrici madri; 
  f) definire i termini di decorrenza di  cui  alla  lettera  c)  del
comma 6, per i trattamenti  pensionistici  liquidati  con  anzianita'
contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con 
le finalita' finanziarie di cui all'alinea del presente comma. 
 
  12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare  il  posticipo
del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri  nel  settore
pensionistico,  i  lavoratori  dipendenti  del  settore  privato  che
abbiano maturato i requisiti minimi  indicati  alle  tabelle  di  cui
all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,
per l'accesso al  pensionamento  di  anzianita',  possono  rinunciare
all'accredito  contributivo   relativo   all'assicurazione   generale
obbligatoria per l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei
lavoratori dipendenti e alle forme  sostitutive  della  medesima.  In
conseguenza dell'esercizio della predetta facolta'  viene  meno  ogni
obbligo di versamento contributivo da parte del datore  di  lavoro  a
tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza  utile  per
il pensionamento prevista dalla normativa vigente e  successiva  alla
data  dell'esercizio  della  predetta  facolta'.  Con   la   medesima
decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il  datore
di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora  non
fosse stata esercitata la predetta facolta', e' corrisposta 
interamente al lavoratore. 
 
  13. All'atto del pensionamento il trattamento  liquidato  a  favore
del lavoratore che abbia esercitato la facolta' di cui al comma 12 e'
pari a quello che sarebbe spettato alla  data  della  prima  scadenza
utile  per  il  pensionamento  prevista  dalla  normativa  vigente  e
successiva alla data dell'esercizio della  predetta  facolta',  sulla
base dell'anzianita' contributiva maturata alla data  della  medesima
scadenza.  Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  gli  adeguamenti   del
trattamento pensionistico spettanti per effetto  della  rivalutazione
automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del 
pensionamento. 
 
  14. All'articolo 51, comma 2, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e  successive  modificazioni,  in  materia  di
determinazione dei redditi da lavoro dipendente, e' aggiunta, dopo la 
lettera i), la seguente: 
  "i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte
del lavoratore, della facolta' di rinuncia all'accredito contributivo
presso l'assicurazione generale obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia ed i  superstiti  dei  lavoratori  dipendenti  e  le  forme
sostitutive della medesima, per  il  periodo  successivo  alla  prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo aver maturato 
i requisiti minimi secondo la vigente normativa". 
 
  15. Le modalita' di attuazione dei commi da 12 a 16 sono  stabilite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
  16. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede  alla  verifica  dei
risultati del sistema di incentivazione previsto dai commi  da  12  a
15, al fine di valutarne l'impatto sulla  sostenibilita'  finanziaria
del sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale  dei  dati
forniti dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale,  di  cui
all'articolo 1, comma 44, della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  ed
effettua una consultazione, nel  primo  semestre  del  2007,  con  le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di 
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 
 
  17. L'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' 
abrogato. 
 
  18. Le disposizioni  in  materia  di  pensionamenti  di  anzianita'
vigenti prima della data di entrata in vigore  della  presente  legge
continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori 
beneficiari, di cui al comma 19: 
  a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e  successive  modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al  1°  marzo
2004 e che maturano i requisiti per il  pensionamento  di  anzianita'
entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui 
all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
  b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarieta'  di  settore
di cui all'articolo 2, comma 28, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, per i quali siano gia' intervenuti, alla data del 1° marzo 2004,
gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso 
comma 28. 
 
  18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti  di  anzianita'
vigenti prima della data di entrata in vigore  della  presente  legge
continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di  5.000  lavoratori
beneficiari, ai lavoratori collocati  in  mobilita'  ai  sensi  degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  e  successive
modificazioni,   sulla   base   di   accordi   sindacali    stipulati
anteriormente al 15 luglio 2007, che  maturano  i  requisiti  per  il
pensionamento  di  anzianita'   entro   il   periodo   di   fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, 
della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
 
  19. L'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS)  provvede
al  monitoraggio  delle  domande  di  pensionamento  presentate   dai
lavoratori di cui ai commi 18 e 18-bis  che  intendono  avvalersi,  a
decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa
vigente prima della data di entrata in vigore della  presente  legge.
Qualora dal  predetto  monitoraggio  risulti  il  raggiungimento  del
numero di 15.000  domande  di  pensione,  il  predetto  Istituto  non
prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate  ad
usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui ai commi 18 
e 18-bis. (2) 
 
  20. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti
dalle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati  alla  riduzione
del costo del lavoro nonche' a specifici incentivi per promuovere  lo
sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i 
lavoratori autonomi. 
 
  21. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  e
successive modificazioni, i primi tre  periodi  sono  sostituiti  dai
seguenti: "Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 e' composto da
non piu' di 20 membri con particolare  competenza  ed  esperienza  in
materia  previdenziale  nei  diversi  profili  giuridico,  economico,
statistico ed attuariale nominati per  un  periodo  non  superiore  a
quattro anni, rinnovabile, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze.  Il  presidente  del  Nucleo,  che  coordina  l'intera
struttura, e' nominato con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze,  sono  determinate   le   modalita'   organizzative   e   di
funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia  con
i criteri correnti per la determinazione dei compensi  per  attivita'
di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalita'
dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali o di altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il
Nucleo  medesimo  anche  attraverso  l'istituto  del   distacco.   Al
coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo e'
preposto senza incremento della dotazione organica  un  dirigente  di
seconda fascia in servizio presso il Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. Nei limiti delle risorse  di  cui  alla  specifica
autorizzazione di spesa il Nucleo puo' avvalersi di  professionalita'
tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni 
attinenti le competenze istituzionali dello stesso". 
 
  22. Al fine del rispetto dell'invarianza di spesa, conseguentemente
all'incremento del numero dei componenti del  Nucleo  di  valutazione
della spesa previdenziale disposto dal comma 21, e' rideterminata  la
remunerazione in atto erogata ai componenti del  Nucleo  medesimo  ai
sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e 
successive modificazioni. 
 
  23.  Presso  l'INPS  e'  istituito  il  Casellario  centrale  delle
posizioni previdenziali attive, di seguito  denominato  "Casellario",
per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre 
informazioni relativi ai lavoratori iscritti: 
  a) all'assicurazione generale obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  e  i  superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,  anche  con
riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di  disoccupazione
o di altre indennita' o sussidi che prevedano una contribuzione 
figurativa; 
  b)   ai    regimi    obbligatori    di    previdenza    sostitutivi
dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque l'esclusione o 
l'esonero; 
  c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei
liberi professionisti e dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 
  d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio; 
  e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali. 
 
  24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentiti
gli  enti  e  le  amministrazioni  interessati,  sono   definite   le
informazioni  da  trasmettere  al  Casellario,  ivi  comprese  quelle
contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta,  le
modalita', la periodicita' e i protocolli di trasferimento delle 
stesse. 
 
  25. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti  e
le amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a tutte le
posizioni risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 
24. 
 
  26. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale  delle  posizioni
assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli
organismi gestori di forme di previdenza e  assistenza  obbligatorie,
secondo modalita' di consultazione e di scambio di dati  disciplinate
dal decreto di cui al comma 24. Con le necessarie integrazioni, il 
Casellario consente prioritariamente di: 
  a)  emettere  l'estratto  conto   contributivo   annuale   previsto
dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e 
successive modificazioni; 
  b) calcolare la  pensione  sulla  base  della  storia  contributiva
dell'assicurato che, avendone maturato il diritto,  chiede,  in  base
alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti acquisiti 
o presenta domanda di pensionamento. 
 
  27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo le
modalita' e la periodicita' di cui al comma  24,  il  Casellario,  al
fine di monitorare lo  stato  dell'occupazione  e  di  verificare  il
regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a 
raccogliere e ad organizzare in appositi archivi: 
  a) i dati delle denunce nominative  degli  assicurati  relative  ad
assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di  lavoro  trasmesse
dai datori  di  lavoro  all'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'articolo 14, 
comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; 
  b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno, secondo le
modalita' di cui al comma 24, relative ai permessi di soggiorno 
rilasciati ai cittadini extracomunitari; 
  c)  le  informazioni  riguardanti  le  minorazioni  o  le  malattie
invalidanti, codificate secondo  la  vigente  classificazione  ICD-CM
(Classificazione  internazionale  delle  malattie   -   Modificazione
clinica) dell'Organizzazione mondiale  della  sanita',  trasmesse  da
istituzioni,  pubbliche  o  private,  che  accertino  uno  stato   di
invalidita' o di disabilita' o che eroghino trattamenti pensionistici
od assegni continuativi al medesimo titolo, secondo le  modalita'  di
cui al comma 24 e i principi  di  cui  all'articolo  20  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  Tali  informazioni  confluiscono
altresi nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di 
competenza. 
 
  28.  Le  informazioni  costantemente   aggiornate   contenute   nel
Casellario costituiscono, insieme a quelle  del  Casellario  centrale
dei pensionati, la base  per  le  previsioni  e  per  la  valutazione
preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari  in  materia
previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche
per favorirne l'utilizzo in forma aggregata da parte  del  Nucleo  di
valutazione   della   spesa   previdenziale   e   da   parte    delle
amministrazioni e degli enti autorizzati a  fini  di  programmazione,
nonche' per adempiere agli impegni assunti in sede europea e 
internazionale. 
 
  29. Per l'istituzione del Casellario e'  autorizzata  la  spesa  di
700.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,
come da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge 24 
dicembre 2003, n. 350. 
 
  30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
da emanare entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono fornite agli  enti  previdenziali  direttive  in
merito all'individuazione del settore economico di appartenenza delle
aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla  base  dei
criteri previsti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,  e
successive modificazioni,  anche  al  fine  della  rimodulazione  dei
termini di scadenza della comunicazione di  inizio  e  cessazione  di
attivita' e degli adempimenti contributivi a carico delle  aziende  e
dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al  fine  di  favorire  la
tempestivita' della trasmissione dei dati e l'aggiornamento delle 
posizioni individuali dei lavoratori. 
 
  31. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  dodici  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di
previdenza e assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di  una
maggiore funzionalita' ed efficacia dell'attivita' ad essi demandata 
e di una complessiva riduzione dei costi gestionali. 
 
  32. Il Governo  si  attiene  ai  principi  generali  e  ai  criteri
direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,  dal  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14  gennaio  1994,  n.
20, nonche' a quelli indicati nell'articolo 57 della legge 17  maggio
1999, n. 144, ad esclusione, con  riferimento  alla  lettera  a)  del
comma 1, delle parole da: "tendenzialmente" a: "altro beneficiario,". 
 
  33. Dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 31  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.  Nel
caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai  sensi  dell'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive 
modificazioni. 
 
  34. La normativa statutaria e regolamentare degli enti  di  diritto
privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.  509,  e  10
febbraio 1996, n. 103, puo' prevedere, nell'ambito delle  prestazioni
a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, 
nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione. 
 
  35. Dopo il comma 1 dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e' inserito il 
seguente: 
  "1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai  decreti  legislativi
30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio  1996,  n.  103,  possono,  con
l'obbligo della gestione separata, istituire  sia  direttamente,  sia
secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme 
pensionistiche complementari". 
 
  36. Gli enti di diritto privato di cui ai  decreti  legislativi  30
giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103,  possono  accorparsi
fra loro, nonche' includere altre categorie professionali similari di
nuova istituzione che dovessero risultare  prive  di  una  protezione
previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni di cui 
all'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996. 
 
  37. All'articolo 6, comma 4, del decreto  legislativo  10  febbraio
1996, n. 103, alla fine della lettera b),  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: "l'aliquota contributiva ai  fini  previdenziali,  ferma  la
totale deducibilita' fiscale del  contributo,  puo'  essere  modulata
anche in misura differenziata, con facolta' di opzione degli 
iscritti;". 
 
  38. L'articolo 1, comma 1,  del  decreto  legislativo  16  febbraio
1996, n. 104, si interpreta nel senso  che  la  disciplina  afferente
alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprieta'
degli stessi e alle forme  di  realizzazione  di  nuovi  investimenti
immobiliari  contenuta  nel  medesimo  decreto  legislativo,  non  si
applica agli enti privatizzati ai sensi del  decreto  legislativo  30
giugno 1994, n. 509, ancorche' la trasformazione in persona giuridica
di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di 
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996. 
 
  39.  Le  societa'  professionali  mediche  ed  odontoiatriche,   in
qualunque forma costituite, e le societa' di  capitali,  operanti  in
regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a
valere in conto entrata  del  Fondo  di  previdenza  a  favore  degli
specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza  ed  assistenza
medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo
attinente  a  prestazioni  specialistiche  rese  nei  confronti   del
Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture  operative,  senza
diritto di rivalsa sul  Servizio  sanitario  nazionale.  Le  medesime
societa' indicano i nominativi dei medici  e  degli  odontoiatri  che
hanno  partecipato  alle  attivita'  di  produzione  del   fatturato,
attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza 
individuale. 
 
  40. Restano fermi i vigenti  obblighi  contributivi  relativi  agli
altri  rapporti  di  accreditamento  per  i  quali  e'  previsto   il
versamento  del  contributo  previdenziale  ad  opera  delle  singole
regioni e province autonome, quali  gli  specialisti  accreditati  ad
personam per la branca a prestazione o associazioni fra 
professionisti o societa' di persone. 
 
  41. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11 si
provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante
finanziamenti da iscrivere annualmente nella  legge  finanziaria,  in
coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione 
economico-finanziaria. 
 
  42. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10  e  11,  la  cui
attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,
sono  emanati  solo  successivamente   all'entrata   in   vigore   di
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse 
finanziarie. 
 
  43. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con la  legge
finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11,  comma  3,  della
legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive   modificazioni,   a
determinare la variazione delle aliquote contributive e fiscali  e  a
individuare i lavoratori interessati, nonche' a definire la copertura
degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione 
dei commi 1, 2, 10 e 11. 
 
  44. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei  commi
1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33, ciascuno dei quali deve  essere  corredato
di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle  disposizioni  in
esso contenute, sono deliberati dal  Consiglio  dei  ministri  previo
confronto  con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, ferme restando
le norme procedurali di cui al comma 2, lettera p), e sono  trasmessi
alle Camere ai  fini  dell'espressione  dei  pareri  da  parte  delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le  conseguenze
di carattere finanziario, che sono resi  entro  trenta  giorni  dalla
data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.  Le  Commissioni
possono chiedere ai Presidenti delle  Camere  una  proroga  di  venti
giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario
per la complessita' della materia o per il numero degli schemi 
trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. 
 
  45. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il
Governo,  ove   non   intenda   conformarsi   alle   condizioni   ivi
eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei  principi  e
dei criteri  direttivi  recati  dalla  presente  legge,  nonche'  con
riferimento all'esigenza di garantire il rispetto  dell'articolo  81,
quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle  Camere  i  testi,
corredati dai necessari elementi integrativi di informazione,  per  i
pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi 
entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 
 
  46.  Qualora  il  termine  per  l'espressione  del   parere   delle
Commissioni parlamentari di cui ai commi 44 e  45  scada  nei  trenta
giorni che precedono la scadenza del termine  per  l'esercizio  della
delega, o successivamente,  quest'ultimo  e'  prorogato  di  sessanta
giorni. Il predetto termine e' invece prorogato di venti  giorni  nel
caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 44, secondo periodo, la 
proroga del termine per l'espressione del parere. 
 
  47. Decorso il termine di cui al comma 44,  primo  periodo,  ovvero
quello prorogato ai sensi del medesimo  comma  44,  secondo  periodo,
senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva 
competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 
 
  48. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle  Camere  i  testi  ai
sensi del comma 45, decorso inutilmente il termine ivi  previsto  per
l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono 
essere comunque adottati. 
 
  49. Disposizioni correttive e integrative dei  decreti  legislativi
possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata  in
vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei  criteri
direttivi di cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con  le  stesse
modalita' di cui ai commi da 41 a 48. Nel caso  in  cui  siano  stati
gia' emanati i testi unici  di  cui  al  comma  50,  le  disposizioni
integrative  e  correttive  andranno  formulate  con  riferimento  ai
predetti testi unici, se riguardanti disposizioni in essi ricomprese. 
 
  50. Nel rispetto dei principi  su  cui  si  fonda  la  legislazione
previdenziale, con particolare riferimento  al  regime  pensionistico
obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina  e  dalle  norme
introdotte ai sensi della presente legge, il Governo e'  delegato  ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, uno o piu' decreti legislativi  recanti  testi  unici  delle
disposizioni   legislative   vigenti   in   materia   di   previdenza
obbligatoria e di previdenza cmplementare che,  in  funzione  di  una
piu' precisa determinazione dei campi di applicazione  delle  diverse
competenze,  di  una  maggiore  speditezza  e  semplificazione  delle
procedure amministrative, anche  con  riferimento  alle  correlazioni
esistenti tra le diverse gestioni,  e  di  una  armonizzazione  delle
aliquote contributive, siano volti a modificare, correggere, ampliare
e abrogare espressamente norme vigenti relative  alla  contribuzione,
all'erogazione  delle  prestazioni,  all'attivita'  amministrativa  e
finanziaria degli enti preposti  all'assicurazione  obbligatoria  per
l'invalidita', la vecchiaia e i  superstiti  e  all'erogazione  degli
assegni  sociali.  Il  Governo  e'  altresi  delegato  ad   adottare,
nell'ambito dei testi unici , disposizioni per la  semplificazione  e
la  razionalizzazione  delle  norme  previdenziali  per  il   settore
agricolo, secondo criteri omogenei a quelli adottati  per  gli  altri
settori produttivi e a  quelli  prevalentemente  adottati  a  livello
comunitario,  nel  rispetto  delle  sue   specificita',   anche   con
riferimento alle aree di particolare problematicita', rafforzando  la
rappresentanza delle organizzazioni professionali e  sindacali  nella
gestione  della  previdenza,  anche  ristrutturandone   l'assetto   e
provvedendo alla graduale  sostituzione  dei  criteri  induttivi  per
l'accertamento della  manodopera  impiegata  con  criteri  oggettivi.
Dall'emanazione dei testi unici non devono derivare nuovi o  Maggiori
oneri per la finanza pubblica. Per l'adozione dello schema di decreto
o di ciascuno degli schemi di  decreto  recanti  il  testo  unico  in
materia di previdenza complementare, si  applicano  i  principi  e  i
criteri direttivi di cui alla presente legge, secondo le modalita' di 
cui ai commi da 41 a 49. 
 
  51. Lo schema del decreto  legislativo  in  materia  di  Previdenza
obbligatoria di cui al comma 50 e'  trasmesso  alle  Camere  ai  fini
dell'espressione del parere da parte delle  Commissioni  parlamentari
competenti entro il novantesimo giorno antecedente  la  scadenza  del
termine  previsto  per  l'esercizio  della  delega.  Le   Commissioni
esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; 
decorso tale termine il decreto e' adottato anche in mancanza del 
parere. 
 
  52. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo in materia di previdenza obbligatoria di cui al comma 50,
il Governo puo' adottare disposizioni correttive  e  integrative  nel
rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 50, con
la procedura di cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica. 
 
  53.  Ai  fini  della  predisposizione  dello  schema  del   decreto
legislativo in materia di previdenza obbligatoria di cui al comma 50,
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  e'
costituito un gruppo di  lavoro  composto  da  esperti,  fino  ad  un
massimo di cinque, e da personale  dipendente  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.  Dall'attuazione  del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica. 
 
  54. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311. 
 
  55. Al fine di estinguere il contenzioso  giudiziario  relativo  ai
trattamenti  corrisposti  a  talune  categorie  di  pensionati   gia'
iscritti a regimi  previdenziali  sostitutivi,  attraverso  il  pieno
riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati
iscritti ai  vigenti  regimi  integrativi,  l'articolo  3,  comma  1,
lettera p), della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  e  l'articolo  9,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  503,  devono
intendersi nel senso che la perequazione  automatica  delle  pensioni
prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n.  503,  si  applica  al  complessivo  trattamento   percepito   dai
pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20  novembre
1990,   n.   357.   All'assicurazione   generale   obbligatoria    fa
esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico 
di propria pertinenza. 
 
                              Tabella A 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              Tabella B 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                   (7) (10)(11)((14)) 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 23 agosto 2004 
 
                               CIAMPI 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
                Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla L.
31 marzo 2005, n. 43 ha  disposto  (con  l'art.  7-quaterdecies)  che
"l'articolo 1, comma 19, della legge  23  agosto  2004,  n.  243,  si
interpreta nel  senso  che  l'attivita'  di  monitoraggio  effettuata
dall'INPS, volta a verificare il raggiungimento del numero massimo di
10.000 lavoratori aventi diritto a fruire  dei  benefici  di  cui  al
comma 18 del predetto articolo, e' riferita al momento di  cessazione
del   rapporto   di   lavoro   secondo   le   fattispecie    indicate
rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 18 suddetto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 8 agosto 1995, n. 335, come  modificata  dal  D.L.  1  luglio
2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009,  n.
102 ha disposto (con l'art. 2, comma 21)  che  "A  decorrere  dal  1°
gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico  di
sessanta anni di cui  al  primo  periodo  del  presente  comma  e  il
requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera b),  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive
modificazioni,  sono  incrementati  di  un   anno.   Tali   requisiti
anagrafici sono ulteriormente incrementati di un  anno,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2012, nonche' di un ulteriore anno  per  ogni  biennio
successivo, fino al raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 12, comma  12-bis)
che "a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di eta' e  i  valori
di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui  alla
Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.  243,  e  successive
modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per  il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1°  luglio  2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di  65  anni
di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo  3,  comma  6,  della
legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e  successive  modificazioni,  devono
essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma
12-ter, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e  delle
finanze di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza
di ogni aggiornamento". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 18, comma 1)  che  "A
decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la  disciplina  vigente
in  materia  di  decorrenza  del  trattamento  pensionistico   e   di
adeguamento dei requisiti di accesso al  sistema  pensionistico  agli
incrementi della speranza di  vita  ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  per
le lavoratrici dipendenti  e  per  le  lavoratrici  autonome  la  cui
pensione  e'   liquidata   a   carico   dell'assicurazione   generale
obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonche'  della
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico  di  sessanta  anni  per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e  misto
e il requisito anagrafico di sessanta anni  di  cui  all'articolo  1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni,  sono  incrementati  di  un   mese.   Tali   requisiti
anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio  2022,
di ulteriori quattro  mesi  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  di
ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024,  di  ulteriori
sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni  anno  successivo
fino al 2031 e di ulteriori tre  mesi  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2032". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal D.L. 13 agosto  2011,  n.
138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148,
ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "A decorrere dal 1°  gennaio
2014, ferma restando la disciplina vigente in materia  di  decorrenza
del trattamento  ensionistico  e  di  adeguamento  dei  requisiti  di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi  della  speranza  di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni, per le lavoratrici dipendenti e  per
le lavoratrici  autonome  la  cui  pensione  e'  liquidata  a  carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e  delle  forme  sostitutive
della medesima, nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo
2, comma 26,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  il  requisito
anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di  vecchiaia
nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta
anni di cui all'articolo 1, comma  6,  lettera  b),  della  legge  23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di
un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due
mesi a decorrere dal  1°  gennaio  2015,  di  ulteriori  tre  mesi  a
decorrere dal 1° gennaio 2016, di ulteriori quattro mesi a  decorrere
dal 1° gennaio 2017, di ulteriori cinque  mesi  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2018, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e
per ogni anno successivo fino al 2025  e  di  ulteriori  tre  mesi  a
decorrere dal 1° gennaio 2026". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il Decreto 6 dicembre 2011 (in G.U. 13/12/2011, n. 289) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "i valori di somma di eta'  anagrafica  e
di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B allegata alla  legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati
di 0,3 unita'". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (11) 
  Il Decreto 16  dicembre  2014  (in  G.U.  30/12/2014,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "i  valori  di  somma  di  eta'
anagrafica e  di  anzianita'  contributiva  di  cui  alla  Tabella  B
allegata  alla  legge  23  agosto  2004,   n.   243,   e   successive
modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unita'". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
281) che "Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di  cui
all'articolo 1, comma 9, della legge  23  agosto  2004,  n.  243,  la
facolta' prevista al predetto articolo 1, comma 9,  e'  estesa  anche
alle lavoratrici  che  hanno  maturato  i  requisiti  previsti  dalla
predetta disposizione, adeguati agli  incrementi  della  speranza  di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015  ancorche'
la decorrenza del trattamento pensionistico  sia  successiva  a  tale
data, fermi restando il regime  delle  decorrenze  e  il  sistema  di
calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianita' di
cui alla predetta sperimentazione". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
222) che "Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di  cui
all'articolo 1, comma 9, della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  la
facolta' prevista dal medesimo articolo 1, comma 9,  e'  estesa  alle
lavoratrici che non hanno  maturato  entro  il  31  dicembre  2015  i
requisiti  previsti  dalla  stessa  disposizione  per  effetto  degli
incrementi  della  speranza  di  vita  di  cui  all'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il Decreto 5 dicembre 2017 (in G.U. 12/12/2017, n. 289) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2019, [...] i
valori di somma di eta' anagrafica e di  anzianita'  contributiva  di
cui alla tabella B allegata alla legge 23  agosto  2004,  n.  243,  e
successive modificazioni,  sono  ulteriormente  incrementati  di  0,4
unita'".